La Voce della Scuola

"Il Glossario": Il Testo Unico della Scuola, il D. Lgs n° 297/1994

Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzioneModifiche e DisapplicazioniPARTE I  –  NORME GENERALIArt. 1 – Formazione della personalità...

A cura di Doriana D'Elia
09 maggio 2024 18:03
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Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297

Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione

Modifiche e Disapplicazioni

PARTE I  –  NORME GENERALI

Art. 1 – Formazione della personalità degli alunni e libertà di insegnamento
Art. 2 – Tutela della libertà di coscienza degli alunni e diritto allo studio
Art. 3 – Comunità scolastica
Art. 4 – Comunità Europea

TITOLO I  –  ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA E ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI

CAPO I – Organi collegiali a livello di circolo e di istituto e assemblee degli studenti e dei genitori

Sezione I – Organi collegiali a livello di circolo e di istituto

Art. 5 – Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe
Art. 6 – Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe nelle scuole con particolari finalità
Art. 7 – Collegio dei docenti
Art. 8 – Consiglio di circolo o di istituto e giunta esecutiva
Art. 9 – Consiglio di circolo o di istituto nelle scuole con particolari finalità
Art. 10 – Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva
Art. 11 – Comitato per la valutazione del servizio dei docenti

Sezione II – Assemblee degli studenti e dei genitori

Art. 12 – Diritto di assemblea
Art. 13 – Assemblee studentesche
Art. 14 – Funzionamento delle assemblee studentesche
Art. 15 – Assemblee dei genitori

CAPO II – Organi collegiali a livello distrettuale

Art. 16 – Istituzione e fini del distretto scolastico
Art. 17 – Determinazione dei distretti
Art. 18 – Organi del distretto
Art. 19 – Funzioni del consiglio scolastico distrettuale

CAPO III – Organi collegiali a livello provinciale

Art. 20 – Consiglio scolastico provinciale
Art. 21 – Organi del consiglio scolastico provinciale
Art. 22 – Funzioni del consiglio scolastico provinciale

CAPO IV – Organi collegiali a livello nazionale

Art. 23 – Consiglio nazionale della pubblica istruzione
Art. 24 – Organi del Consiglio nazionale della pubblica istruzione
Art. 25 – Funzioni del Consiglio nazionale della pubblica Istruzione

CAPO V – Autonomia amministrativa e vigilanza

Art. 26 – Circoli didattici ed istituti scolastici
Art. 27 – Autonomia amministrativa
Art. 28 – Vigilanza
Art. 29 – Istituzioni con personalità giuridica

CAPO VI – Norme comuni

Art. 30 – Categorie di eleggibili nei singoli organi collegiali
Art. 31 – Elezioni
Art. 32 – Liste dei candidati del personale docente
Art. 33 – Svolgimento delle elezioni
Art. 34 – Nomina dei membri e costituzione degli organi collegiali
Art. 35 – Surroga dei membri cessati
Art. 36 – Elezione e partecipazione dei genitori nelle scuole con particolari finalità
Art. 37 – Costituzione degli organi e validità delle deliberazioni
Art. 38 – Decadenza
Art. 39 – Adunanze degli organi collegiali
Art. 40 – Regolamenti tipo
Art. 41 – Rimborso spese ai componenti degli organi collegiali
Art. 42 – Pubblicità delle sedute del consiglio di circolo e istituto e del consiglio scolastico distrettuale
Art. 43 – Pubblicità degli atti

CAPO VII – Organi collegiali della scuola materna

Art. 44 – Consigli di circolo di scuola materna
Art. 45 – Comitato per la valutazione del servizio dei docenti di scuola materna
Art. 46 – Collegio dei docenti di scuola materna
Art. 47 – Norma transitoria sugli organi collegiali della scuola materna

CAPO VIII  –  Norme particolari

Art. 48 – Tutela delle minoranze nelle province di Trieste e di Gorizia
Art. 49 – Disposizioni particolari per le province di Trento e Bolzano
Art. 50 – Conservatori di musica. Accademie di belle arti. Accademie nazionali di danza e d’arte drammatica e Istituti superiori per le industrie artistiche

TITOLO II  –  RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA, ISTITUZIONE DELLE SCUOLE E ISTITUTI DI OGNI ORDINE E GRADO, FORMAZIONE DELLE SEZIONI E DELLE CLASSI E CALENDARIO SCOLASTICO

CAPO I – Razionalizzazione della rete scolastica

Art. 51 – Piano pluriennale di razionalizzazione della rete scolastica
Art. 52 – Razionalizzazione della distribuzione territoriale delle istituzioni educative

CAPO II – Istituzione delle scuole statali materne, elementari e degli istituti di istruzione secondaria e artistica

Art. 53 – Istituzione delle scuole statali e delle istituzioni educative statali
Art. 54 – Istituzione delle scuole materne
Art. 55 – Istituzione delle scuole elementari
Art. 56 – Istituzione delle scuole medie
Art. 57 – Istituzione dei ginnasi – licei classici, dei licei scientifici, degli istituti magistrali
Art. 58 – Istituzione delle scuole magistrali
Art. 59 – Istituzione degli istituti tecnici
Art. 60 – Istituzione degli istituti professionali
Art. 61 – Istituzione degli istituti d’arte
Art. 62 – Istituzione dei licei artistici
Art. 63 – Istituzione dei conservatori di musica, delle accademie di belle atti; dell’accademia nazionale d’arte drammatica e dell’accademia nazionale di danza; degli istituti superiori per le industrie artistiche

