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Gli educatori sono maestri a tutti gli effetti, la Carta del docente va pure a loro anche se precari

Gli educatori sono maestri a tutti gli effetti, la Carta del docente va pure a loro anche se precari

A cura di Redazione
17 gennaio 2025 13:58
Gli educatori sono maestri a tutti gli effetti, la Carta del docente va pure a loro anche se precari -
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Maxi risarcimento di 3.000 euro dal giudice di Cosenza a un ricorrente difeso dall’Anief

Gli educatori sono equiparati a tutti gli effetti ai docenti di scuola primaria: perché non dovrebbero avere accesso alla Carta del docente? Lo hanno chiesto i legali dell’Anief al giudice del lavoro di Cosenza, rivendicando “che gli venisse riconosciuto il diritto all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni di ogni ordine e grado istituita dalla legge n. 107/15 con condanna del MIUR convenuto alla corresponsione in suo favore” nel periodo 2017-2019, durante il quale ha svolto servizio come supplente annuale, e dal 2019 al 2023, periodo in cui ha lavorato nella scuola a tempo indeterminato. Il Tribunale calabrese, con sentenza del 15 ottobre scorso, ha condannato il Ministero a dare all’educatore i 3.000 euro della Carta del docente per l’intero periodo richiesto dichiarando “il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023”.

Nella sentenza, il giudice del lavoro ha spiegato che non “osta al riconoscimento del diritto la circostanza che il ricorrente è educatore ove si consideri che la Suprema Corte” di Cassazione “con sentenza n. 32104 del 2022 ha disposto che “in tema di personale scolastico, la c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall’art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, quale beneficio economico utilizzabile per l’acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all’aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente e didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi”. Il giudice ha concluso, quindi, che “alla luce di tali principi, il MI va condannato all’adozione delle attività necessarie a consentire alla parte ricorrente il pieno di godimento del beneficio medesimo per gli anni richiesti. Va rigettata l’eccezione di prescrizione”.

“Il parere favorevole agli insegnanti della Suprema Corte di Cassazione sulla Carta del docente vale anche per gli educatori, sia di ruolo che precari: le aule dei tribunali del lavoro lo stanno ribadendo da tempo e anche a Cosenza è andata in queto modo. La discriminazione vale quindi anche per chi opera nei convitti. Invitiamo, pertanto, tutti gli educatori a presentare ricorso gratuito con Anief, così da recuperare fino a 3.500 euro più gli interessi maturati: attenzione però a non fare passare più di 5 anni dalla firma del contratto a termine, per evitare che la prescrizione ci impedisca di recuperare il maltolto”, conclude Pacifico.

LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI COSENZA

P.Q.M.

Dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici:2019/2020 e 2022/2023 e condanna il Ministero dell’istruzione all’adozione d’ogni atto necessario per consentirne il godimento;

condanna il Ministero dell’Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente che, al netto della compensazione di ½, liquida in € 515,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge con distrazione.

Cosenza,15.10.2024 Il giudice

 

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