Le ferie del personale docente con contratto a tempo indeterminato e determinato (artt. 13, 19 del CCNL 2006/2009)
A) Le ferie dei docenti con contratto a tempo indeterminato (art. 13 del CCNL 2006/2009).Le ferie (ex congedo ordinario) si configurano come un diritto soggettivo irrinunciabile che soddisfa all’esige...

A) Le ferie dei docenti con contratto a tempo indeterminato (art. 13 del CCNL 2006/2009).
Le ferie (ex congedo ordinario) si configurano come un diritto soggettivo irrinunciabile che soddisfa all’esigenza, costituzionalmente protetta, di garantire, anche nell’interesse dell’amministrazione, l’integrità psicofisica del dipendente contro il logorio conseguente alla prestazione del servizio per un certo periodo di tempo (art. 36 della Costituzione, Consiglio di Stato, cft. parere del 13.6.1966, n. 338).
Le ferie sono quindi un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili; salvo che, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, solo in tal caso si procederà al pagamento sostitutivo (comma 15 art. 13).
Le ferie devono essere richieste dal docente al dirigente scolastico ( comma 8 art. 13).
Il docente con contratto a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al docente spetta la normale retribuzione escluse le indennità previste per la prestazione di lavoro aggiuntivo o straordinario o quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. ( cfr. comma 1 art. 13).
Ai sensi del comma 2 dell’art. 13, la durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi ( vanno quindi i giorni indicati in rosso sul calendario) comprensivi delle due giornate previste dall’art. 1, lettera a) della legge 23.12.1977, n. 977.
I docenti neo-assunti hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dall’art. 1, lettera a) della legge 23.12.1977, n.977, solo dopo tre anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato , essi avranno diritto ai 32 giorni (cfr. commi 3 e 4 dell’art. 13)
Si precisa che nel computo dei tre anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, vanno considerati non solo quelli decorrenti dall’immissione in ruolo ai fini economici, bensì anche quelli precedenti di pre ruolo, dato l’ampio significato della dizione “ a qualsiasi titolo prestato; la medesima precisazione va fatta per il personale docente con contratto a tempo determinato.
Nell’anno di assunzione in servizio o di cessazione dal servizio, la durata delle ferie si matura in proporzione ai servizi prestati in tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio. La frazione superiore a 15 giorni equivale ad un mese. (cfr. comma 6 dell’ art.13).
I docenti a tempo parziale orizzontale, con l’articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi, hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei docenti a tempo pieno, invece i docenti a tempo parziale verticale, con riduzione su alcuni giorni della settimana, (ipotesi più diffusa), del mese o di determinati periodi dell’anno hanno invece diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno. (art. 39 comma 11 CCNL 2006/2009).
Le ferie devono essere godute nei periodi di sospensione dell’attività didattica che termina il 30/6, cioè tra il primo luglio ed il 31 agosto, ad eccezione dei docenti impegnati negli esami di Stato, cui resta disponibile solo il periodo tra la conclusione delle operazioni di esame e il 31 agosto.
Durante la rimanente parte dell’anno, ai sensi del comma 9 dell’ art. 13, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a 6 giornate lavorative.
Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni di ferie è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e comunque alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2 del CCNL del 29.11.200 di seguito riportato.
Ai sensi dell’art. 15 comma 2, e prescindendo dalle limitazioni previste dal comma 9 dell’art. 13; il docente ha diritto a domanda a fruire di sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattiche per motivi personali o familiari debitamente documentati anche mediante un’ autocertificazione.
In caso di particolari esigenze di servizio (ad esempio il protrarsi degli esami di Stato) ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia , che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di competenza, le ferie stesse potranno essere fruite dal personale docente entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica.(cfr. comma 10 art. 13).
Pertanto il docente, con la domanda di ferie, ovvero prima di recarsi in ferie, comunicherà al dirigente scolastico il suo recapito in modo da poter facilmente essere reperito in caso di necessità.
Le esigenze di servizio, poste a giustificazione del rinvio delle ferie, non possono essere indicate in modo generico, è necessario che esse siano motivate con il richiamo a specifici fatti di servizio “eccezionali” e formalizzati in apposita comunicazione scritta, anche telegrafica, che il dirigente scolastico, quale organo competente a disporre la fruizione delle ferie, è tenuto a fare al docente.
Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il docente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il docente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese documentate sostenute per il periodo di ferie non goduto. (cfr. comma 12 art. 13).
