Permessi per i docenti precari che partecipano ai concorsi: quadro normativo e procedura operativa
Permessi per i docenti precari che partecipano ai concorsi: quadro normativo e procedura operativa

La partecipazione ai concorsi per l’accesso ai ruoli dell’insegnamento rappresenta un passaggio fondamentale nella carriera di molti docenti precari. A livello contrattuale e normativo, è previsto il diritto a specifici permessi per consentire la partecipazione alle prove scritte, orali o ad altre fasi selettive. Di seguito, viene illustrato il quadro di riferimento principale, con particolare attenzione alle fonti normative, alle modalità di richiesta e alle condizioni di fruizione.
Fonti normative di riferimento
CCNL Scuola
- Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del comparto Scuola regola i diritti ei doveri del personale docente, inclusi i supplenti (docenti a tempo determinato).
- In particolare, articoli e clausole riguardanti i permessi retribuiti ei permessi non retribuiti specificano la possibilità di assentarsi dal servizio per la partecipazione a concorsi ed esami.
- Anche se alcuni riferimenti contrattuali possono essere aggiornati nel tempo (ad esempio nei rinnovi contrattuali 2016-2018 e successivi), i principi generali restano validi.
Norme generali per i pubblici dipendenti
- Il Testo Unico del Pubblico Impiego (D.Lgs. n. 165/2001) e relativi aggiornamenti disciplinano le modalità di fruizione dei permessi per i dipendenti pubblici.
- La partecipazione a concorsi pubblici è in genere prevista come causa valida per ottenere brevi permessi giornalieri o permessi straordinari, purché documentata.
Circolari ministeriali e note operative
- Il Ministero dell’Istruzione (o Ministero dell’Istruzione e del Merito, a seconda delle recenti denominazioni) emana periodicamente circolari e note operative che forniscono chiarimenti su casi specifici, anche in prossimità delle prove concorsuali.
- È utile monitorare il sito web del Ministero e gli Uffici Scolastici Regionali (USR) per eventuali direttive che specificano condizioni, modulistiche e scadenze.
Tipologie di permessi
Permessi retribuiti per concorso o esame
- Sono concessi in giornate o ore di permesso retribuito per sostenere prove scritte , orali o altre eventuali fasi selettive (come test preselettivi o prove pratiche).
- La durata è generalmente limitata al tempo necessario per la partecipazione alla singola prova, con eventuale estensione alla giornata nel caso in cui l’orario non risulta compatibile con il rientro in servizio.
- Al docente precario con contratto a tempo determinato spettano gli stessi diritti dei docenti a tempo indeterminato, purché la durata del contratto copra il periodo della prova concorsuale.
I permessi per la partecipazione a concorsi o esami per il personale a tempo determinato sono disciplinati dall’art. 35, comma 14, del CCNL 2019/21, ove leggiamo:
Al personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo determinato, ivi compreso quello di cui al precedente comma 5, sono inoltre concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a concorsi od esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio.
Dunque:
- al personale docente (educativo e ATA) assunto a tempo determinato spettano, per ciascun anno scolastico, sino ad un massimo di otto giorni ai fini della partecipazione a concorsi o esami;
- nel limite degli otto giorni vanno inclusi anche eventuali giorni di viaggio per raggiungere la sede del concorso o dell’esame;
- i permessi spettano ai docenti con supplenza al 30 giugno e al 31 agosto, nonché con supplenza breve (entro i limiti della durata del rapporto di lavoro)
- i permessi spettano anche al personale docente assunto con contratto di incarico annuale per l’insegnamento della religione cattolica
- i permessi non sono retribuiti;
- i permessi in esame sono previsti per i soli giorni di svolgimento delle prove (del concorso o dell’esame) ed eventualmente di viaggio;
- i permessi non possono essere fruiti per la preparazione al concorso o all’esame.
I permessi richiedibili per poter prendere parte alle prove del concorso potranno essere retribuiti o meno, a seconda anche che si tratti di docenti con contratto a tempo indeterminato o determinato. Elenchiamo quindi tutte le possibili alternative:
- i docenti assunti a tempo indeterminato possono richiedere uno degli 8 giorni retribuiti per anno scolastico per partecipare ad esami e concorsi, compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio;
- i docenti assunti a tempo determinato con contratto al 31 agosto o al 30 giugno possono richiedere uno degli 8 giorni non retribuiti per partecipare ad esami e concorsi, compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio (art.35 comma 14 CCNL 2019-21);
- i docenti titolari di supplenza breve (quindi anche con termine fissato all’ultimo giorno di lezione) possono richiedere uno dei 6 giorni non retribuiti.
Qualora si usufruisse di questi permessi specifici per prendere parte a concorsi ed esami i richiedenti dovranno anche presentare attestazione di presenza al concorso, che verrà rilasciata, su richiesta, in sede di espletamento della prova.
Esistono poi ulteriori alternative sfruttabili:
- uno dei 3 giorni di permessi retribuiti per motivi personali, richiedibili sia dai docenti con contratto a tempo indeterminato che a tempo determinato (al 31 agosto o al 30 giugno) – vedi art.35 comma 12 CCNL 2019-21. In questo caso non è necessario presentare alcuna attestazione di presenza al concorso, ma solo un’autocertificazione che attesti la necessità di assentarsi dal lavoro per recarsi nella sede d’esame. Attenzione: NON ne possono usufruire i SUPPLENTI BREVI;
- uno dei 6 giorni di ferie fruibili durante l’attività didattica. Questa opzione, retribuita, è però a discrezione del Dirigente Scolastico, e in ogni caso, se viene concessa, compete all’interessato trovarsi una sostituzione.
Permessi non retribuiti
- Qualora si esauriscano le tipologie di permesso retribuito o in situazioni particolari (ad es. contratti di supplenza breve), è possibile richiedere un permesso non retribuito .
