Decreto P.A. bis - decreto legge 22 giugno 2023, n. 75
Il decreto P.A. (= Pubblica Amministrazione) bis è il D. L. (= Decreto Legge) 22 giugno 2023, n. 75 è entrato in vigore il 23 giugno 2023 e reca “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione dell...

Il decreto P.A. (= Pubblica Amministrazione) bis è il D. L. (= Decreto Legge) 22 giugno 2023, n. 75 è entrato in vigore il 23 giugno 2023 e reca “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025”.
Il Decreto Legge citato è rinvenibile al seguente link:
Tale decreto non è ancora stato convertito in legge dal Parlamento che, in ogni caso, deve effettuare tale conversione entro i 60 giorni previsti, pena la decadenza del Decreto Legge medesimo.
Di tale decreto gli articoli interessanti il mondo scolastico sono i seguenti:
Art. 20 – Disposizioni in materia di reclutamento del personale scolastico e acceleratorie dei concorsi PNRR (= Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)
Art. 28 – Disposizioni di modifica del D. L. 22 aprile 2023, n. 44 recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche.
Nota: il D. L. 22 aprile 2023, n. 44 è stato convertito, con modificazioni, nella L. 21 giugno 2023, n. 74
Esaminiamo ora, i tre articoli citati singolarmente.
L’art. 20 del D.L. in esame modifica, in particolare, l’art. 59 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, nella L. 23 luglio 2023, n. 106 e recante Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.
Le modifiche intervengono sul comma 10 dell’art. 59 citato e sono relative:
Al comma 1, lettera a) che è relativa alle modalità di espletamento delle prove concorsuali, queste passano da una prova scritta con più quesiti a risposta aperta – eventualmente avendo superato una prova preselettiva – ad una prova basata su quesiti a risposta multipla computer based per tutto il periodo di attuazione del PNRR per poi concedere la possibilità di scegliere tra il mantenere una prova ad item chiusi o più quesiti a risposta aperta subordinando la partecipazione ad una eventuale prova preselettiva.
Una modifica che crea per prima cosa una deroga temporale legata al PNRR (attuazione completa entro il 2026 a meno di slittamenti in avanti non conosciuti e non conoscibili in questo momento) lasciando, poi, la scelta dell’opzione più gradita per la somministrazione della prova scritta a ciascun ente erogante (USR, UAT, Università).
La domanda che sorge spontanea è: perché lasciare una simile libertà decisionale in epoca successiva al termine del PNRR ad enti periferici rispetto al Ministero? Non dovrebbe essere sempre e comunque il Ministero a decidere e guidare le prove concorsuali? Non si correrà, forse, il rischio di avere prove disomogenee nel territorio nazionale creando problemi di valutazione e di tempistiche?
Infatti, nel caso degli item a risposta multipla la valutazione è immediata e il candidato può sapere in tempo reale o quasi se è passato alla fase concorsuale successiva o meno; nel caso delle risposte aperte i tempi di valutazione sono decisamente più lunghi in quanto deve riunirsi una commissione che non potrà certo correggere e valutare tutti gli elaborati prodotti in un solo giorno con annessi e connessi.
Alla lettera b) relativa alla prova orale si introduce il fatto che essa deve essere volta ad accertare, in particolare, le conoscenze e le competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa in aggiunta a competenze didattiche e abilità di insegnamento.
La specificazione effettuata appare quanto mai superflua visto e considerato che se non si hanno conoscenze e competenze per la disciplina che si intenderà insegnare in un prossimo futuro non è immaginabile nemmeno che al candidato venga dato il permesso di entrare in un’aula scolastica.
Alla lettera d) si introduce una surroga ossia gli eventuali rinunciatari alla nomina vengono rimpiazzati da un numero corrispondente di candidati che abbiano ottenuto almeno il punteggio minimo previsto dal bando di concorso.
L’abrogazione (esplicita) della lettera d-bis) cancella la formazione di una graduatoria di coloro che non abbiano ancora conseguito l’abilitazione all’insegnamento specifica della classe di concorso.
Certamente, la norma del Decreto che riveste un interesse di grande importanza è quella contenuta nel comma 2 dell’art. 20 laddove le graduatorie dei concorsi vengono trasformate da graduatorie “a scadenza” in graduatorie ad esaurimento ossia fino a quando tutti coloro che vi sono inseriti non siano stati assunti a tempo indeterminato (ex ruolo) a partire dall’anno scolastico 2024/2025. Questo perché tali graduatorie fino al termine dell’anno scolastico 2023/2024 sono comunque vigenti in quanto termine naturale di scadenza.
Una notizia attesa da molto tempo dagli idonei ai concorsi ordinari 2020, ma che comunque pone un limite temporale alla sua validità: non è applicabile ai concorsi banditi successivamente alla data di pubblicazione della presente disposizione.
Per come è scritta la norma del Decreto in esame, tuttavia, si pone un problema interpretativo per il quale sarebbe, a mio avviso, quanto mai opportuno un’interpretazione autentica del Ministro Valditara o, quanto meno, del proponente Senatore Mario Pittoni: tale norma è applicabile anche ai concorsi straordinari effettuati successivamente al 2020 o meno?
Il comma 3 va a modificare il D. Lgs. (= Decreto Legislativo) 13 aprile 2017, n. 59 intitolato “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;59
nei seguenti punti:
la lettera b) introduce la possibilità di acquisire i CFU necessari all’abilitazione con percorsi formativi universitari da svolgersi non più solo in presenza, ma anche attraverso modalità telematiche, purché sincrone, anche in deroga a quanto stabilito dall’art. 2-bis, comma 4 del D. Lgs. 59/2017.
Una disposizione confermata anche dalla lettera d) di modifica dell’art. 18-bis del D. Lgs. 59/2017 al n. 2, che, però, pone il limite del 50% tra attività in presenza e attività telematica.
L’art. 28 – Disposizioni di modifica del D. L. 22 aprile 2023, n. 44 recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche.
È bene precisare, innanzitutto, che il Decreto 44/2023 (di cui alla rubrica dell’art. 28 citato) è stato convertito nella Legge 21 giugno 2023, n. 74 e le modifiche introdotte dal presente decreto legge precisano che, in buona sostanza, il punto di riferimento è dato dall’art. 35 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 rubricato: “Reclutamento del personale (Art. 36, commi da 1 a 6 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall’art. 17 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall’art. 22 del d.lgs. n. 80 del 1998, successivamente modificati dall’art. 2, comma 2-ter del decreto legge 17 giugno 1999, n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269 del 1999; Art. 36-bis del d.lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall’art. 23 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall’art. 274, comma 1, lett. aa) del d.lgs n. 267 del 2000)”.
Il focus, come è facilmente intuibile è dato dalle parole iniziali della rubrica reclutamento del personale che, infatti, è alla base dell’articolo 28 medesimo in quanto il primo comma afferma che:
- Le procedure di reclutamento devono essere effettuate nel rispetto dell’art. 35 D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 65;
- Per accedere ai posti banditi bisogna superare non già una mera prova preselettiva, ma una procedura concorsuale con una riserva del 50% dei posti ai tirocinanti rientranti nei percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, (omissis).
Tuttavia, questo, è un articolo che intreccia numerosi Decreti (sia Decreti Legge che Decreti Legislativi) che certamente ne complicano la lettura e, per questa ragione andrebbe esaminato a parte, non certo in questa sede.