Formazione sul sostegno: rigetto del titolo estero non sempre è un ostacolo
Dubbi, interpretazioni e speranze nella Community “Uniti per INDIRE”Negli ultimi mesi, si è acceso un ampio dibattito intorno all’accesso ai corsi di formazione per il sostegno, istituiti con la legge...

Dubbi, interpretazioni e speranze nella Community “Uniti per INDIRE”
Negli ultimi mesi, si è acceso un ampio dibattito intorno all’accesso ai corsi di formazione per il sostegno, istituiti con la legge 106/2024 e gestiti da INDIRE, in particolare per i candidati che possiedono titoli di specializzazione conseguiti all’estero. Un nodo controverso riguarda la partecipazione ai corsi da parte di chi ha ricevuto comunicazioni di pre-rigetto o rigetto formale del proprio titolo da parte dell’Amministrazione.
Il quesito posto da molti docenti – in particolare sulla piattaforma Community Uniti per INDIRE – è chiaro: la normativa attuale permette effettivamente a questi soggetti di accedere ai corsi? Oppure esistono limiti, anche impliciti, che li escludono?
La normativa: spiragli e incertezze
Il riferimento normativo principale è l’articolo 7 del DL 71/2024 e il successivo Decreto interministeriale 77/2025, che introducono un regime transitorio per chi è in possesso di un titolo di sostegno conseguito all’estero. In base a queste norme, è consentita l’iscrizione ai corsi anche senza un riconoscimento ufficiale, purché sia stata presentata formale rinuncia all’istanza di riconoscimento.
Tuttavia, la norma non fa esplicito riferimento ai casi in cui sia già stato emesso un provvedimento di rigetto, creando una zona grigia. Secondo alcuni interpreti, l’assenza di un divieto espresso potrebbe suggerire una apertura implicita anche a chi ha ricevuto un rigetto, a patto che questo non sia stato accettato passivamente, ma formalmente impugnato.
Il parere dell’Amministrazione
Alcune comunicazioni informali dell’Amministrazione sembrano andare nella direzione di un’interpretazione flessibile: viene infatti chiarito che “in caso di rigetto, i soggetti che abbiano già soddisfatto le condizioni di partecipazione non sono penalizzati e possono partecipare ai corsi”, purché il rigetto sia successivo al 1° giugno 2024 e siano stati rispettati i requisiti previsti entro tale data. In sostanza, il rigetto non sarebbe un ostacolo invalicabile se l’interessato ha reagito attivamente, per esempio presentando un ricorso.
Una questione ancora aperta
L’interpretazione prevalente è quella di una normativa che privilegia l’inclusione e non l’esclusione, trattandosi di una fase transitoria e finalizzata a colmare il fabbisogno di docenti specializzati sul sostegno. Ma la mancanza di indicazioni ufficiali e univoche rende tutto ancora soggetto a letture differenti.
C’è chi teme che, in assenza di una chiara norma di ammissibilità, i partecipanti con rigetto rischino in futuro di veder vanificato il proprio percorso. Ecco perché si chiede un chiarimento esplicito da parte dei Ministeri competenti, in particolare da parte del MIM e del MUR, chiamati a garantire certezza del diritto e parità di trattamento.
Una speranza condivisa
“Non sta a noi della Community decidere” – scrive Daniela Nicolò, portavoce di Uniti per INDIRE – “ma confidiamo che il lavoro congiunto delle istituzioni porti chiarezza per quei docenti che ancora brancolano nel buio”. Una richiesta di trasparenza, non di favore, da parte di una comunità di professionisti che chiede soltanto di essere messa nelle condizioni di contribuire, con competenza, alla scuola dell’inclusione.