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Il Riconoscimento del Diritto all'Inserimento nelle GPS per un docente AFAM e la Tutela del “Giudicato” nel Settore Scolastico – Successo in Corte di Appello di Napoli

Il Riconoscimento del Diritto all'Inserimento nelle GPS per un docente AFAM e la Tutela del “Giudicato” nel Settore Scolastico – Successo in Corte di Appello di Napoli

08 giugno 2025 19:05
Il Riconoscimento del Diritto all'Inserimento nelle GPS per un docente AFAM e la Tutela del “Giudicato” nel Settore Scolastico – Successo in Corte di Appello di Napoli -
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A cura degli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola

La presente analisi si concentra sulla sentenza della Corte d’Appello di Napoli, Sezione Lavoro, pubblicata a metà maggio 2025, un significativo intervento giurisprudenziale a tutela della stabilità degli accertamenti giudiziali “sulla natura abilitante del titolo” passati in giudicato. 

 

Il nucleo della controversia risiede nell’esclusione del docentedalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per la classe di concorso AS55, disposta dall’Amministrazione scolastica nonostante una precedente sentenza del Tribunale di Napoli (n. 4327/2017), passata in giudicato, che aveva inequivocabilmente riconosciuto il valore abilitante del suo titolo di studio AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica). 

 

L’Amministrazione aveva motivato l’esclusione sulla base di un presunto e mai documentato “contrasto di giudicati”, nonché su una nota dell’Ufficio Scolastico Regionale non pertinente al caso specifico.   

 

La vittoria in appello si sostanzia nel pieno riconoscimento del diritto del docente all’inserimento nelle GPS di I Fascia, con la conseguente riforma della sentenza di primo grado che aveva erroneamente dichiarato inammissibile il ricorso. 

 

La decisione della Corte d’Appello di Napoli riafferma con vigore il principio dell’efficacia del giudicato, il quale, una volta formatosi su un determinato diritto o status (nel caso di specie, il valore abilitante del titolo), estende i suoi effetti anche a nuove procedure amministrative che presuppongano quel medesimo requisito.   

 

Questa pronuncia assume un valore paradigmatico, costituendo un importante precedente per tutti i docenti che, pur muniti di sentenze favorevoli passate in giudicato attestanti il valore abilitante dei loro titoli, si sono visti ingiustificatamente esclusi dalle nuove GPS. 

 

Il caso in esame, infatti, mette in luce una tensione critica tra le esigenze di speditezza amministrativa e il principio fondamentale della res judicata. 

 

L’operato dell’Amministrazione, se non fosse stato efficacemente contestato e riformato in sede giudiziale, avrebbe rischiato di instaurare un pericoloso precedente caratterizzato dal disconoscimento di accertamenti giudiziari definitivi, con conseguente incertezza del diritto e proliferazione del contenzioso. 

 

La Controversia e i Fatti Processuali

 

Il Riconoscimento Iniziale: La Sentenza del Tribunale di Napoli 

 

Il punto di partenza della vicenda è rappresentato dalla sentenza n. 4327/2017, emessa dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli nel maggio 2017. Questa decisione aveva accertato il valore intrinsecamente abilitante del diploma accademico AFAM “Vecchio Ordinamento” conseguito dal Prof…

 

In conseguenza di tale accertamento, il Tribunale aveva ordinato l’inserimento del docente nella seconda fascia delle allora vigenti graduatorie di istituto riservate agli abilitati, valide per il triennio 2017-2020 e disciplinate dal Decreto Ministeriale n. 374/2017. È necessario sottolineare che tale sentenza era “passata in giudicato”, acquisendo quindi carattere di definitività e vincolatività. Un ulteriore elemento che ne confermava la stabilità era una pronuncia della Corte d’Appello di Napoli, che, a seguito di camera di consiglio del gennaio 2018, aveva dichiarato inammissibile un’istanza di sospensione degli effetti della sentenza del 2017, presentata da un litisconsorte.

 

La Nuova Sfida: L’Esclusione dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS)

 

Con l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, il Ministero dell’Istruzione (e del Merito) istituiva un nuovo sistema di reclutamento per le supplenze: le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS). Il Prof. interessato, forte del riconoscimento giudiziale del proprio titolo AFAM ottenuto con lo studio legale Esposito Santonicola, presentava domanda telematica per l’inserimento nella prima fascia delle GPS (riservata ai docenti abilitati) per diverse classi di concorso, tra cui la AS55, indicando quale titolo di accesso la menzionata sentenza n. 4327/2017. Nonostante l’iniziale inserimento, l’Ambito Territoriale della Provincia di Napoli, con decreto del novembre 2020, ne disponeva l’esclusione dalla prima fascia delle GPS per la classe di concorso AS55.   