CAPO III – Istituzione delle scuole e istituti a carattere atipico

Sezione I – Istituto statale Romagnoli di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista

Art. 64 – Istituto statale Augusto Romagnoli. Finalità
Art. 65 – Convitto  –  scuole annesse  –  strutture
Art. 66 – Funzionamento. Ammissione. Personale

Sezione II – Istituti per sordomuti e istituti per non vedenti

Art. 67 – Istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo e Istituti per non vedenti

Sezione III – Scuola nazionale professionale di massofisioterapia

Art. 68 – Scuola nazionale professionale di massofisioterapia  –  Ammissione   –  Titoli
Art. 69 – Regolamento
Art. 70 – Organico
Art. 71 – Rinvio

CAPO IV – Formazione delle classi e delle sezioni

Art. 72 – Criteri generali per la formazione delle sezioni e delle classi
Art. 73 – Piano concernente il rapporto allievi – classi

CAPO V – Calendario scolastico

Art. 74 – Calendario scolastico per le scuole di ogni ordine e grado
Art. 75 – Calendario scolastico per i conservatori di musica, le accademie di belle arti, l’accademia nazionale di danza, l’accademia nazionale di arte drammatica e gli istituti superiori per le industrie artistiche

TITOLO III  –  REGIONI

CAPO I – Trasferimento delle funzioni amministrative in materia di istruzione: indicazioni normative

Art. 76 – Trasferimento delle funzioni amministrative in materia di istruzione alle regioni a statuto ordinario
Art. 77 – Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sicilia in materia di istruzione
Art. 78 – Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna in materia di istruzione
Art. 79 – Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d’Aosta in materia di istruzione
Art. 80 – Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia in materia di istruzione
Art. 81 – Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino  –   Alto Adige in materia di istruzione

CAPO II – Formazione professionale e sistema scolastico

Art. 82 – Raccordi fra la formazione professionale e il sistema scolastico

TITOLO IV  –  EDILIZIA E ATTREZZATURE SCOLASTICHE

Art. 83 – Competenze delle regioni a statuto ordinario in materia di edilizia scolastica
Art. 84 – Competenze delle regioni a statuto speciale in materia di edilizia scolastica
Art. 85 – Competenze dei comuni e delle province in materia di edilizia scolastica
Art. 86 – Principi fondamentali per l’esecuzione delle opere di edilizia scolastica
Art. 87 – Patrimonio indisponibile
Art. 88 – Aree per l’edilizia scolastica
Art. 89 – Edifici scolastici, palestre ed impianti sportivi
Art. 90 – Centro studi per l’edilizia scolastica
Art. 91 – Edilizia sperimentale
Art. 92 – Opere di edilizia scolastica sperimentale
Art. 93 – Rilevazione nazionale sull’edilizia scolastica
Art. 94 – Piano di utilizzazione degli edifici scolastici e uso delle attrezzature
Art. 95 – Uso delle sedi e delle attrezzature scolastiche nei rapporti tra scuola e regioni
Art. 96 – Uso delle attrezzature delle scuole per attività diverse da quelle scolastiche
Art. 97 – Finanziamento opere di edilizia scolastica e delle spese per l’arredamento scolastico
Art. 98 – Accesso dei fonogrammi nelle scuole

PARTE II  –  ORDINAMENTO SCOLASTICO

TITOLO I  –  LA SCUOLA MATERNA STATALE

CAPO I – Finalità e ordinamento della scuola materna

Art. 99 – Finalità e caratteri
Art. 100 – Requisiti per l’ammissione
Art. 101 – Formazione delle sezioni
Art. 102 – Integrazione nelle sezioni di bambini handicappati
Art. 103 – Direzione della scuola materna statale
Art. 104 – Orario di funzionamento della scuola materna ed organici
Art. 105 – Orientamenti delle attività educative
Art. 106 – Piano annuale delle attività educative
Art. 107 – Oneri relativi alla manutenzione e gestione delle scuole materne statali, alle loro attrezzature ed edilizia
Art. 108 – Assistenza scolastica

TITOLO II  –  L’ISTRUZIONE OBBLIGATORIA: DISPOSIZIONI COMUNI ALLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA

CAPO I – Obbligo scolastico

Art. 109 – Istruzione obbligatoria
Art. 110 – Soggetti all’obbligo scolastico
Art. 111 – Modalità di adempimento dell’obbligo scolastico
Art. 112 – Adempimento dell’obbligo scolastico
Art. 113 – Responsabili dell’adempimento dell’obbligo scolastico
Art. 114 – Vigilanza sull’adempimento dell’obbligo scolastico

CAPO II – Disposizioni sulla scolarità dei cittadini stranieri

Art. 115 – Formazione scolastica dei figli di cittadini comunitari residenti in Italia
Art. 116 – Alunni extracomunitari

