Dirigenti Scolastici fuori regione sul piede di guerra: mobilità al 100% solo a parole
riceviamo e pubblichiamoRIBALTATO IL TESTO UNICO DEL PUBBLICO IMPIEGO:cancellato il Diritto alla Mobilità, si antepongono le immissioni e i ricorsi.I Dirigenti Scolastici fuori regione sul piede di gu...

riceviamo e pubblichiamo
RIBALTATO IL TESTO UNICO DEL PUBBLICO IMPIEGO:
cancellato il Diritto alla Mobilità, si antepongono le immissioni e i ricorsi.
I Dirigenti Scolastici fuori regione sul piede di guerra: mobilità al 100% solo a parole!
Vasi comunicanti, il lodo della Campania travolge anche le altre regioni
Conosciamo tutti questa storia: la Campania, unica in tutto il territorio nazionale, deve ancora smaltire, dopo 13 anni, la graduatoria del concorso del 2011! Una graduatoria fatta diventare permanente, che ha continuato a lievitare negli anni con inserimenti a colpi di sentenze quando ormai non c’erano più controinteressati. Tutto ciò ha prodotto un effetto su regioni limitrofe sbattendo fuori dalla regione di provenienza centinaia di vincitori per merito del Concorso 2017. L’esperimento del concorso nazionale, che condannava tuttavia a ruoli regionali, ha tolto a noi il diritto, dato a tutti gli altri dirigenti già di ruolo e ai futuri vincitori, di scegliere la regione in cui svolgere il concorso e in cui lavorare.
Per i legittimi vincitori del concorso 2017 i posti in Campania non c’erano e non ci sono: non ci sono per le sentenze, non ci sono per le immissioni, tuttavia ci sono per bandire un nuovo concorso regionale!
Immissioni prima della mobilità: il reiterato abuso
Il Testo Unico del Pubblico Impiego prevede che la mobilità preceda sia le nuove immissioni che i successivi concorsi ed infatti, nel 2022, alcuni colleghi sono riusciti a tornare, a fine del triennio d’obbligo, in forza della suddetta sequenza correttamente applicata. Da anni, tuttavia, l’USR Campania esegue sentenze inesistenti, sentenze di inserimento in graduatoria erroneamente interpretate come sentenze di immissione in ruolo.
Che si tratti di sentenze di inserimento e non di immissione, lo metteva per iscritto proprio l ’USR Campania con D.D.G. prot. n. AOODRCA 12263 del 01/04/2021 “CONSIDERATO che con le predette sentenze il Consiglio di Stato ha riconosciuto il diritto dei ricorrenti all’inserimento a pettine nella graduatoria generale di merito innanzi citata;”. Eppure, ancora al tavolo CIR del 6 maggio 2024, si legge in diversi report sindacali “dopo i vari accorpamenti, al concorso 2011 andrebbero 15 posti per le nuove assunzioni. Restano da applicare le 9 o più sentenze esecutive”; a fronte, tra l’altro, di 21 dirigenti perdenti posto a causa del dimensionamento, per i quali sono da accantonare ulteriori posizioni.
Ora l’art. 12 del DL 71/2024 stravolge il Testo Unico del Pubblico Impiego stabilisce che l’esecuzione di sentenze per immissione in ruolo preceda la mobilità. Si è bandito un Concorso regionale 2023 nonostante la coda del concorso regionale 2011 e la diminuzione per dimensionamento dei posti che non potranno essere assorbiti nemmeno con i previsti pensionamenti. Ancora una volta sono stati sbagliati i calcoli?
Nel nuovo DL 71/2024 al comma 2 dell’art. 12 si legge che tali nuove assunzioni precederanno la mobilità ANCHE IN ALTRE REGIONI. Quale il motivo? Vanno ottemperate, forse, quelle sentenze che oramai hanno determinato la nomina di un Commissario ad Acta in Campania? Si legge ancora nel citato c. 2 che è previsto anche il recupero degli asteriscati caducati dal Concorso nazionale 2017. Anche questi sanati sceglieranno i posti prima della mobilità anche in altre Regioni?
Per quale motivo deve essere prevista per loro una procedura diversa da quella del concorso nazionale nella cui graduatoria sono stati reinseriti per sentenza? Come siamo arrivati a tutto questo? Perché si rende permanente la graduatoria del concorso campano del 2011 e poi se ne scaricano gli effetti anche sulle regioni limitrofe? Perché si continuano a sbagliare i calcoli? Perché vengono banditi concorsi in regioni dichiarate sature?
PERCHÉ SI CONTINUA A DIRE CHE SI RENDE DISPONIBILE IL 100% DI POSTI ALLA MOBILITÀ QUANDO NEL DECRETO SI ANTEPONGONO DI FATTO CONCORSI, SENTENZE, IMMISSIONI E RECUPERO DI DS CADUCATI?
Si aggiunge la beffa del 50% da restituire. Pima la mobilità paga il conto di calcoli sbagliati e poi l’anno successivo deve anche restituire quello che le viene tolto: dalla tragedia alla farsa. Con il DL 71/2024 si rende legale violare l’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e si rende inefficace anche il contratto 2019/22 appena firmato.
È la pagina più buia nella storia della dirigenza scolastica.
PER IL RISPETTO DELLE NORME SUL PUBBLICO IMPIEGO E LA DIFESA DEL DIRITTO ALLA MOBILITÀ