L’Avvocato Risponde – Diritto Scolastico (Graduatorie GPS e Supplenze)
L’Avvocato Risponde – Diritto Scolastico (Graduatorie GPS e Supplenze)

Rubrica dello Studio Legale Esposito/Santonicola
Le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e, in generale, tutto il sistema di reclutamento dei docenti precari, sollevano frequentemente dubbi e contenziosi. Negli ultimi anni, il legislatore ha introdotto aggiornamenti biennali, elenchi aggiuntivi annuali per i nuovi abilitati/specializzati, nuovi percorsi di abilitazione (60 CFU) e concorsi straordinari.
Questi interventi hanno generato questioni su:
• Tempistiche di aggiornamento delle GPS.
• Inserimento dei nuovi aspiranti “in coda” (finestra aggiuntiva) anziché “a pettine”.
• Calcolo del punteggio per chi consegue titoli in corso d’anno.
• Disparità di trattamento tra categorie diverse di docenti (riconoscimento del servizio militare, titoli esteri, ecc.).
Di fronte a possibili penalizzazioni (ad es. per la mancata attribuzione di supplenze o l’esclusione dalle immissioni in ruolo), molti docenti si chiedono di quali strumenti di tuteladispongano: ricorsi amministrativi, ricorsi al giudice del lavoro, diffide, azioni collettive.
In questa rubrica, illustriamo gli aspetti fondamentali e le principali soluzioni legali.
1. Riapertura straordinaria delle GPS: è possibile?
È legittimo che il Ministero non riapra le GPS per aggiornare i punteggi o permettere il cambio provincia? E quali sono le regole che disciplinano le cosiddette “finestre aggiuntive” annuali?
Le GPS durano due anni: ciò vuol dire che l’aggiornamento si effettua solo ogni biennio (art. 4, commi 6-bis e 6-ter, L. 124/1999).
Nessun aggiornamento anticipato: Se non interviene una norma di rango primario (legge o decreto-legge) che lo autorizzi, il Ministero non può disporre una riapertura straordinaria.
Per nuove specializzazioni o abilitazioni, la normativa prevede le “finestre aggiuntive” alla I fascia, con domande previste dal 14 al 29 aprile 2025. E infatti l’O.M. n. 88 del 16 maggio 2024 stabilisce che per l’A.S. 2025/26 si formeranno “elenchi aggiuntivi” alla I fascia, senza un aggiornamento completo delle GPS.
Conseguenze principali:
• Niente cambio provincia durante la finestra aggiuntiva.
• Nessun aggiornamento del punteggio (salvo l’inserimento del nuovo titolo abilitante/specializzante).
• Elenco aggiuntivo separato (I fascia “bis”), distinto dalla I fascia “ordinaria”.
In sintesi, la riapertura straordinaria non può essere disposta dal Ministero a sua discrezione; è necessaria una legge ad hoc. Attualmente, vale il sistema degli aggiornamenti biennali e l’unica deroga è rappresentata dagli elenchi aggiuntivi per nuovi abilitati o specializzati.
2. Inserimento “in coda” anziché “a pettine”
È conforme alla legge inserire i neo-abilitati/specializzati nella I fascia “in coda” invece di rispettare l’ordine di punteggio (“a pettine”)? Ci sono sentenze che riconoscono il diritto all’inserimento a pettine?
L’ordinanza ministeriale prevede che chi ottiene il titolo dopo l’aggiornamento biennale entri negli elenchi aggiuntivi nellesottofasce “in coda”. Significa che, nelle nomine, prima si esaurisce la I fascia “principale” e, solo se restano posti, si passa alla “I fascia bis”. Di fatto, è una collocazione successiva, a prescindere dal punteggio effettivo.
Tuttavia, diversi tribunali hanno contestato questa regola, ritenendo che il criterio del merito (cioè il punteggio) debba prevalere:
-Corte Costituzionale, sent. 41/2011: bocciata una norma sulle Graduatorie ad esaurimento che imponeva l’inserimento “in coda”.
-Tribunali del Lavoro di Roma (luglio 2022) e Foggia (7 settembre 2020): riconosciuta l’illegittimità di elenchi separati penalizzanti per i nuovi specializzati.
-Corte d’Appello di Perugia (gennaio 2025): ha disposto addirittura l’assunzione di un docente specializzato retrocesso in coda, perché ciò gli aveva fatto perdere l’incarico finalizzato al ruolo.
Sul piano formale, quindi, la normativa secondaria (OM) li pone in coda. Sul piano sostanziale, tuttavia, autorevole giurisprudenza ha parlato di violazione del principio di uguaglianza e merito.
3. Punteggio per nuovi titoli (abilitazione o TFA sostegno) in corso d’anno
Se ottengo l’abilitazione o la specializzazione mentre le GPS sono “chiuse”, posso aggiornare il mio punteggio? E se fornisco nuovi servizi o altri titoli, mi vengono valutati subito?
No, non è possibile aggiornare tutti i punteggi durante il biennio. L’unica cosa che si può fare è inserirsi nell’elenco aggiuntivo di I fascia (quanto è prevista la finestra) presentando il solo nuovo titolo abilitante/specializzante.
