La Voce della Scuola

Contrasto al bullismo e al cyberbullismo. Nella legge 70/24 prevale la formazione e il supporto

Contrasto al bullismo e cyberbullismo. Prevale l’intervento formativo e di supporto, meno quello punitivoContrasto al bullismo e cyberbullismo. Il primato alla formazioneContrasto al bullismo e cyberb...

14 novembre 2024 08:58
Contrasto al bullismo e al cyberbullismo. Nella legge 70/24 prevale la formazione e il supporto -
Condividi

Contrasto al bullismo e cyberbullismo. Prevale l’intervento formativo e di supporto, meno quello punitivo

Contrasto al bullismo e cyberbullismo. Il primato alla formazione

Contrasto al bullismo e cyberbullismo. Dopo i primi due contributi Prosegue l’analisi della legge 70/24. Si evidenza una maggiore attenzione e presenza delle azioni formative, consapevoli che il reato non può giustificare espulsione dal contesto civile (detenzione). La prevalenza per progetti finalizzati al recupero dell’aggressore, esalta il criterio inclusivo. L’aspetto formativo è sempre accompagnato da soluzioni di supporto e di aiuto ai soggetti coinvolti in atti di bullismo o di cyberbullismo.

I compiti del tribunale dei minorenni

In tal senso vanno letti gli articoli 2 e 3. Il primo rappresenta un aggiornamento di un Regio decreto  (1934) convertito con modificazioni (1935) in materia di provvedimenti del tribunale dei minorenni. L’art. 25 è sostituito  con le indicazioni che deve adottare il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. Nello specifico il palcoscenico è occupato dal “progetto di intervento educativo con finalità di rieducazione e riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali” A monte ovviamente occorre che il Procuratore sia a conoscenza dei comportamenti offensivi del ragazzo e preventivamente siano stati ascoltati e coinvolti i genitori.
Ovviamente sono ben definiti anche i passaggi successivi. Ad esempio la dichiarazione di conclusione del procedimento, la prosecuzione del progetto d’intervento oltre i tempi inizialmente preventivati, l’affidamento a strutture diverse dalla famiglia, qualora gli interventi precedenti non abbiano raggiunto lo scopo.

I compiti ministeriali

L’art. 3 invece è una delega al governo “per l’adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo“. In particolare si istituisce un numero pubblico (114) “Emergenza Infanzia”, la possibilità di avviare progetti (compatibili con le risorse), ” prevedere che i contratti degli utenti stipulati con i fornitori di servizi di comunicazione e di informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica… richiamino espressamente le disposizioni dell’articolo 2048 del codice civile in materia di responsabilita’ dei genitori per i danni cagionati dai figli minori in conseguenza di atti illeciti posti in essere attraverso l’uso della rete nonche’ le avvertenze a tutela dei minori previste dal regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022“.

La Voce della Scuola sui social