CAPO III – Certificazioni sanitarie per l’ammissione alla scuola dell’obbligo

Art. 117 – Certificazioni

TITOLO III  –  LA SCUOLA ELEMENTARE

CAPO I – Finalità e ordinamento della scuola elementare

Art. 118 – Finalità
Art. 119 – Continuità educativa
Art. 120 – Circoli e direttori didattici
Art. 121 – Moduli di organizzazione didattica ed organico dei docenti
Art. 122 – Formazione delle classi
Art. 123 – Programmi didattici
Art. 124 – Verifica e adeguamento dei programmi didattici
Art. 125 – Insegnamento di una lingua straniera
Art. 126 – Attività integrative e di sostegno
Art. 127 – Docenti di sostegno
Art. 128 – Programmazione ed organizzazione didattica
Art. 129 – Orario delle attività didattiche
Art. 130 – Progetti formativi di tempo lungo
Art. 131 – Orario di insegnamento
Art. 132 – Piano straordinario pluriennale di aggiornamento
Art. 133 – Disposizioni per la gradualità e la fattibilità
Art. 134 – Relazione sull’attuazione del nuovo ordinamento

CAPO II – Corsi di istruzione per soggetti analfabeti, scarsamente alfabetizzati e analfabeti di ritorno

Art. 135 – Corsi di scuola dell’obbligo negli istituti di prevenzione e pena
Art. 136 – Scuole reggimentali
Art. 137 – Corsi per adulti finalizzati al conseguimento del titolo di studio
Art. 138 – Riconoscimento del grado di cultura

CAPO III – Scuole elementari annesse a particolari istituzioni; scuole speciali; classi ad indirizzo didattico differenziato

Art. 139 – Scuole elementari annesse ai Convitti nazionali e agli educandati femminili
Art. 140 – Scuole elementari annesse all’Istituto Augusto Romagnoli
Art. 141 – Scuole per alunni non vedenti e sordomuti
Art. 142 – Sezioni e classi ad indirizzo didattico differenziato

CAPO IV – Itinerario scolastico

Art. 143 – Iscrizione alla prima classe
Art. 144 – Valutazione e scheda personale degli alunni
Art. 145 – Ammissione alle classi successive alla prima
Art. 146 – Abolizione esami di riparazione e di seconda sessione
Art. 147 – Esami di idoneità
Art. 148 – Esame di licenza elementare
Art. 149 – Valore della licenza
Art. 150 – Rilascio dell’attestato di licenza

CAPO V – Libri di testo e biblioteche scolastiche

Art. 151 – Adozione libri di testo
Art. 152 – Libri di testo per l’insegnamento della religione cattolica
Art. 153 – Determinazione del prezzo massimo di copertina
Art. 154 – Norme sulla compilazione libri di testo e obblighi per gli editori
Art. 155 – Divieto di adozione libri di testo
Art. 156 – Fornitura gratuita libri di testo
Art. 157 – Divieto commercio libri di testo
Art. 158 – Biblioteche scolastiche

CAPO VI – Manutenzione e gestione degli edifici scolastici

Art. 159 – Oneri a carico dei Comuni
Art. 160 – Contributi dello Stato

TITOLO IV  –  LA SCUOLA MEDIA

CAPO I – Finalità e ordinamento della scuola media

Art. 161 – Finalità e durata della scuola media
Art. 162 – Istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo
Art. 163 – Direzione degli istituti
Art. 164 – Formazione delle classi
Art. 165 – Piano di studi
Art. 166 – Programmi e orari di insegnamento
Art. 167 – Attività integrative e di sostegno
Art. 168 – Piano annuale della attività scolastica

CAPO II – Corsi d’istruzione per soggetti analfabeti, privi di titolo di studio, analfabeti di ritorno

Art. 169 – Corsi per adulti finalizzati al conseguimento del titolo di studio
Art. 170 – Integrazione di corsi di formazione professionale
Art. 171 – Corsi di scuola dell’obbligo negli istituti di prevenzione e pena
Art. 172 – Recupero scolastico di tossicodipendenti

CAPO III – Scuole medie annesse a particolari istituti e scuole speciali

Art. 173 – Scuole medie annesse ai Convitti nazionali e agli educandati femminili
Art. 174 – Scuole medie annesse agli istituti d’arte e ai conservatori di musica
Art. 175 – Scuole medie per non vedenti o sordomuti

CAPO IV – Itinerario scolastico

Art. 176 – Iscrizione alla prima classe
Art. 177 – Valutazione e scheda personale dell’alunno
Art. 178 – Accesso alle classi successive alla prima
Art. 179 – Abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione
Art. 180 – Esami di idoneità
Art. 181 – Norme sullo svolgimento degli esami
Art. 182 – Ripetenza
Art. 183 – Ammissione all’esame di licenza
Art. 184 – Sede e sessione unica dell’esame di licenza
Art. 185 – Esame di licenza e commissione esaminatrice
Art. 186 – Valore della licenza
Art. 187 – Rilascio diplomi e attestati

CAPO V – Libri di testo

Art. 188 – Adozione libri di testo
Art. 189 – Libri di testo per l’insegnamento della religione cattolica

CAPO VI – Gestione e manutenzione degli edifici scolastici

Art. 190 – Oneri a carico dei comuni e contributi dello Stato

TITOLO V  –  ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

CAPO I – Finalità ed ordinamento

Art. 191 – Degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore

CAPO II – Carriera scolastica degli alunni

Art. 192 – Norme generali sulla carriera scolastica degli alunni e sulle capacità di scelte scolastiche e di iscrizione
Art. 193 – Scrutini finali di promozione, esami di idoneità ed esami integrativi
Art. 193 bis – Interventi didattici ed educativi
Art. 193 ter –  Calendario scolastico e tempi dell’attività didattica

