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Il docente che si è rivolto alla rubrica “Chiedi a Doriana” de La Voce della Scuola ha chiesto chiarimenti in merito alla sua domanda di conciliazione ma dalla descrizione del problema emergono altre criticità

“Salve, ho fatto tentativo di conciliazione sul passaggio di ruolo dalla primaria all’infanzia perché un consulente sindacale, non mi ha corretto la notifica nella quale c’era il punteggio pre ruolo s...

A cura di Doriana D'Elia
08 luglio 2021 14:48
Il docente che si è rivolto alla rubrica “Chiedi a Doriana” de La Voce della Scuola ha chiesto chiarimenti in merito alla sua domanda di conciliazione ma dalla descrizione del problema emergono altre criticità -
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“Salve, ho fatto tentativo di conciliazione sul passaggio di ruolo dalla primaria all’infanzia perché un consulente sindacale, non mi ha corretto la notifica nella quale c’era il punteggio pre ruolo sbagliato, mi hanno valutato 7 anni invece di nove effettivi… da un mese ad oggi e nessuna notizia”


Il docente che si è rivolto alla rubrica “Chiedi a Doriana” de La Voce della Scuola ha chiesto chiarimenti in merito alla sua domanda di conciliazione ma dalla descrizione del problema emergono altre criticità.
Rispetto all’attivazione della procedura di conciliazione disciplinata dal CCNL del comparto Scuola (art. 135) la normativa del codice di procedura civile (art. 410 c.p.c.), il docente chiede ragguagli sulla tempistica entro la quale ricevere risposta dagli uffici di competenza, ebbene, per il Comparto Scuola, l’amministrazione può comunicare il proprio rifiuto di aderire alla conciliazione o comunque restare silente, trascorsi i 15 giorni senza che l’amministrazione abbia depositato le osservazioni presso l’ufficio di segreteria di conciliazione e senza che questi nei successivi 15 giorni abbia convocato le parti, l’insegnante che ha proposto il tentativo di conciliazione è ovviamente libero di adire al giudice. I termini decandenziali decorrono, quindi, dal quindicesimo giorno per impugnare il trasferimento in Tribunale sulla base di una qualunque procedura di conciliazione.


Dalla descrizione dei fatti risulta evidente che la volontà del ricorrente è quella di rettificare il punteggio con il quale ha concorso alle procedure di mobilità territoriale e professionale, ma quando è possibile rettificare il punteggio e quali strumenti ha l’aspirante per poter verificare la giusta attribuzione?


Punteggio errato, quando chiedere rettifiche?


Alla chiusura della presentazione delle domande di mobilità per l’a. s. 2021/22, il 5 maggio scorso, segue la verifica delle istanze prodotte da parte degli uffici scolastici accoglienti, questa fase si tradurrà con l’emissione della lettera di notifica del punteggio da parte dell’Ufficio Scolastico Provinciale di titolarità entro la comunicazione al SIDI dei posti disponibili (19 maggio). La lettera di notifica, visibile sull’email che il candidato ha reso disponibili e nella funzione “Archivio” del portale istituzionale di www.instanzeonline.it, la lettera di notifica è valida sia ai fini della convalida della domanda che dell’attribuzione del punteggio spettante.


È in questa fase che il docente viene invitato a prendere visione dei dati riportati nella lettera di notifica, nel caso di errori nell’attribuzione del punteggio e/o riguardo alle precedenze o altro, avrà 10 giorni di tempo, a partire dalla data di ricezione della notifica di convalida, per presentare reclamo all’ufficio scolastico provinciale di titolarità. Seguirà una procedura di annullamento che verrà notificata via email con il seguente testo: “con la presente Le comunichiamo che l’Ufficio Scolastico Provinciale di competenza ha annullato la Convalida della sua domanda di Trasferimento per la scuola primaria relativa all’Anno scolastico”, e una nuova notifica di convalida che sostituirà la precedente nella funzione “Archivio” del portale IOL.


Quali strumenti ha a disposizione il docente per verificare la compilazione?


È uso comune affidarsi a consulenti sindacali per la compilazione delle istanze di mobilità, ma una volta prodotta la domanda l’aspirante ha modo di visionare il pdf e verificare che non risultino errori accedendo all’area utente personale sulla piattaforma governativa e scaricare l’istanza, con numero di protocollo affisso, dalla funzione “Archivio” o visualizzare il calcolo del punteggio accedendo alla funzione “Altri servizi” ed entrando in “Mobilità in Organico di Diritto”. In caso di incongruenze e i termini delle procedure non sono scaduti si può procedere con l’annullamento e ad un nuovo inoltro.

 

 

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