ATA e Docenti: possibile il doppio lavoro? Ecco tutto ciò che devi sapere
Le incompatibilità lavorative per il personale scolastico in Italia sono regolamentate da una serie di norme che mirano a garantire l'efficienza del servizio pubblico. Tuttavia, esistono alcune eccezioni che consentono a docenti e personale ATA di svolger

Le incompatibilità lavorative per il personale scolastico in Italia sono regolamentate da una serie di norme che mirano a garantire l’efficienza del servizio pubblico. Tuttavia, esistono alcune eccezioni che consentono a docenti e personale ATA di svolgere attività lavorative aggiuntive.

Principio di esclusività nel pubblico impiego
L’istituzione scolastica, in quanto parte della pubblica amministrazione, è soggetta al principio di esclusività del rapporto di lavoro pubblico, sancito dall’articolo 98 della Costituzione italiana e ulteriormente dettagliato nell’articolo 53 del Decreto Legislativo 165/2001. Questo principio stabilisce che i dipendenti pubblici devono dedicare la loro attività lavorativa esclusivamente all’amministrazione di appartenenza, evitando conflitti di interesse e garantendo il buon andamento della funzione pubblica.
Cosa implica il principio di esclusività?
- Divieto di attività imprenditoriali: Il personale scolastico non puòintraprendere attività imprenditoriali mentre è in servizio attivo.
- Limitazioni nelle collaborazioni con privati: È vietato svolgere impieghi subordinati presso datori di lavoro privati, a meno che non siano espressamente autorizzati.
- Divieto di cumulo di impieghi pubblici: Non è possibilemantenere più di un impiego pubblico contemporaneamente, salvo deroghe specifiche previste dalla legge.
- Restrizioni su partecipazione societaria: La partecipazione in qualità di socio in società è consentita solo se la responsabilità del socio è limitata per legge o atto costitutivo.
Eccezioni e deroghe: quando è possibile il doppio lavoro?
Nonostante il principio di esclusività, esistono specifiche situazioni in cui il personale scolastico può essere autorizzato a svolgere un secondo lavoro. Tali eccezioni sono pensate per attività che non pregiudicano l’impegno primario con l’istituzione scolastica.
- Lavoro part-time: Una delle principali deroghe riguarda i contratti part-time. Secondo l’articolo 58, comma 9 del CCNL Scuola 2007,il personale scolastico assunto con contratto a tempo parziale può svolgere un altro lavoro, sia esso subordinato o autonomo, previa autorizzazione del dirigente scolastico. Questo lavoro deve rispettare alcune condizioni: non deve arrecare pregiudizio alle esigenze di servizio né essere incompatibile con le attività dell’istituzione scolastica.
- Attività culturali e intellettuali: È consentito al personale scolastico partecipare a collaborazioni con giornali, riviste, convegni, seminari, e utilizzare economicamente opere dell’ingegno. Queste attività sono considerate compatibili in quanto non interferiscono in modo significativo con gli obblighi lavorativi scolastici.
- Attività sindacali e rappresentanza: Gli incarichi sindacali e la partecipazione a commissioni tributarie sono permessi, in quanto strettamente collegati alla rappresentanza degli interessi del personale scolastico.
- Partecipazione a società agricole a conduzione familiare: L’articolo 53 del D.Lgs. 165/2001consente al personale scolastico di prendere parte a società agricole,a condizione che siano a conduzione familiare e non richiedano un impegno significativo che possa interferire con le responsabilità scolastiche.
Eccezioni e possibilità di secondo lavoro per personale ATA e docenti
Sia per il personale ATA che per i docenti, il quadro delle eccezioni è simile, ma con alcune differenze dovute alla natura delle mansioni e al tipo di contratto.
Per il personale ATA:
- Autorizzazione per attività private: Il personale ATA può essere autorizzato a svolgere attività lavorative private, come lavori part-time o autonomi, purché tali attività siano compatibili con gli orari e i doveri dell’incarico scolastico. Le attività devono essere comunicate al dirigente scolastico, che ha il potere di concedere o negare l’autorizzazione.
- Collaborazioni occasionali: Gli ATA possono partecipare a collaborazioni occasionali, come consulenze o attività non continuative, se queste non pregiudicano il loro ruolo primario e non creano conflitti di interesse con le funzioni amministrative della scuola.
Per i docenti:
- Lezioni private e attività didattiche: Una delle eccezioni più comuni per i docenti riguarda la possibilità di tenere lezioni private.Queste lezioni, rivolte a studenti che non appartengono alla stessa istituzione scolastica in cui insegna il docente, sono permesse, purché non interferiscano con le ore di insegnamento ufficiali e siano svolte al di fuori dell’orario scolastico.
- Partecipazione a commissioni esaminatrici: I docenti possono partecipare a commissioni esaminatrici o a progetti didattici extra-curriculariche richiedono la loro competenza specifica, come parte del loro sviluppo professionale e accademico.
- Ricerca e pubblicazioni: I docenti possono anche essere coinvolti in attività di ricerca, scrittura e pubblicazione di articoli e libri. Queste attività sono considerate compatibili in quanto rientrano nella sfera di sviluppo professionale e arricchimento culturale, a patto che non compromettano la qualità dell’insegnamento.
Procedura per ottenere l’autorizzazione
Per svolgere un secondo lavoro, il personale scolastico deve seguire una procedura specifica:
- Richiesta formale: Il dipendente deve presentare una richiesta formale al dirigente scolastico, indicando la natura dell’attività e dimostrando che essa non interferirà con gli impegni scolastici.
- Valutazione del dirigente: Il dirigente scolastico ha il compito di valutare se l’attività proposta è compatibile con le esigenze del servizio scolastico e di approvare o rifiutare la richiesta.
- Comunicazione delle variazioni: Eventuali variazioni nella seconda attività lavorativa devono essere comunicate entro 15 giorni al dirigente scolastico.