CAPO III – Esami finali

Art. 194 – Esami finali nella scuola magistrale
Art. 195 – Esami di qualifica
Art. 196 – Esami di licenza di maestro d’arte
Art. 197 – Esami di maturità

CAPO IV – Norme comuni a vari tipi di esame

Art. 198 – Commissioni di esame
Art. 199 – Norme comuni agli esami di maturità, di abilitazione, di qualifica e di licenza di maestro d’arte

CAPO V – Norme finali sugli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore

Art. 200 – Tasse scolastiche e casi di dispensa
Art. 201 – Competenze della Provincia in materia di istruzione secondaria superiore
Art. 202 – Modelli viventi nei licei artistici

CAPO VI – Istituzioni educative

Art. 203 – Convitti nazionali
Art. 204 – Educandati femminili dello Stato ed istituti pubblici di educazione femminile

CAPO VII – Materie demandate alla disciplina regolamentare

Art. 205 – Regolamenti

TITOLO VI  –  ISTRUZIONE ARTISTICA

Art. 206 – Istituti di istruzione artistica

CAPO I – Accademie di belle arti

Art. 207 – Finalità
Art. 208 – Insegnamenti
Art. 209 – Insegnamento delle materie artistiche
Art. 210 – Insegnamento delle materie di cultura
Art. 211 – Insegnamenti della storia dell’arte e dell’anatomia artistica
Art. 212 – Direttore
Art. 213 – Collegio dei docenti
Art. 214 – Assistenti
Art. 215 – Scuole operaie e scuole libere del nudo
Art. 216 – Ordinamento amministrativo

CAPO II – Istituti superiori per le industrie artistiche

Art. 217 – Istituti superiori per le industrie artistiche

CAPO III – Accademie nazionali di arte drammatica e di danza

Sezione I – Accademia nazionale di arte drammatica

Art. 218 – Finalità
Art. 219 – Ammissione all’Accademia
Art. 220 – Direttore
Art. 221 – Collegio dei docenti
Art. 222 – Coordinamento amministrativo
Art. 223 – Scritturazioni ed incarichi
Art. 224 – Ammissione in teatri e compagnie sovvenzionate dallo Stato

Sezione II – Accademia nazionale di danza

Art. 225 – Corsi e finalità dell’Accademia
Art. 226 – Ammissione ai corsi
Art. 227 – Attestati e diplomi
Art. 228 – Direttore
Art. 229 – Ordinamento amministrativo
Art. 230 – Composizione del consiglio di amministrazione
Art. 231 – Collegio dei docenti
Art. 232 – Materie di insegnamento
Art. 233 – Obblighi scolastici degli allievi
Art. 234 – Personale del corso di perfezionamento
Art. 235 – Insegnamento della composizione e della tecnica della danza
Art. 236 – Pianisti accompagnatori
Art. 237 – Sovvenzioni
Art. 238 – Obblighi particolari degli enti pubblici e degli enti sovvenzionati dallo Stato

CAPO IV – Conservatori di musica

Art. 239 – Finalità
Art. 240 – Insegnamento nei conservatori di musica
Art. 241 – Direttore
Art. 242 – Collegio dei docenti
Art. 243 – Ordinamento amministrativo
Art. 244 – Conservatori di musica statizzati
Art. 245 – Disciplina della professione di maestro di canto
Art. 246 – Disciplina delle professioni di docente di materie musicali in scuole di musica e di orchestrale
Art. 247 – Normalizzazione dell’intonazione di base degli strumenti musicali
Art. 248 – Accompagnatori al pianoforte

CAPO V – Alunni, esami e tasse

Art. 249 – Alunni
Art. 250 – Privatisti
Art. 251 – Orari e programmi
Art. 252 – Esami
Art. 253 – Tasse scolastiche

CAPO VI – Disposizioni comuni ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti e alle accademie nazionali di arte drammatica e di danza

Art. 254 – Ricorsi contro i provvedimenti dei consigli e dei collegi
Art. 255 – Autonomia amministrativa
Art. 256 – Consiglio di amministrazione
Art. 257 – Attribuzioni del consiglio di amministrazione
Art. 258 – Esercizio finanziario
Art. 259 – Servizi amministrativi, di segreteria e contabili
Art. 260 – Servizi di economato e di archivio

CAPO VII – Disposizioni comuni a tutti gli istituti di istruzione artistica

Art. 261 – Iniziative di promozione
Art. 262 – Locali e arredamento
Art. 263 – Uso dei locali e proventi dei lavori eseguiti nelle officine

CAPO VIII – Personale delle accademie e dei conservatori

Sezione I – Ruoli e organici

Art. 264 – Ruoli, qualifiche e stato giuridico del personale delle accademie e dei conservatori
Art. 265 – Organici
Art. 266 – Orario di servizio
Art. 267 – Cumulo di impieghi
Art. 268 – Competenze in materia di stato giuridico del personale

Sezione II – Reclutamento

Art. 269 – Accesso ai ruoli direttivi e relativi concorsi
Art. 270 – Accesso ai ruoli del personale docente, degli assistenti, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori
Art. 271 – Commissioni giudicatrici
Art. 272 – Conferimento delle supplenze
Art. 273 – Contratti di collaborazione
Art. 274 – Contratti di collaborazione per il personale in servizio alla data del 13 luglio 1980
Art. 275 – Modelli viventi

