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Dpcm abilitazioni. Come cambia il docente ai tempi del Pnrr

C’ è voluto oltre un anno di discussioni con Bruxelles e l’ opera di ben tre ministri per arrivare alle nuove regole per ottenere l’ abilitazione all’ insegnamento, l’ accesso formale alla “profession...

A cura di Norberto Gallo
29 settembre 2023 09:24
Dpcm abilitazioni. Come cambia il docente ai tempi del Pnrr -
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C’ è voluto oltre un anno di discussioni con Bruxelles e l’ opera di ben tre ministri per arrivare alle nuove regole per ottenere l’ abilitazione all’ insegnamento, l’ accesso formale alla “professione” di insegnante, come previsto dal Pnrr.

E se all’ indomani dell’ approvazione e poi della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM con le nuove regole, l’ attenzione si è concentrata soprattutto sulla questione dei CFU richiesti con le varie declinazioni dei casi specifici, la parte più significativa del provvedimento è senza alcun dubbio la descrizione della figura professionale che si intende selezionare, in sostanza dell’ insegnante ai tempi del Pnrr.

Ma come è questo insegnante che tanto piace all’ Europa? Si legge nella premessa dell’ Allegato A, che descrive il “Profilo conclusivo del docente abilitato, competenze professionali e standard professionali minimi”, che l’ insegnante che verrà, “oltre alla solida conoscenza dei contenuti e della didattica disciplinare della classe di concorso di afferenza” sarà caratterizzato dal possesso di tre presupposti.

In primo luogo “la presenza di una motivazione alla base della professione di docente, della sua funzione di guida e magistero e di costruttore di positive relazioni educative con gli studenti, ognuno con i propri tratti di unicità e di originalità”. Il secondo “attiene alla consapevolezza che le competenze si perfezionano solo se si esercitano in contesti reali e a seguito di riflessione, anche attraverso il dialogo e il confronto con colleghi più esperti”. Il terzo “riguarda lo sviluppo della capacità di sostenere e orientare tutti, nessuno escluso, alla scoperta dei propri talenti e delle proprie potenzialità e vocazioni”.

Insomma, date per scontate le competenze disciplinari acquisite con la laurea, il focus dell’ insegnante secondo il Pnrr dovrà essere centrato soprattutto sull’ aspetto relazionale (con gli studenti, ma anche con i “colleghi più esperti”) e sulla capacità da motivatore, “improntato alla scoperta delle strategie, delle tecniche e dei contesti relazionali interpersonali che permettono ad ogni studente di migliorare e migliorarsi”. Quindi attenzione preponderante alle competenze educative, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali, di osservazione, valutazione, documentazione, innovazione e ricerca, calibrate sulle fasi evolutive degli allievi.

Un profilo certamente non in continuità con quello dell’ insegnante che conosciamo. In sintonia, peraltro con l’ introduzione del docente-tutor voluta dal ministro Valditara, che spinge sulla personalizzazione dei piani di studio con l’ obiettivo del superamento delle difficoltà e dei divari sociali, in sintonia, peraltro, con la letteratura scientifica sugli interventi di successo contro dispersione ed insuccesso scolastici.

Con due rischi concreti. Il primo, è che la personalizzazione debordi in una vera e propria atomizzazione dei processi formativi. Il secondo, strettamente connesso con il primo, è che il paradigma della personalizzazione si rifletta sulla valutazione e quindi sulla qualità complessiva dei percorsi di apprendimento.

Il rischio, in sostanza, che si valutino gli allievi per il processo seguito senza tener conto del risultato finale; si decida che invece della conoscenza di questa o quella disciplina, debba diventare predominante la valutazione della disponibilità dimostrata dagli studenti a seguire il processo proposto, con i docenti sempre più impegnati nell’ escogitare percorsi originali ma non necessariamente dotati di sostanza.

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