La motivazione addotta dall’Amministrazione per giustificare tale esclusione appariva, fin da subito, giuridicamente fragile. Si faceva riferimento a un presunto “contrasto di giudicati” che, tuttavia, non veniva mai documentato né specificato. Inoltre, l’Amministrazione richiamava la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Campania del novembre 2019; un’attenta analisi di tale nota, come evidenziato nel ricorso in appello, rivelava la sua inconferenza rispetto al caso del Prof., nei seguenti termini: la nota USR invitava i dirigenti scolastici ad escludere dalla II fascia delle graduatorie d’istituto (e a inserire in III fascia) il personale docente già titolare di una pronuncia giudiziaria favorevole a cui fosse sopravvenuta una sentenza negativa del Consiglio di Stato.   

 

Era palese che tale scenario non corrispondeva alla situazione del ricorrente: egli non risultava tra i docenti menzionati nella sentenza del Consiglio di Stato, né l’Amministrazione era stata in grado di indicare alcuna pronuncia giudiziaria di segno negativo successiva alla sua sentenza favorevole del 2017, passata in giudicato. L’Amministrazione, quindi, sembrava aver applicato in modo analogico e improprio una direttiva concepita per una fattispecie completamente diversa, ovvero quella di un conflitto tra giudicati dove una decisione negativa successiva neutralizzava una precedente positiva. 

 

Nel caso dell’assistito, invece, esisteva un unico giudicato, definitivo e favorevole, i cui effetti erano stati peraltro confermati dal rigetto dell’istanza di sospensiva. 

 

Il fulcro della nuova disputa legale, specialmente nel passaggio dal primo al secondo grado di giudizio, ha riguardato l’interpretazione del principio del ne bis in idem e la corretta identificazione dell’oggetto del contendere nelle due diverse azioni legali intraprese.

 

Il Tribunale di primo grado, con la sentenza n. …/2022, aveva dichiarato inammissibile il ricorso presentato avverso l’esclusione dalle GPS. La motivazione di tale decisione risiedeva nella convinzione che la domanda giudiziale fosse “sostanzialmente di identico contenuto” a quella già accolta nel 2017 dal Tribunale di Napoli. 

 

 

La Strategia Difensiva dello Studio Legale Esposito Santonicola in appello

 

La strategia difensiva adottata dallo Studio Legale Esposito Santonicola, dinanzi alla Corte d’Appello di Napoli, si è articolata su tre pilastri argomentativi principali:

 

1) Insussistenza della Violazione del Ne Bis In Idem

 

Il primo e fondamentale argomento ha riguardato la confutazione della presunta violazione del principio del ne bis in idem. Gli avvocati Esposito e Santonicola hanno dimostrato che le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e le precedenti graduatorie di istituto sono “diverse per natura, finalità e gestione”. La diversità era radicata non solo nelle differenti Ordinanze Ministeriali che le istituivano e disciplinavano (D.M. n. 374/2017 per le graduatorie d’istituto del triennio 2017/20; O.M. n. 60/2020 e O.M. n. 112/2022 per le GPS), ma anche nella gestione delle supplenze conferite. Questa radicale diversità strutturale e funzionale, secondo la tesi difensiva, escludeva la possibilità di considerare la domanda di inserimento nelle GPS come una mera reiterazione della precedente istanza. L’argomentazione mirava a superare l’eccezione di ne bis in idemper consentire alla Corte d’Appello l’esame nel merito della pretesa.   