TITOLO VII  –  NORME COMUNI

CAPO I – Sperimentazione, ricerca educativa, formazione e aggiornamento

Sezione I – Sperimentazione e ricerca educativa

Art. 276 – Criteri generali
Art. 277 – Sperimentazione metodologico – didattica
Art. 278 – Sperimentazione e innovazioni di ordinamenti e strutture
Art. 279 – Validità degli studi degli alunni delle classi e scuole sperimentali
Art. 280 – Iscrizione degli alunni
Art. 281 – Documentazione, valutazione e comunicazioni

Sezione II – Aggiornamento culturale del personale ispettivo, direttivo e docente

Art. 282 – Criteri generali
Art. 283 – Iniziative di aggiornamento delle istituzioni scolastiche
Art. 284 – Specifiche iniziative di aggiornamento
Art. 285 – Consulenza tecnico – scientifica in materia di aggiornamento e collaborazione con università ed istituti di ricerca
Art. 286 – Piano straordinario pluriennale di aggiornamento per la scuola elementare

Sezione III – Istituti di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi

Art. 287 – Istituzione di istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi
Art. 288 – Articolazione interna degli istituti regionali
Art. 289 – Organi degli istituti regionali
Art. 290 – Centro europeo dell’educazione
Art. 291 – Organi del Centro europeo dell’educazione
Art. 292 – Istituzione e organi della biblioteca di documentazione pedagogica
Art. 293 – Conferenza dei presidenti
Art. 294 – Personale degli istituti
Art. 295 – Finanziamenti

Sezione IV – Disposizioni per le regioni a statuto speciale

Art. 296 – Disposizioni speciali per il Trentino – Alto Adige
Art. 297 – Disposizioni speciali per la Valle d’Aosta
Art. 298 – Disposizioni speciali per la Sicilia

Sezione V – Norme finali

Art. 299 – Sede degli istituti
Art. 300 – Norme transitorie sul personale
Art. 301 – Statuti e norme finali

CAPO II – Ordinamento dell’insegnamento dell’educazione fisica

Art. 302 – Organizzazione dell’insegnamento
Art. 303 – Esoneri dalle esercitazioni pratiche
Art. 304 – Voto di educazione fisica
Art. 305 – Sussidi
Art. 306 – Docenti di educazione fisica a disposizione del CONI
Art. 307 – Servizi periferici  –  coordinatore
Art. 308 – Ruoli organici e cattedre

CAPO III – Insegnamento della religione cattolica e diritti delle altri confessioni religiose

Sezione I – Insegnamento della religione cattolica

Art. 309 – Insegnamento della religione cattolica
Art. 310 – Diritto degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica

Sezione II – Diritti delle altre confessioni religiose diverse dalla cattolica

Art. 311 – Diritti delle altre confessioni religiose diverse dalla cattolica

CAPO IV – Alunni in particolari condizioni

Sezione I – Alunni handicappati

Paragrafo I – Diritto all’educazione, all’istruzione e alla integrazione dell’alunno handicappato

Art. 312 – Principi generali
Art. 313 – Soggetti aventi diritto
Art. 314 – Diritto all’educazione ed all’istruzione
Art. 315 – Integrazione scolastica
Art. 316 – Modalità di attuazione dell’integrazione scolastica
Art. 317 – Gruppi di lavoro per l’integrazione scolastica
Art. 318 – Valutazione del rendimento e prove d’esame

Paragrafo II – Interventi specifici e forme di integrazione e sostegno

Art. 319 – Posti di sostegno
Art. 320 – Interventi a favore di alunni portatori di handicap nella scuola elementare
Art. 321 – Programmazione educativa nella scuola media

Paragrafo III – Scuole speciali per non vedenti e per sordomuti ed altre scuole con particolari finalità

Art. 322 – Obbligo scolastico per gli alunni non vedenti
Art. 323 – Obbligo scolastico per gli alunni sordomuti
Art. 324 – Scuole con particolari finalità

Paragrafo IV – Titoli di specializzazione per l’insegnamento agli alunni portatori di handicap, non vedenti e sordomuti

Art. 325 – Istituzioni abilitate in via transitoria a rilasciare titoli di specializzazione per l’insegnamento agli alunni handicappati, non vedenti e sordomuti

Sezione II – Alunni in particolari situazioni di disagio

Art. 326 – Interventi a favore di alunni a rischio e di prevenzione delle tossicodipendenze

CAPO V – Norme sul diritto allo studio

Art. 327 – Interventi

CAPO VI – Disciplina degli alunni

Art. 328 – Sanzioni disciplinari

CAPO VII – Norme particolari in materia di programmi

Art. 329 – Insegnamenti di discipline applicate alla pesca
Art. 330 – Educazione stradale

TITOLO VIII  –  ISTRUZIONE NON STATALE

CAPO I – Scuola materna

Art. 331 – Caratteri e finalità della scuola materna non statale
Art. 332 – Vigilanza
Art. 333 – Apertura delle scuole materne non statali
Art. 334 – Titolo di studio prescritto per l’insegnamento
Art. 335 – Approvazione delle nomine
Art. 336 – Cittadini ed enti di Stati membri dell’Unione Europea
Art. 337 – Chiusura delle scuole materne non statali
Art. 338 – Ricorsi
Art. 339 – Sussidi alle scuole materne non statali
Art. 340 – Ripartizione dello stanziamento di bilancio
Art. 341 – Provvidenze disposte da altre amministrazioni o enti
Art. 342 – Predeterminazione dei criteri per la concessione dei sussidi

