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Permessi retribuiti, cosa spetta al dipendente pubblico?

I permessi retribuiti sono quei giorni di assenza dal lavoro imputabili a eventi particolari per i quali è prevista la corresponsione della normale retribuzione. La richiesta di questi permessi rappre...

A cura di Redazione
03 ottobre 2023 07:10
Permessi retribuiti, cosa spetta al dipendente pubblico? -
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I permessi retribuiti sono quei giorni di assenza dal lavoro imputabili a eventi particolari per i quali è prevista la corresponsione della normale retribuzione. La richiesta di questi permessi rappresenta un diritto soggettivo del dipendente, che si manifesta nel momento in cui ricorrono le circostanze che lo legittimano. Di conseguenza, quando richiesti, i permessi devono essere concessi, con l’obbligo, per l’amministrazione, di accertare che il fatto che abbia dato luogo alla richiesta si sia effettivamente verificato e, per il lavoratore, di produrre la necessaria documentazione.

Ccnl sanità e i permessi retribuiti del dipendente pubblico

permessi retribuiti sono concessi ai dipendenti a tempo indeterminato. Sono concessi anche ai dipendenti a tempo determinato, ma in misura proporzionale rispetto alla durata del loro contratto di lavoro.

Il dipendente ha diritto, ogni anno, a:

  • 8 giornate per concorsi o esami, anche on line, purché connessi con l’attività di servizio (occorre allegare la documentazione relativa alla richiesta)
  • 3 giorni per lutto (per ogni evento luttuoso), da fruire entro 7 giorni dall’evento (occorre allegare la un’autocertificazione relativa alla richiesta), per: parenti entro il secondo grado (genitori, figli, nonni, nipoti, fratelli/sorelle); affini entro il primo grado (suocero, genero); convivente (anche unioni civili e/o patto di convivenza)
  • 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio, da fruire entro 45 giorni dal matrimonio stesso. In casi straordinari, qualora non sia possibile fruirli entro 45 giorni, il dipendente ne può fruire entro 12 mesi dal matrimonio (occorre allegare la documentazione relativa alla richiesta)
  • Permesso per donazione di sangue o midollo osseo, anche più volte nel corso dell’anno (occorre allegare la documentazione relativa alla richiesta)
  • 18 ore (o 3 giorni) di permessi per motivi personali o famigliari, da fruire senza presentare la documentazione o la giustificazione

Questi permessi

  • Non riducono le ferie
  • Non possono essere utilizzati nello stesso giorno in cui si siano presi altri permessi (tranne in caso di l.104)
  • Possono essere utilizzati anche per tutta la durata della giornata lavorativa
  • Sono retribuiti
  • In caso di tempo parziale (part–time) vengono riproporzionati in base alla percentuale del part–time
  • 3 giorni al mese per Legge 104 per prestare assistenza a famigliari con disabilità, di cui ne possono fruire solamente i dipendenti che ne hanno diritto

I permessi per Legge 104

  • Maturano le ferie
  • Possono essere fruiti anche ad ore (massimo 18 ore al mese)
  • Devono essere comunicati entro il 20 del mese precedente per agevolare la programmazione della turnistica. In casi di necessità e urgenza possono essere comunicati anche in un secondo momento, nelle 24 ore precedenti oppure non oltre l’inizio del turno di lavoro.

Congedo per donne vittime di violenza

La donna che viene inserita nel percorso di protezione della violenza di genere, purché certificato, ha diritto ad astenersi dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni in un triennio.

La dipendente che ne intende fruire deve farne richiesta scritta al datore di lavoro, allegando la certificazione relativa alla partecipazione al percorso, con un preavviso di almeno 5 giorni e comunicando l’inizio e la fine del periodo richiesto. Alla donna spetta lo stesso compenso previsto per il congedo di maternità.

Inoltre, il congedo matura le ferie e matura l’anzianità di servizio. La donna ha diritto a fruire dei permessi su base giornaliera o su base oraria; ha inoltre diritto alla trasformazione dal tempo pieno al tempo parziale o viceversa. Ha diritto a chiedere il trasferimento verso un’altra unità operativa in una struttura o località diversa da quella in cui si è subita la violenza.

Assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici

Il dipendente ha diritto a 18 ore all’anno per visite specialistiche, esami o prestazioni. I permessi sono retribuiti.

I permessi:

  • Non possono essere fruiti nello stesso giorno insieme ad altre tipologie di permesso, tranne che per permessi per L.104
  • In caso di tempo parziale (part–time) i permessi sono riproporzionati sulla base della percentuale del part–time
  • La richiesta di permesso deve essere fatta almeno 3 giorni prima o in caso di urgenza o necessità, almeno 24 ore prima, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro
  • L’assenza deve essere giustificata attraverso la documentazione rilasciata dalla struttura in cui è stata effettuata la prestazione
  • Nel caso di controllo medico al domicilio, l’assenza dalla reperibilità deve essere giustificata attraverso l’attestato
  • Nel caso in cui il dipendente necessiti di sottoporsi periodicamente a terapie è sufficiente un’unica certificazione del curante che certifica la necessità di trattamenti ricorrenti. A questa devono seguire le singole attestazioni di presenza nelle giornate in cui è prevista la terapia

Permessi orari a recupero

Il dipendente, su richiesta, può assentarsi dal lavoro con l’autorizzazione del responsabile. Il permesso non può superare come durata la metà del turno di lavoro e i permessi sono al massimo 36 ore all’anno.

La richiesta di permesso deve essere effettuata in tempo utile e non oltre un’ora dall’entrata in servizio, tranne in casi di urgenza. Il dipendente deve recuperare le ore non lavorate entro i due mesi successivi e, in caso contrario, andrà incontro a decurtazione della retribuzione.

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