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Il Tribunale di Trani, il servizio con riserva deve valere anche ai fini giuridici

Nella nota si può leggere che “Il Tribunale ha invece affermato che, sebbene i contratti stipulati in virtù del collocamento in II fascia siano affetti da nullità, essi non sono illeciti

A cura di Redazione
31 gennaio 2024 18:24
Il Tribunale di Trani, il servizio con riserva deve valere anche ai fini giuridici -
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Il 𝗧𝗿𝗶𝗯𝘂𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝗧𝗿𝗮𝗻𝗶 ha accolto il ricorso presentato da un docente assistito dallo Studio Legale Giannuzzi Cardone, in collaborazione con lo Studio Legale Limblici Palumbo & partners, riguardante la valutazione del servizio svolto da un docente ITP. Nella nota si può leggere che “Il Tribunale ha invece affermato che, sebbene i contratti stipulati in virtù del collocamento in II fascia siano affetti da nullità, essi non sono illeciti pertanto 𝗱𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗱𝗶𝗿𝗶𝘁𝘁𝗼 𝗻𝗼𝗻 𝘀𝗼𝗹𝗼 𝗮 𝗺𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝗿𝗲𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗲𝗱 𝗶𝗹 𝘁𝗿𝗮𝘁𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗶𝗱𝗲𝗻𝘇𝗶𝗮𝗹𝗲, 𝗺𝗮 𝗮𝗶 𝘀𝗲𝗻𝘀𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁. 𝟮𝟭𝟮𝟲 𝗰.𝗰. 𝗮𝗱 𝗼𝘁𝘁𝗲𝗻𝗲𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝘃𝗮𝗹𝘂𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗮𝗱 𝗮𝗹𝘁𝗿𝗶 𝗳𝗶𝗻𝗶, 𝗮𝗱 𝗲𝘀𝗲𝗺𝗽𝗶𝗼 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗿𝗶𝗼 𝗮𝗶 𝗳𝗶𝗻𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗻𝘇𝗶𝗮𝗻𝗶𝘁𝗮̀𝗱𝗶 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝘇𝗶𝗼 𝗻𝗲𝗰𝗲𝘀𝘀𝗮𝗿𝗶𝗮 𝗽𝗲𝗿 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲𝗰𝗶𝗽𝗮𝗿𝗲 𝗮𝗹 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼 𝘀𝘁𝗿𝗮𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝟮𝟬𝟮𝟮.”

Alla luce di tanto, Giudici e MIM devono fare chiarezza! Perché è vergognoso che in Italia, ricorsi aventi lo stesso oggetto vengono accolti e altri rigettati con annessa condanna a spese a carico dei docenti.
Nel mio caso la storia è ancora più comica e, visto che, con la Legge sulla trasparenza amministrativa 241/90 nasce l’esigenza di dare voce e applicazione all’art.5 della Costituzione, che prevede il riconoscimento delle autonomie locali da parte della Repubblica Italiana, quindi un decentramento amministrativo che si realizza attraverso il principio di sussidiarietà in base al quale lo Stato assegna compiti e funzioni amministrative agli enti locali, senza intervenire fino a quando questi ultimi sono in grado di rispondere in maniera autonoma alle esigenze proprie e dei singoli che rappresentano, penso proprio che sia arrivato il momento di intervenire.

Sono un docente ITP con 4 anni di esperienza scolastica come docente di laboratorio di informatica. Nell’anno 2017, col medesimo ricorso del collega sopraindicato vengo inserito nella fascia per docenti abilitati. Lavoro 3 anni da detta fascia, fino a quando una sentenza del Consiglio di Stato dichiara quel titolo non più abilitante e ci rispedisce, giustamente, tutti nella fascia per docenti non abilitati. A me (a differenza di molti altri) quei tre anni di servizio vengono delegittimati, ma il Dirigente pro tempore dell’ATP di Lecce, Vincenzo Melilli, con una nota del 2021 (in mio possesso) dichiarava: “ai fini del riconoscimento dell’eventuale punteggio, il docente potrebbe chiedere agli istituti con i quali ha sottoscritto i contratti a tempo determinato, se lo stesso avrebbe potuto ricevere nomina da Graduatorie di istituto di terza fascia (docenti non abilitati). In questo caso, ricorrendo il diritto alla nomina, le scuole, responsabili dei contratti da graduatorie di istituto, potrebbero rettificare il provvedimento di delegittimazione.”

In altre parole, il Dirigente Melilli – a fronte della mia richiesta di rilegittimare il servizio negli anni in cui ho lavorato da I Fascia – rispondeva che se avessi fornito la prova che avrei potuto lavorare anche da III Fascia, mi sarebbero stati riassegnati i punti decurtati. Orbene, effettuato una richiesta di accesso agli atti per conoscere le nomine di quegli anni relativi alla mia classe di concorso, è emerso che l’Istituto Lanoce di Maglie (Le) in effetti, nell’a.s. 2020/21, ha assegnato un incarico nella mia classe di concorso ad un docente con posizione deteriore: “relativamente ai dati richiesti dalla S.V. si conferma la durata della supplenza: nell’a.s. 2020/2021 è stata attribuita una supplenza con punti 20, ossia inferiore alla
sua posizione dal 22/10/2020 al 30/06/2021 per 5 (cinque) ore settimanali”.

Dunque, almeno per quell’anno avrei lavorato anche da III fascia. Intanto dall’USP di Lecce non ho ricevuto più alcuna risposta dovuto forse al fatto che il Dirigente ha ricevuto un nuovo incarico e non vi è ancora un sostituto, oppure perché effettivamente quello precedente era già stato chiaro: “le scuole, responsabili dei contratti da graduatorie di istituto, potrebbero rettificare il provvedimento di delegittimazione.” Dunque, ho presentato quindi all’Istituto A. De Viti De Marco di Casarano (Le) e l’Istituto Don Tonino Bello di Tricase (Le), le scuole nelle quali lavoravo quell’anno, la richiesta di riconoscimento del punteggio per quell’anno, come disposto dal Dirigente pro tempore Melilli e, mentre il Dirigente dell’Istituto di Tricase non si è nemmeno preoccupato di rispondermi, quello di Casarano mi risponde con una nota che termina così: quest’Ufficio non può accogliere l’istanza di cui all’oggetto, salvo che non intervengano a supporto della stessa provvedimenti del giudice o disposizioni degli Uffici superiori.

Visto che la mia richiesta costituisce sic e simpliciter le disposizioni dell’ufficio superiore (ATP di Lecce), mi chiedo, cosa non è chiaro al Dirigente Scolastico? Forse la storia dell’autonomia scolastica e dell’autotutela, nel Salento sta un po’ sfuggendo di mano arrivando quasi a toccare quello che in gergo viene chiamato “abuso di potere” e, oltre alle tante difficoltà che i docenti precari affrontano ogni giorno, qualcuno si permette anche il lusso di differenziare gli stessi tra “figli e figliastri”. Mi auguro che il MIM intervenga in questo territorio perché questa è solo una delle “stranezze” amministrative che lo caratterizza e, nel mio caso, in difetto, riceverei un grave pregiudizio, in vista del prossimo aggiornamento delle GPS.

Prof. Luca Di Leva

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