CAPO II – Istruzione elementare

Art. 343 – Scuole elementari non statali
Art. 344 – Scuole parificate
Art. 345 – Convenzioni
Art. 346 – Obblighi didattici delle scuole parificate
Art. 347 – Vigilanza
Art. 348 – Scuole sussidiate
Art. 349 – Scuole private autorizzate
Art. 350 – Autorizzazione per le scuole private
Art. 351 – Vigilanza

CAPO III – Istruzione secondaria

Art. 352 – Scuole e corsi
Art. 353 – Soggetto gestore
Art. 354 – Chiusura dell’istituzione scolastica
Art. 355 – Riconoscimento legale
Art. 356 – Pareggiamento
Art. 357 – Concessione del riconoscimento legale e del pareggiamento
Art. 358 – Oneri a carico del soggetto gestore
Art. 359 – Provvedimenti sanzionatori
Art. 360 – Personale direttivo e docente delle scuole pareggiate
Art. 361 – Norme sugli esami di maturità e su altri esami e scrutini
Art. 362 – Scuole dipendenti dalle autorità ecclesiastiche
Art. 363 – Licei linguistici
Art. 364 – Scuole magistrali
Art. 365 – Corsi speciali di differenziazioni didattiche nelle scuole materne e nelle scuole elementari
Art. 366 – Scuole ed istituzioni culturali straniere in Italia

CAPO IV – Istituti musicali e scuola di musica

Art. 367 – Istituti musicali pareggiati
Art. 368 – Istituti musicali e scuole di musica privati
Art. 369 – Istituti musicali italiani all’estero

CAPO V – Scuole di danza

Art. 370 – Scuole di danza pareggiate
Art. 371 – Procedimento per il pareggiamento
Art. 372 – Esami e rilascio dei diplomi e degli attestati
Art. 373 – Denominazione delle scuole di danza
Art. 374 – Spese
Art. 375 – Impiego di personale negli spettacoli di danza

CAPO VI – Accademie di belle arti

Art. 376 – Riconoscimento

TITOLO IX – RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO E SCAMBI CULTURALI

CAPO I-Riconoscimento dei titoli di studio

Art. 377 – Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti nelle scuole italiane all’estero
Art. 378 – Titoli di studio conseguiti in scuole italiane all’estero pareggiate o aventi riconoscimento legale
Art. 379 – Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero dai lavoratori italiani e loro congiunti emigrati
Art. 380 – Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero da cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all’estero per motivi di lavoro o professionali
Art. 381 – Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero dai cittadini che hanno acquisito la cittadinanza italiana per matrimonio o naturalizzazione
Art. 382 – Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in scuole straniere in Italia da cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all’estero per motivi di lavoro o prefessionali o da loro congiunti
Art. 383 – Equipollenza dei titoli di studio conseguiti all’estero dai profughi
Art. 384 – Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti dai cittadini jugoslavi appartenenti alla minoranza italiana
Art. 385 – Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti nell’area culturale tedesca dai cittadini italiani di madre lingua tedesca residenti nella Provincia di Bolzano
Art. 386 – Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in scuole elvetiche da cittadini italiani residenti a Campione d’Italia
Art. 387 – Riconoscimento dei titoli di studio e professionali e delle qualifiche di mestiere acquisiti dai cittadini extracomunitari nei paesi di origine
Art. 388 – Riconoscimento reciproco dei titoli di studio conseguiti in Italia e nella Repubblica di San Marino
Art. 389 – Formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti comunitari
Art. 390 – Scuole europee. Riconoscimento dei titoli di studio post secondari rilasciati da un Paese membro della comunità europea
Art. 391 – Riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale
Art. 392 – Istituzioni scolastiche idonee al rilascio del diploma di baccellierato internazionale
Art. 393 – Riconoscimento dei titoli di studio rilasciati dall’International School of Trieste

CAPO II – Scambi culturali

Art. 394 – Scambi culturali

PARTE III  –  PERSONALE

TITOLO I  –  PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO, DIRETTIVO E ISPETTIVO

CAPO I – Funzione docente, direttiva e ispettiva

Art. 395 – Funzione docente
Art. 396 – Funzione direttiva
Art. 397 – Funzione ispettiva

CAPO II – Reclutamento

Sezione I – Norme generali

Art. 398 – Ruoli del personale degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte

Sezione II – Reclutamento del personale docente ed educativo

Art. 399 – Accesso ai ruoli
Art. 400 – Concorsi per titoli ed esami
Art. 401 – Concorsi per titoli
Art. 402 – Requisiti generali di ammissione
Art. 403 – Requisito specifico di ammissione
Art. 404 – Commissioni giudicatrici
Art. 405 – Norme comuni ai concorsi per il reclutamento del personale docente
Art. 406 – Esclusione

Sezione III – Reclutamento del personale direttivo

Art. 407 – Concorsi
Art. 408 – Requisiti di ammissione
Art. 409 – Scuola materna e scuola elementare
Art. 410 – Scuola media
Art. 411 – Scuole secondarie superiori
Art. 412 – Licei artistici ed istituti d’arte
Art. 413 – Istituti di educazione
Art. 414 – Commissioni giudicatrici
Art. 415 – Prove di esame e valutazione
Art. 416 – Determinazione degli orientamenti programmatici di esame e criteri di ripartizione dei punteggi per i titoli
Art. 417 – Graduatorie
Art. 418 – Esclusioni

