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Culpa in vigilando, la spada di Damocle sulla testa dei docenti

Culpa in vigilando, la terminologia conferma la potenziale criticità che caratterizza il profilo giuridico del docenteCulpa in vigilando, origine e significatoCulpa in vigilando, la condizione sempre...

24 febbraio 2023 12:30
Culpa in vigilando, la spada di Damocle sulla testa dei docenti - CCTV Security monitoring student in classroom at school.Security camera surveillance for watching and protect group of children while studying.
CCTV Security monitoring student in classroom at school.Security camera surveillance for watching and protect group of children while studying.
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Culpa in vigilando, la terminologia conferma la potenziale criticità che caratterizza il profilo giuridico del docente

Culpa in vigilando, origine e significato

Culpa in vigilando, la condizione sempre possibile che può coinvolgere il docente, deriva dal Codice civile e precisamente dall’art. 2048 Codice Civile (comma 2) che recita: “I precettori e coloro che insegnano un  mestiere  o  un’arte  sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro  allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”.
Le persone indicate dai  commi  precedenti  sono  liberate  dalla responsabilità soltanto se provano di non aver  potuto  impedire  il fatto”. Nel corso degli anni la giurisprudenza ha chiarito i contorni di quanto espresso dal suddetto art.2048 comma 3.
Partiamo dai genitori, non citati dall’articolo. Essi hanno solo l’incombenza di dimostrare che il proprio figlio regolarmente iscritto, era stato affidato agli insegnanti e quindi all’istituzione per quel determinato tempo (orario scolastico).
La posizione dei docenti è diversa. Essi accolgono gli alunni/studenti minori in uno spazio (l’edificio scolastico e lo spazio circostante e afferente), assicurando la vigilanza fino al momento del  riaffidamento al genitore o a un suo delegato. In caso di infortunio subito dal minore, la responsabilità del docente è sempre presunta. Pertanto per liberarsi da questa condizione critica di partenza, egli deve dimostrare con una o più prove documentate “di non aver potuto impedire il fatto”(art.2048 comma 3).
Questa è la cornice. Nei prossimi articoli presenteremo sinteticamente altri aspetti, supportati anche da casi conclusi con sentenza.

Gianfranco Scialpi

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