 

2) Efficacia Estensiva del Giudicato del 2017 (Res Judicata)

 

Una volta chiarita l’ammissibilità della nuova domanda, la difesa si è concentrata sull’affermazione del diritto sostanziale del docente. Un punto cardine è stato l’argomento relativo all’efficacia espansiva del giudicato formatosi con la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4327/2017. Tale sentenza, passata in giudicato, aveva accertato con valore definitivo la natura abilitante del titolo AFAM posseduto dal docente. Secondo il principio consolidato per cui il giudicato “copre il dedotto e il deducibile”, l’accertamento del valore abilitante del titolo non poteva limitare i suoi effetti al solo inserimento nelle graduatorie d’istituto del 2017-2020. Al contrario, tale qualità del titolo, una volta sancita giudizialmente, doveva essere riconosciuta anche ai fini dell’inserimento in qualsiasi successiva graduatoria che richiedesse, quale presupposto, il possesso di un titolo abilitante. Le GPS, essendo destinate anch’esse (nella prima fascia) a docenti abilitati, rientravano pienamente in questa casistica. Il mutamento del sistema di reclutamento o l’introduzione di nuove graduatorie non potevano annullare o mettere in discussione un accertamento giudiziale definitivo sulla qualificazione professionale del docente, a meno che la nuova normativa non avesse introdotto requisiti sostanzialmente diversi per il titolo abilitante, circostanza non verificatasi nel caso di specie. Questo argomento ha permesso di stabilire il diritto positivo del docente all’inserimento, basato sulla perdurante validità del giudicato del 2017.   

 

3) L’Illegittimità e Immotivazione dell’Esclusione

Infine, la strategia difensiva ha messo in luce l’assoluta illegittimità e la carenza di motivazione del provvedimento di esclusione adottato dall’Ambito Territoriale della Provincia di Napoli. È stato ribadito con forza che l’esclusione del Prof. era “del tutto immotivata”, in quanto l’Amministrazione non era stata in grado di produrre alcuna prova a sostegno del “contrasto di giudicati”. In particolare, non era mai stata indicata alcuna pronuncia giudiziaria negativa, successiva alla sentenza favorevole del 2017 e specifica per il Prof. …, che potesse giustificare una tale affermazione. L’Amministrazione si era limitata a un generico riferimento alla nota dell’USR Campania del 2019, la quale, come già analizzato, si riferiva a situazioni di sopravvenuta sentenza negativa del Consiglio di Stato (2019) che non coinvolgevano il docente. L’errata e ingiustificata applicazione di tale nota al caso specifico del Prof. costituiva un’ulteriore e lampante prova dell’arbitrarietà del provvedimento di esclusione. Questa linea argomentativa ha mirato a dimostrare non solo l’esistenza del diritto del docente, ma anche la criticità dell’azione amministrativa che ne aveva impedito l’esercizio.   

 

La strategia legale, combinando la difesa procedurale (insussistenza del ne bis in idem) con l’affermazione del diritto sostanziale (efficacia del giudicato) e la critica all’azione amministrativa (illegittimità dell’esclusione), ha fornito alla Corte d’Appello un quadro completo e probabilmente decisivo per la riforma della sentenza di primo grado.

 

Decisione della Corte d’Appello di Napoli (Dispositivo della Sentenza di Maggio 2025)

 

La Corte d’Appello di Napoli, Sezione Lavoro (Presidente dott. Gennaro Iacone), con la sentenza pubblicata a metà maggio 2025, ha accolto le tesi difensive prospettate dallo Studio Legale Esposito Santonicola. Il dispositivo della sentenza è inequivocabile: la Corte “accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto di.. alla collocazione nelle graduatorie provinciali per le supplenze…”. In altre parole la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso, è stata annullata e sostituita dalla nuova decisione di merito. Nel merito, la Corte d’Appello ha statuito chiaramente il diritto del docente: “…dichiara il diritto di ….alla collocazione nelle graduatorie provinciali per le supplenze della provincia di Napoli di prima fascia, per la classe di concorso AS55….”, accertando positivamente il diritto del docente all’inserimento, specificando la fascia (prima, riservata agli abilitati) e la classe di concorso (AS55).

 

In definitiva, la decisione conferma quel principio secondo cui il giudicato formatosi sul riconoscimento del valore abilitante di un titolo di studio mantiene la sua efficacia anche per le nuove procedure di inserimento in graduatoria, come quelle relative alle GPS. Questo significa che un docente, il cui titolo sia stato giudizialmente riconosciuto come abilitante con sentenza passata in giudicato, non può vedersi negare tale qualifica in occasione dell’aggiornamento o dell’istituzione di nuove graduatorie, a meno che la normativa sopravvenuta non modifichi sostanzialmente i requisiti di accesso. Tale principio rappresentaun presidio fondamentale per la certezza del diritto e la stabilità dei diritti acquisiti.

 

 

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Nota informativa: Il presente contenuto ha finalità meramente informativa. La valutazione di ogni singolo caso richiede un’analisi specifica della documentazione e della normativa applicabile. 

 

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