Sezione IV – Reclutamento del personale ispettivo

Art. 419 – Ruolo degli ispettori tecnici
Art. 420 – Concorsi a posti di ispettore tecnico
Art. 421 – Commissioni esaminatrici
Art. 422 – Prove d’esame
Art. 423 – Graduatorie
Art. 424 – Esclusioni

Sezione V – Reclutamento del personale docente, direttivo ed ispettivo delle scuole con lingua d’insegnamento diversa dall’italiano

Paragrafo I – Scuole con lingua d’insegnamento slovena di Trieste e Gorizia

Art. 425 – Reclutamento del personale docente
Art. 426 – Bandi di concorso e commissioni esaminatrici

Paragrafo II – Scuole con lingua d’insegnamento tedesca, scuole delle località ladine della provincia di Bolzano e scuole delle località ladine della provincia di Trento

Art. 427 – Reclutamento del personale docente
Art. 428 – Bandi di concorsi e commissioni esaminatrici

Paragrafo III – Disposizioni comuni al personale delle scuole in lingua slovena delle scuole in lingua tedesca e delle scuole delle località ladine

Art. 429 – Reclutamento del personale direttivo
Art. 430 – Reclutamento del personale ispettivo
Art. 431 – Prove d’esame e valutazione dei titoli
Art. 432 – Rinvio

Sezione VI – Norme sulle commissioni di concorso

Art. 433 – Incompatibilità
Art. 434 – Esonero dall’insegnamento
Art. 435 – Norma comune sulle procedure concorsuali

Sezione VII – Nomine in ruolo

Art. 436 – Nomina ed assegnazione della sede
Art. 437 – Nomina in prova e decorrenza della nomina
Art. 438 – Prova
Art. 439 – Esito sfavorevole della prova
Art. 440 – Anno di formazione

Sezione VIII – Organici

Art. 441 – Istituzione delle cattedre e posti orario
Art. 442 – Dotazioni organiche
Art. 443 – Dotazioni organiche dei posti di sostegno
Art. 444 – Criteri di determinazione delle dotazioni dei ruoli organici del personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica
Art. 445 – Determinazione di dotazioni aggiuntive all’organico degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica
Art. 446 – Organici del personale educativo

CAPO III – Diritti e doveri

Sezione I – Congedi e aspettative

Art. 447 – Disciplina contrattuale
Art. 448 – Valutazione del servizio del personale docente
Art. 449 – Congedo ordinario
Art. 450 – Congedi straordinari e aspettative
Art. 451 – Organi competenti a disporre congedi e aspettative
Art. 452 – Proroga eccezionale dell’aspettativa

Sezione II – Utilizzazione ed esoneri

Art. 453 – Incarichi e borse di studio
Art. 454 – Attività artistiche e sportive
Art. 455 – Utilizzazione del personale docente delle dotazioni organiche aggiuntive e di altro personale docente di ruolo
Art. 456 – Utilizzazioni in compiti connessi con la scuola
Art. 457 – Scambio di docenti con altri Paesi
Art. 458  –  Mantenimento ad esaurimento
Art. 459  –  Esoneri e semiesoneri per i docenti con funzioni vicarie

Sezione III  –  Mobilità del personale direttivo e docente

Paragrafo I  –  Norme generali

Art. 460  –  Trasferimenti a domanda e d’ufficio
Art. 461 –  Norme procedurali

Paragrafo II  –  Mobilità a domanda

Art. 462  –  Trasferimenti
Art. 463  –  Tabella di valutazione
Art. 464  –  Trasferimenti nell’ambito dello stesso comune
Art. 465  –  Trasferimenti provinciali e interprovinciali
Art. 466  –  Trasferimenti annuali

Paragrafo III – Mobilità d’ufficio

Art. 467 – Trasferimenti d’ufficio
Art. 468 – Trasferimento per incompatibilità ambientale
Art. 469 – Organi competenti

Paragrafo IV – Passaggi

Art. 470 – Mobilità professionale
Art. 471 – Passaggi di cattedra e di presidenza
Art. 472 – Passaggi di ruolo
Art. 473 – Corsi di riconversione professionale
Art. 474 – Organi competenti

Paragrafo V – Assegnazioni provvisorie

Art. 475 – Assegnazioni provvisorie di sede
Art. 476 – Organo competente

Paragrafo VI – Disposizioni particolari

Art. 477 – Incarichi di presidenza
Art. 478 – Sostituzione docenti assenti
Art. 479 – Docenti in soprannumero
Art. 480 – Inquadramenti in profili professionali amministrativi
Art. 481 – Sostegno
Art. 482 – Passaggi di cattedra per modifiche di ordinamento
Art. 483 – Mobilità del personale direttivo e docente privo della vista

Paragrafo VII – Contenzioso amministrativo

Art. 484 – Ricorso

Sezione IV – Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera

Art. 485 – Personale docente
Art. 486 – Personale direttivo
Art. 487 – Passaggio ad altro ruolo
Art. 488 – Riconoscimento del servizio prestato per opera di assistenza nei paesi in via di sviluppo
Art. 489 – Periodi di servizio utili al riconoscimento
Art. 490 – Cumulo dei riconoscimenti e decorrenza dei benefici

