Le ferie non godute dai supplenti vanno pagate in tutti quei casi in cui il dirigente scolastico non li ha invitati formalmente a utilizzarle: a Rimini 2mila euro più interessi a un insegnante che ha fatto ricorso con Anief
Le ferie non godute dai supplenti vanno pagate in tutti quei casi in cui il dirigente scolastico non li ha invitati formalmente a utilizzarle: a Rimini 2mila euro più interessi a un insegnante che ha fatto ricorso con Anief

Un anno di supplenze vale quasi 2mila euro: sono quelli non collocati in busta paga a seguito dei tanti giorni di ferie non utilizzati dall’insegnante precario, ma nemmeno mai pagati dall’amministrazione scolastica di competenza. Il calcolo è stato fatto dal giudice del lavoro di Rimini, che nell’esaminare il ricorso prodotto di un insegnante difeso dai legali Anief ha accolto favorevolmente la linea del sindacato optando per il “pagamento in favore della parte ricorrente, a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per l’anno scolastico 2023/2024 della somma complessiva di € 1.914,90 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo”.
Nella sentenza il giudice ha rilevato che “In punto di diritto va qui richiamata Cass. Sez. L. Ordinanza n. 14268 del 05/05/2022 Rv. 664850-01 che ha chiarito che la normativa interna deve essere interpretata in senso conforme all’art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16, non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell’indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro”.
“Sulla stessa linea – ha aggiunto il giudice di Rimina – Cass. Sez. L. Ordinanze n. 8803 del 28\03\2023 e n. 15145 del 19\03\2024 che hanno ribadito che nel pubblico impiego privatizzato il dipendente ha diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute alla cessazione del rapporto di lavoro, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto alle ferie annuali retribuite mediante una adeguata informazione (nonchè, se del caso, invitandolo formalmente a farlo) nel contempo rendendolo edotto, in modo accurato ed in tempo utile, della perdita, in ipotesi diversa, del diritto alle ferie retribuite ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro (Cass., Sez. L, n. 21780 dell’8 luglio 2022)”.
“Sulla stessa linea più di recente – si legge ancora nella sentenza di Rimini – l’Ordinanza della Cassazione Sezione Lavoro n. 11968\2025 in data 22\01\2025 : “…Al riguardo, trova applicazione il principio affermato da questa Corte secondo cui il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, in particolare, l’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall’art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 − deve essere interpretata in senso conforme all’art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia UE, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C- 684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell’indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022)”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ricorda che “le somme recuperate dagli insegnanti sulle ferie non utilizzate e non pagate stanno diventando sempre più interessanti: è di pochi giorni fa la sentenza che a Genova ha portato a risarcire otto docenti con 65 mila euro complessivi, con punte di 18 mila euro ciascuno. È particolarmente grave negare quindi il pagamento delle ferie non fruite e mai sollecitate dai dirigenti scolastici. Per recuperarlo attraverso il giudice, basta presentare ricorso con Anief, forti anche del consenso già incassato dalla Suprema Corte Cassazione, che con la sentenza n. 3021 del 10 febbraio 2020, ha spiegato a tutti che il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute è reale ed è soggetto “a prescrizione decennale in quanto viene considerata elemento della retribuzione retributiva e indennitaria, quindi di natura cosiddetta ‘mista’”.
LE CONCLUSIONI DEL TRIBUNALE DI RIMINI
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
Visto l’art. 429 cpc
pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da XXX XXX con
ricorso depositato il giorno 28\02\2025, disattesa ogni altra istanza, eccezione o
deduzione, così provvede in contraddittorio con il MINISTERO
DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO , l’UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA e l’UFFICIO VII AMBITO
TERRITORIALE DI FORLI’- CESENA E RIMINI:
1) Accertato il diritto della parte ricorrente a percepire l’indennità sostitutiva per
ferie non godute quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie
fruiti d’ufficio e a domanda durante il periodo di sospensione delle lezioni ,
condanna le amministrazioni scolastiche convenute al pagamento in favore della
parte ricorrente, a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per l’anno
scolastico 2023/2024 della somma complessiva di € 1.914,90 oltre interessi
legali dalle singole scadenze al saldo .
2) Condanna le amministrazioni scolastiche convenute alla rifusione in favore
della parte ricorrente delle spese processuali consistenti nel compenso del
difensore che ai sensi del regolamento n. 17 del 2022 si liquidano in complessivi
euro 2.255,00 ( di cui euro 294,00 a titolo di rimborso spese forfetarie ) , oltre ad
€ 49,00 per esborsi e I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge da distrarsi in favore
del procuratore dichiaratosi antistatario .
Così deciso a Rimini il giorno 20\05\2025.
Il Giudice
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