Per il resto:
-Se non eri in GPS, ti inserisci ex novo, ma i servizi valutati rimangono quelli fino alla scadenza dell’ultimo bando (24 giugno 2024, per il biennio 2024/26).
-Se eri già in GPS (es. in II fascia) e ottieni il titolo, passi nella “I fascia bis” mantenendo il vecchio punteggio. Non puoi aggiungere quelli maturati dopo l’ultimo aggiornamento.
4. Disparità di trattamento: come far valere i propri diritti
Può un docente con punteggio più alto essere inserito dopo un collega con punteggio inferiore? Come comportarsi se si sospettano irregolarità nel riconoscimento del servizio militare o di titoli esteri?
Ogni differenza di trattamento deve avere un fondamento normativo razionale; se manca, è illegittima. Ecco alcuni casi:
-Inserimento in coda o a pettine: Come detto, se due docenti vantano il possesso di uno stesso titolo ma uno di essi risultarelegato in coda, pur disponendo di maggior punteggio, potràricorrere al giudice del lavoro per far valere il meritocratico avanzamento. Diverse sentenze hanno già dichiarato illegittimaquesta differenziazione.
-Punteggio per il servizio militare: La Corte di Cassazione (sent. 15965/2024) ha chiarito che il servizio militare di leva (e i servizi sostitutivi assimilati per legge) vada riconosciuto come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, anche se svolto prima di iniziare a insegnare. Se un Ufficio Scolastico non lo concede, il docente può impugnare la decisione.
– Titoli esteri (abilitazione, specializzazione): In passato chi vantava il possesso di un titolo all’estero (es. Spagna, Romania) poteva essere escluso dalle nomine I fascia GPS o dall’immissione in ruolo, aspettando il decreto di riconoscimento. Diversi ricorsi hanno imposto l’inserimento con riserva, se la domanda di riconoscimento era in corso. Nelle ultime ordinanze, il Ministero ha ammesso l’inserimento con riserva già in I fascia, se si è presentata la domanda di riconoscimento entro i termini.
In generale, se un docente ha subito un trattamento peggiore rispetto ad altri colleghi – trovandosi, ad esempio, in posizione utile per un’immissione in ruolo ormai perduta – potrà adire le vie legali per domandare “il recupero della stipula del contratto a tempo indeterminato”.
5. Strumenti di tutela: diffida, ricorsi e risarcimento
Come posso difendermi se ritengo di essere stato penalizzato (per punteggio, posizione, mancato aggiornamento, esclusione, ecc.)? Qual è la differenza tra ricorso al TAR e ricorso al Giudice del Lavoro? Devo prima diffidare l’amministrazione?
1. Diffida formale. Prima di ricorrere, inviare una diffida all’ente (Ministero, Ufficio Scolastico, scuola) chiedendo di correggere l’atto o la graduatoria. È un passaggio utile per tentare una soluzione rapida e per dimostrare la tempestività delle proprie richieste, interrompendo i termini di prescrizione.
2. Ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale):
o Adatto per impugnare atti amministrativi generali (per es. un’ordinanza ministeriale o un decreto di approvazione delle GPS).
o Va proposto entro 60 giorni dall’atto contestato.
o Il TAR può sospendere l’atto in via cautelare e successivamente annullarlo.
3. Ricorso al Giudice del Lavoro:
o Indicato per questioni che incidono sul rapporto di lavoro (mancata supplenza, mancato risarcimento, punteggio non riconosciuto che ha portato alla perdita di un contratto).
o Se l’obiettivo è ottenere assunzione o risarcimento per la mancata supplenza, spesso conviene agire davanti al giudice ordinario “senza urgenza”.
o Lo Studio Legale Esposito Santonicola valuterà caso per caso la via più adeguata (TAR o giudice del lavoro).
4. Ricorsi collettivi o individuali:
o Collettivi: Stesse ragioni, un gruppo di docenti in posizione omogenea, per condividere spese impugnando identici atti ministeriali.
o Individuali: Se il problema è particolare (punteggio errato solo per un singolo), o se si preferisce un’impostazione del tutto personalizzata.
o Cambia la strategia processuale.
5. Dimostrare il danno:
o Se, oltre all’annullamento dell’atto, si chiede un risarcimento (o l’immissione in ruolo/supplenza ormai persa), va provato il collegamento (NESSO CAUSALE) fra l’errore e la perdita subita (danno da “perdita di chance”).
o Esempio: Un docente prova che se fosse stato inserito nel giusto ordine (secondo il meritocratico punteggio), avrebbe ottenuto la nomina, invece assegnata a chi disponeva di meno punti. I documenti ufficiali delle nomine (bollettini) sono fondamentali per allegare questa prova.
o Il giudice può riconoscere risarcimenti monetari(stipendi persi) o attribuire punteggio per il servizio non svolto, quando emerga il danno effettivo.
Conclusione:
È consigliabile procedere per gradi:
1. Diffidare l’amministrazione o presentare istanza di rettifica in autotutela.
2. Se non si ottiene nulla, valutare il ricorso (TAR o Giudice del Lavoro).
Contatti per approfondimenti
Per ulteriori informazioni, consulenze o avvio di eventuali ricorsi, è possibile contattare lo Studio Legale Esposito Santonicola.
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Saremo lieti di rispondere con tutti i chiarimenti necessari.