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PILLOLE DI CCNL. Compenso sostitutivo per ferie non godute

Nel mondo dell’istruzione, insegnanti e personale ATA si trovano ogni giorno a navigare in un mare di regolamenti e procedure, cercando di comprendere come venirne a capo in modo corretto.

A cura di Gerardo Fania
22 luglio 2024 18:47
PILLOLE DI CCNL. Compenso sostitutivo per ferie non godute -
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Nel mondo dell’istruzione, insegnanti e personale ATA si trovano ogni giorno a navigare in un mare di regolamenti e procedure, cercando di comprendere come venirne a capo in modo corretto.

Tra le questioni più dibattute c’è senza dubbio quella delle ferie e come poter calcolare il compenso sostitutivo nel caso in cui non vengano godute.

Il compenso sostitutivo per le ferie non godute è una realtà con cui molti lavoratori devono confrontarsi a un certo punto della loro carriera, ma nel caso dei docenti e personale ATA la questione sembra essere leggermente più complessa.

La normativa che regola questo aspetto è precisa e molto dettagliata e conoscere come si calcola questo compenso è fondamentale per i lavoratori della scuola pubblica italiana.

Per iniziare, è importante capire quando il compenso sostitutivo per le ferie non godute è dovuto.

Nel caso del personale a tempo determinato, questo compenso è previsto alla conclusione del rapporto di lavoro, che generalmente corrisponde al 30 giugno di ogni anno. Per le supplenze annuali che si estendono fino al 31 agosto, al contrario, il compenso non è normalmente previsto, salvo in casi eccezionali come malattia o maternità..

Il personale ATA deve invece ricevere una motivazione specifica nel provvedimento del D.S. che attesta l’impossibilità di usufruire delle ferie durante l’anno scolastico.

Altre circostanze che danno diritto al compenso sostitutivo includono la dispensa dal servizio o, nei casi più estremi, il decesso del lavoratore.

Per quanto riguarda il calcolo del compenso, la procedura si basa su una formula matematica ben precisa. E tutto sommato semplice.

Il primo passo è contare i giorni di servizio effettivi, partendo dalla data di inizio del contratto fino al termine delle attività didattiche.

Questi giorni vengono poi moltiplicati per un coefficiente specifico, che è 2,666 per i dipendenti con almeno un triennio di servizio.

Il risultato di questa moltiplicazione viene diviso per 30 e restituisce quindi il numero di giorni di ferie spettanti. A questo punto, si procede sottraendo i giorni di sospensione delle lezioni, ottenendo così i giorni di ferie effettivamente da pagare.

Il pagamento di questo compenso sostitutivo può essere effettuato con procedure urgenti o ordinarie dalle Ragionerie Territoriali dello Stato competenti.

Questo pagamento, ovviamente contribuisce alla pensione del lavoratore ed è soggetto a trattenute per il fondo pensione e per il fondo credito.

Inoltre, viene applicata l’aliquota massima dell’IRPEF sul compenso per la tassazione

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