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Personale ATA: riconoscimento del servizio presso scuole paritarie…

Personale ATA: riconoscimento del servizio presso scuole paritarie…

02 giugno 2025 10:25
Personale ATA: riconoscimento del servizio presso scuole paritarie… -
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IL TRIBUNALE DEL LAVORO DI RIMINI CONFERMA L’ILLEGITTIMITÀ DELLA MANCATA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO PARITARIO PER CARENZA CONTRIBUTIVA

 

In ottemperanza alla decisione, l’Istituto Comprensivo ….. ha emanato il decreto del 30 maggio 2025, con cui ha formalmente annullato i provvedimenti di rettifica e risoluzione contrattuale, disponendo il rientro in servizio del dipendente

 

A cura degli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola

Con ordinanza del 9 maggio 2025, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Rimini, dott. Lucio ARDIGO’, ha accolto integralmente il ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. nell’interesse del Sig. …., rappresentato dagli Avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola, confermando, in camera di consiglio, l’autorevole orientamento giurisprudenziale in materia di riconoscimento del servizio prestato presso scuole paritarie “seppure privo dei contributi”, ai fini dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie ATA di terza fascia.

 

La Controversia e i Fatti Processuali

Il caso trae origine dalla rettifica del punteggio operata dall’Istituto Comprensivo di Rimini nei confronti del dipendente, che aveva visto ridurre drasticamente il proprio punteggio nelle graduatorie ATA per i profili di Assistente Amministrativo (da 10,10 a 7,30 punti), Assistente Tecnico (da 9,10 a 7,30 punti) e Collaboratore Scolastico (da 19,10 a 10,10 punti), con conseguente risoluzione del contratto di supplenza.

 

La decurtazione era stata motivata dalla mancata valutazione del servizio prestato presso la Scuola Paritaria di……dal settembre 2016 al 31 agosto 2019, in ragione dell’accertata assenza di copertura contributiva da parte del datore di lavoro, come risultante da riscontro INPS del gennaio 2025.

 

Il principio di diritto affermato dal Tribunale

Il Giudice del Lavoro ha ribadito con chiarezza il principio consolidato secondo cui l’omesso versamento dei contributi previdenziali, da parte del datore di lavoro, non può costituire motivo ostativo al riconoscimento del servizio prestato presso scuole paritarie, quando è stato dimostrato l’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa.

 

Come evidenziato nell’ordinanza, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che le disposizioni che condizionano l’attribuzione del punteggio, per il servizio prestato presso istituti paritari, alla regolarità contributiva “finiscono con l’assolvere ad una impropria funzione sanzionatoria indiretta, in quanto colpiscono il dipendente a causa della infrazione posta in essere in suo danno dal datore di lavoro”.

 

La decisione si inserisce in un orientamento giurisprudenziale che trova conferma in numerose pronunce sia di merito che di legittimità. Come sostenuto dai legali Esposito Santonicola “la ratio della normativa speciale è evidentemente quella di riconoscere rilievo all’esperienza specifica maturata dal lavoratore, esperienza che ne accresce la professionalità, risultando del tutto irrilevante il mancato versamento dei contributi. Ne deriva che il mancato adempimento del versamento dei contributi previdenziali può essere valutato al fine di indagare l’effettività del servizio che si dichiara prestato, ma tale aspetto non emerge nel caso di specie, non avendo l’Amministrazione contestato l’effettivo svolgimento da parte del ricorrente del servizio presso la scuola paritaria”.

 

Le conseguenze della decisione

Il Tribunale ha ordinato alle amministrazioni scolastiche convenute di:

1. Riconoscere integralmente il servizio svolto dal Sig. ….presso la Scuola Paritaria “….” dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2019;

2. Rettificare conseguentemente le graduatorie ATA di III fascia per il triennio 2024/2027;

3. Ripristinare il punteggio originario: 9,10 punti per Assistente Amministrativo, 9,10 punti per Assistente Tecnico e 19,10 punti per Collaboratore Scolastico.

LA RAPIDA ESECUZIONE DELLA PRONUNCIA GIUDIZIARIA

In ottemperanza alla decisione, prontamente trasmessa dallo studio legale Esposito Santonicola, l’Istituto Comprensivo ….. ha emanato il decreto del 30 maggio 2025 con cui ha formalmente annullato i provvedimenti di rettifica e risoluzione contrattuale, disponendo il rientro in servizio del dipendente fino alla scadenza naturale del contratto (30 giugno 2025).

 

 

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Hai prestato servizio presso una Scuola Paritaria e ritieni di vantare diritto al pieno riconoscimento del punteggio nellegraduatorie ATA? L’omesso versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro non può costituire motivo ostativo al riconoscimento del servizio.

Ogni situazione presenta caratteristiche specifiche che necessitano di un’analisi tecnico-giuridica individualizzata per verificare:

• La sussistenza dei presupposti normativi per il riconoscimento del servizio paritario;

• L’effettività della prestazione lavorativa e la documentazione comprovante il rapporto;

• I termini processuali per l’eventuale impugnazione dei provvedimenti lesivi;

• Le possibili strategie di tutela cautelare e di merito;

• La valutazione dell’impatto sulla posizione in graduatoria e sui diritti contrattuali.

 

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Nota informativa: Il presente contenuto ha finalità meramente informativa. La valutazione di ogni singolo caso richiede un’analisi specifica della documentazione e della normativa applicabile. 

 

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