- Questi permessi vanno concordati con il dirigente scolastico, valutando la necessità di assicurare la continuità didattica.
Permessi per diritto allo studio (150 ore)
- I cosiddetti “permessi studio” o “150 ore” riguardano la formazione e l’aggiornamento professionale e, in alcuni casi, possono essere utilizzati anche per la frequenza di corsi finalizzati alla preparazione del concorso.
- Tuttavia, l’utilizzo di questi permessi per la giornata dell’esame/colloquio concorsuale non è sempre contemplato in modo esplicito, poiché essi sono nati per consentire la frequenza di corsi riconosciuti. È dunque necessario verificare con l’ufficio del personale e fare riferimento a eventuali circolari interni della scuola o dell’USR di competenza.
Procedura di richiesta
Compilazione del modulo di richiesta
- La maggior parte delle scuole utilizza un modulo specifico per i permessi. Alcuni istituti possono accettare una richiesta scritta in forma libera purché contenga tutti i dati necessari (motivo della richiesta, data/e, orario, firma del richiedente).
Tempi di preavviso
- È buona prassi presentare la domanda con un preavviso di almeno 3-5 giorni lavorativi, salvo situazioni di urgenza non prevedibili.
- In caso di prova in data ravvicinata e pubblicazione tardiva dei calendari, è consigliabile informare tempestivamente la segreteria e il dirigente scolastico anche in via informale (e-mail, PEC), per poi regolarizzare la richiesta.
Documentazione giustificativa
- Di norma, è necessario allegare o fornire, ove possibile, la convocazione ufficiale alle prove concorsuali o la ricevuta di iscrizione al concorso.
- A conclusione della prova, molte scuole richiedono un attestato di partecipazione o una dichiarazione sostitutiva di presenza, da consegnare successivamente per giustificare l’assenza.
Approvazione del dirigente scolastico
- La concessione del permesso deve essere formalizzata da un provvedimento del dirigente.
- In genere, salvo problemi di servizio insormontabili, il diritto a partecipare a un concorso viene tutelato e la richiesta è accolta.
Durata e limiti
- Permesso giornaliero : nella maggior parte dei casi, il permesso viene concesso per la singola giornata della prova (scritta o orale). Se la prova si svolge di pomeriggio, il docente può richiedere solo mezza giornata di permesso.
- Numero di giorni massimi : non esiste un limite rigorosamente fisso per la partecipazione ai concorsi, ma il CCNL e la prassi scolastica raccomandano l’utilizzo proporzionato di tali permessi. Se il numero di assenze compromette l’efficacia dell’insegnamento, possono insorgere problematiche gestionali, specialmente per i docenti con supplenze brevi.
- Supplenze brevi e saltuarie : i docenti con contratti di supplenza breve e saltuaria potrebbero subire maggiori limitazioni, in quanto le risorse contrattuali potrebbero variare in base alle disposizioni dell’istituto. È opportuno verificare le specifiche indicazioni a livello di circolare interna.
Aspetti contributivi ed economici
- Retribuzione : nei casi di permesso retribuito (per esempio, per esami e concorsi), la retribuzione rimane invariata e l’assenza è giustificata a tutti gli effetti.
- Incidenza su ferie e tredicesima : di norma, i permessi retribuiti non ridurre né il monte ferie, né incidono negativamente sulla maturazione della tredicesima o di altre indennità, trattandosi di assenze equiparate al servizio effettivo.
- Permessi non retribuiti : per i periodi di assenza non retribuita non si maturazione la retribuzione corrispondente e, di conseguenza, possono esserci ripercussioni su contributi, ferie e tredicesima.
Consigli pratici per i docenti precari
Verificare le scadenze concorsuali
- Appena si conosce il calendario delle prove (scritte, orali, eventuali test preselettivi), comunicare immediatamente alla segreteria scolastica le date e la necessità di permesso.
Tenere pronta la documentazione
- Preparare e allegare la convocazione o l’avviso del Ministero/USR, in modo da dimostrare ufficializzare i dati delle prove.
Coordinare con i colleghi
- Se possibile, avvisare i colleghi di classe (soprattutto se si gestisce un team di docenti) per favorire la continuità didattica e l’eventuale sostituzione temporanea.
Conservare attestazioni e giustificativi
- Richiedere alla commissione concorsuale o all’ente organizzatore un attestato di presenza. In mancanza, predisporre un’autocertificazione.
- Consegnare tale documentazione alla scuola per regolarizzare il permesso.
Richiedere chiarimenti alla RSU o ai sindacati
- In caso di dubbi su tempistiche, diritti o procedura, è utile consultare la Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) d’istituto o il sindacato di riferimento per ottenere supporto.
I docenti precari che intendono partecipare a concorsi, sia ordinari sia straordinari, dispongono di tutele contrattuali che garantiscono la possibilità di fruire di permessi retribuiti (e, se necessario, non retribuiti) per sostenere le prove concorsuali. Il presupposto fondamentale è una comunicazione tempestiva con la segreteria scolastica e la presentazione della relativa documentazione giustificativa .
Il rispetto delle procedure interne all’istituto e delle norme del CCNL Scuola assicura una gestione corretta dei permessi e tutela il diritto del docente precario a progredire nella carriera. È infine consigliabile mantenere sempre un dialogo aperto con il dirigente scolastico e, in caso di necessità, rivolgersi ai referenti sindacali per eventuali controversie o interpretazioni più complesse.
Bibliografia essenziale:
- CCNL Scuola (vigente).
- D.Lgs. n. N. 165/2001 e smi (Testo Unico del Pubblico Impiego).
- Circolari e Note operative del Ministero dell’Istruzione e degli Uffici Scolastici Regionali.