Sezione V – Doveri

Art. 491 – Orario di servizio dei docenti

CAPO IV – Disciplina

Sezione I – Sanzioni disciplinari

Art. 492 – Sanzioni
Art. 493 – Censura
Art. 494 – Sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino a un mese
Art. 495 – Sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio da oltre un mese a sei mesi
Art. 496 – Sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio per un periodo di sei mesi e utilizzazione in compiti diversi 198
Art. 497 – Effetti della sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio
Art. 498 – Destituzione
Art. 499 – Recidiva
Art. 500 – Assegno alimentare
Art. 501 – Riabilitazione

Sezione II – Competenze, provvedimenti cautelari e procedure

Art. 502 – Censura e avvertimento
Art. 503 – Sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio e destituzione
Art. 504 – Ricorsi
Art. 505 – Provvedimenti di riabilitazione
Art. 506 – Sospensione cautelare e sospensione per effetto di condanna penale
Art. 507 – Rinvio
Art. 508 – Incompatibilità

CAPO V – Cessazione del rapporto di servizio, utilizzazione in altri compiti, restituzione e riammissione

Sezione I – Cessazioni

Art. 509 – Collocamento a riposo per raggiunti limiti d’età
Art. 510 – Dimissioni
Art. 511 – Decadenza
Art. 512 – Dispensa dal servizio
Art. 513 – Organi competenti

Sezione II – Utilizzazioni in altri compiti, restituzioni e riammissioni

Art. 514 – Utilizzazione in compiti diversi del personale dichiarato inidoneo per motivi di salute
Art. 515 – Restituzione ai ruoli di provenienza
Art. 516 – Riammissione in servizio

Sezione III – Norme finali

Art. 517 – Applicabilità
Art. 518 – Collocamento fuori ruolo
Art. 519 – Regioni a statuto speciale

CAPO VI – Personale docente ed educativo non di ruolo

Sezione I – Supplenze

Art. 520 – Supplenze annuali
Art. 521 – Supplenze temporanee
Art. 522 – Compilazione delle graduatorie provinciali
Art. 523 – Valutazione dei servizi

Sezione II – Contenzioso amministrativo

Art. 524 – Ricorsi
Art. 525 – Commissione per i ricorsi

Sezione III – Retribuzione ed assenze

Art. 526 – Retribuzione
Art. 527 – Retribuzione supplenze annuali
Art. 528 – Retribuzione supplenze temporanee
Art. 529 – Congedi ed assenze per i supplenti annuali al primo anno di servizio
Art. 530 – Congedi ed assenze del personale supplente al secondo anno di servizio
Art. 531 – Mandato parlamentare e amministrativo
Art. 532 – Altri congedi
Art. 533 – Computo congedi e assenze
Art. 534 – Organo competente

Sezione IV – Disciplina

Art. 535 – Sanzioni
Art. 536 – Applicazione delle sanzioni
Art. 537 – Effetti delle sanzioni
Art. 538 – Procedure
Art. 539 – Procedimenti penali
Art. 540 – Ricorsi

Sezione V – Norma finale e di rinvio

Art. 541 – Norma finale e di rinvio

TITOLO II  –  PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO

CAPO I – Aree funzionali  –  ruoli

Art. 542 – Rinvio alla contrattazione
Art. 543 – Aree funzionali
Art. 544 – Ruoli
Art. 545 – Qualifiche funzionali
Art. 546 – Profili professionali
Art. 547 – Collocazione dei profili professionali nelle qualifiche funzionali
Art. 548 – Organici
Art. 549 – Consiglio di amministrazione provinciale

CAPO II – Reclutamento

Art. 550 – Disciplina regolamentare
Art. 551 – Accesso ai ruoli della V qualifica
Art. 552 – Concorsi per titoli ed esami
Art. 553 – Concorso per titoli
Art. 554 – Accesso ai ruoli della terza e quarta qualifica funzionale
Art. 555 – Commissioni
Art. 556 – Norme particolari di accesso
Art. 557 – Concorsi riservati
Art. 558 – Concorsi per l’estero
Art. 559 – Nomina in ruolo
Art. 560 – Adempimenti degli immessi in ruolo

CAPO III – Diritti e doveri

Sezione I – Congedi e aspettative

Art. 561 – Rinvio alla contrattazione
Art. 562 – Congedo ordinario
Art. 563 – Congedi straordinari e aspettative
Art. 564 – Proroga eccezionale dell’aspettativa

Sezione II – Mobilità

Art. 565 – Mobilità professionale nel comparto
Art. 566 – Trasferimenti
Art. 567 – Trasferimento d’ufficio
Art. 568 – Assegnazione provvisoria

Sezione III – Riconoscimento dei servizi

Art. 569 – Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera
Art. 570 – Periodi di servizio utili al riconoscimento

Sezione IV – Orario

Art. 571 – Orario di servizio
Art. 572 – Tempo parziale

Sezione V – Disposizioni particolari

Art. 573 – Corsi di aggiornamento e di qualificazione culturale e professionale
Art. 574 – Responsabilità patrimoniale

CAPO IV – Disciplina

Art. 575 – Sanzioni disciplinari
Art. 576 – Procedimento disciplinare
Art. 577 – Commissione di disciplina provinciale
Art. 578 – Composizione della commissione di disciplina provinciale

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