Le ferie sono sospese da malattie, adeguatamente e debitamente documentate, che abbiano dato luogo al ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di tre giorni. L’amministrazione deve essere posta in grado, attraverso tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. ( cfr. comma 13 art. 13).
Il periodo di ferie è valido a tutti gli effetti tranne per il superamento del periodo di prova o dell’anno di formazione per i docenti neoimmessi in ruolo, si veda in proposito la C.M. n. 219/’75.
Il docente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all’art. 15 del CCNL (partecipazione a concorsi, lutti, motivi familiari o personali, matrimonio, conserva il diritto alle ferie (cfr comma 7 art.13).
Il CCNL 2006/2009, sancisce il principio ( cfr. comma 14 art. 13) che il periodo di ferie non è riducibile oltre che per le assenze per malattia anche per le assenze, previste sia dal CCNL sia da leggi, parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l’intero anno scolastico; mentre il periodo di ferie è riducibile per quelle assenze che non prevedono alcuna retribuzione ( es. aspettativa per motivi di famiglia, ecc..).
B) Docenti con contratti a tempo determinato ( art. 19 CCNL del 2006/2009).
Ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 19 del 2006/2009 , al personale assunto con contratto a tempo determinato, al personale di cui all’art. 3, comma 6, del DPR n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui all’art. 43 e 44 della legge 20.5. 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materie di ferie stabilite dall’art. 13 del contratto 2006/2009 per il personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato, pertanto si legga analiticamente quanto da noi trattato sub A), con le seguenti precisazioni.
1) Le ferie sono proporzionali al servizio prestato ( 2,666 giorni per ogni 30 giorni di servizio).
Qualora la durata del rapporto sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico,
la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico non è obbligatoria, pertanto per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di lavoro, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto di lavoro (citato anche comma 15 art.13).
C) Docenti che prestano servizio presso le istituzioni scolastiche italiane all’estero (art. 105 del CCNL 2006/09).
La materia è disciplinata dall’art. 105 del CCNL 2006/09. Il docente in servizio presso le istituzioni scolastiche all’estero ha diritto a 48 giorni lavorativi di ferie, ai quali si aggiungono 4 giorni lavorativi per festività soppresse, ai fini del computo il sabato è considerato giorno lavorativo (comma 1 art. 105).
I periodi di sospensione delle attività didattiche, durate i quali vanno fruite le ferie, ai sensi del comma 9 dell’art. 13, sono riferiti ai calendari scolastici in uso nel paese estero sede dell’istituzione italiana. ( comma 2 art. 105).
E’ assicurata al docente la fruizione dell’intero periodo di ferie a cui ha titolo nei casi di trasferimento tra paesi con differenti calendari scolastici locali, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 2, sopra riportate. ( comma a art. 105).
D) Calcolo della riduzione del periodo di ferie in rapporto ai periodi d’ assenza dei docenti con contratto a tempo indeterminato e determinato ( cfr. C.M. n. 352 del 21.10.1989).
E’ possibile stabilire di quanto vanno ridotte le ferie in rapporto ai periodi di assenza dal servizio
Per i docenti con contratto a tempo indeterminato e determinato, aventi diritto a 32 giorni ad anno scolastico, in rapporto ai periodi utili alla maturazione delle ferie, spettano 2,666 giorni di ferie per ogni mese utile, come dalla seguente proporzione:
360 ( durata anno) : 32 ( ferie spettanti) = 30 : X
Per i docenti con contratto a tempo indeterminato e determinato, aventi diritto a 30 giorni ad anno scolastico, in rapporto ai periodi utili alla maturazione delle ferie, spettano 2,5 giorni di ferie per ogni mese utile come dalla seguente proporzione:
360 ( durata anno) : 30 ( ferie spettanti) = 30 : X
Secondo le modalità sopra indicate si possono individuare sia le ferie maturate sia si possono verificare le ferie perdute dai docenti con contratto a tempo indeterminato e determinato rispetto al massimo consentito 32 giorni ( comma 2 art. 13) o 30 giorni (comma 3 art. 13).
Esemplificazione: a un docente sia con contratto a tempo indeterminato che determinato con 5 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, al quale spetterebbero, ai sensi del comma 2 dell’art. 13 del CCNL 2006/09 , 32 giorni lavorativi di ferie; con 250 giorni utili di servizio, spettano invece 22 giorni, con una perdita di 10 giorni di ferie ( si veda calcolo sotto riportato).
360 : 32 = 250 : X = 22,22 che si arrotonda a 22.