Ricostruzione di carriera: Il ruolo della scuola dalla valutazione della domanda all’emissione del provvedimento di riconoscimento
Ricostruzione di carriera: Il ruolo della scuola dalla valutazione della domanda all’emissione del provvedimento di riconoscimento

La ricostruzione di carriera rappresenta un processo fondamentale per il personale scolastico, volto a riconoscere e valorizzare i periodi di servizio pregresso. Questo processo consiste nella valutazione del servizio svolto a tempo determinato o in altri ruoli prima dell’immissione nel ruolo attuale, ed è accessibile solo dopo il superamento del periodo di prova e la conferma in ruolo.
1. Requisiti per richiedere la ricostruzione di carriera
La richiesta di ricostruzione di carriera può essere presentata solo dopo il superamento del periodo di prova, che varia a seconda del personale:
- Personale docente: 180 giorni di effettivo servizio.
- Personale ATA:
- Area A: 2 mesi.
- Altri profili: 4 mesi.
Inoltre, è necessaria la conferma in ruolo, come previsto dall’articolo 2946 del Codice Civile. Il diritto alla ricostruzione decade dopo 10 anni dalla conferma in ruolo, ai sensi dell’articolo 2946 c.c., mentre per le richieste tardive che comportano arretrati, la prescrizione si riduce a 5 anni.
2. Procedura di presentazione della domanda
La domanda di ricostruzione deve essere presentata alla scuola di titolarità attraverso il portale Istanze Online (Polis). L’articolo 1, comma 209 della Legge 107/2015 (nota come “Buona Scuola”) ha introdotto nuove disposizioni riguardanti termini e modalità di presentazione:
- Periodo di presentazione: Dal 1° settembre al 31 dicembre di ogni anno.
- Fase successiva: Entro il 28 febbraio dell’anno successivo, il MIUR deve comunicare al MEF i dati relativi alle istanze.
Le nuove funzioni su Istanze Online permettono al personale di inoltrare la domanda di ricostruzione carriera e l’elenco dei servizi utili tramite le funzionalità “Richiesta di Ricostruzione Carriera” e “Dichiarazione Servizi”.
3. Valutazione e approvazione della domanda da parte della scuola
Una volta presentata, la domanda viene valutata dalla scuola di competenza tramite il sistema SIDI. La scuola può:
- Approvare positivamente la dichiarazione, notificando l’utente via email.
- Richiedere modifiche o integrazioni, inviando una comunicazione all’utente per aggiornare l’istanza.
Al momento dell’inoltro, il sistema salva i dati, genera un PDF della domanda e invia notifiche sia all’utente che alle scuole coinvolte.
Solo dopo una verifica completa dei dati, la scuola emette il decreto di ricostruzione.
4. Elementi necessari per il riconoscimento dei servizi
Per emettere il provvedimento di riconoscimento, sono necessari:
- Registrazione del contratto individuale di lavoro dalla Ragioneria dello Stato.
- Conferma in ruolo tramite decreto.
- Istanza documentata nei termini previsti dalla normativa vigente.
I servizi pre-ruolo riconoscibili variano in base al tipo di scuola e al ruolo del personale, escludendo ad esempio le scuole paritarie e legalmente riconosciute per alcuni casi specifici.
Requisiti per il riconoscimento dei servizi pre-ruolo:
- Titolo di studio: Conforme alla normativa vigente al momento del servizio.
- Durata del servizio: Almeno 180 giorni di servizio continuativo dall’anno scolastico 1974/1975, come stabilito dalla Legge 124/1999.
- Titolo di specializzazione: Non più necessario per il personale abilitato dopo l’entrata in vigore della Legge 124/1999.
Nota: Non è valutabile il servizio svolto presso scuole legalmente riconosciute e/o paritarie, sebbene esistano ordinanze (es. Tribunale di Enna n. 2944/2018 e n. 2945/2018) che ne riconoscano la validità ai fini di mobilità e ricostruzione di carriera.
5. Gestione delle interruzioni e dei ritardi nella progressione della carriera
Le interruzioni nella carriera si verificano in caso di assenze per vari motivi, tra cui:
- Aspettative per motivi familiari, studio, ricerca, ricongiungimento familiare, ecc.
- Congedi per patologie dei familiari, formazione, ecc.
Le assenze devono essere gestite tramite il sistema SIDI, aggiornando le variazioni di stato giuridico in base alla data dell’assenza (post o pre 1° settembre 2014).
6. Emissione del provvedimento di ricostruzione
Per emettere il decreto di ricostruzione, sono necessari:
- Estremi del Contratto di Ruolo registrato dalla Ragioneria Territoriale dello Stato.
- Estremi del Decreto di conferma in ruolo.
- Individuazione del correlato capitolo di spesa.
- Numero Decreto assegnato dal Registro dei Decreti.
La procedura prevede l’accesso a SIDI e l’utilizzo della funzionalità “Gestione Pratiche di Ricostruzione Carriera”, seguito dalla raccolta degli estremi contrattuali e dei decreti necessari.
7. Novità recenti nella gestione delle pratiche
Dal 7 dicembre, l’area SIDI “Gestione Giuridica” ha implementato l’adeguamento delle procedure per il riconoscimento dei servizi e la progressione di carriera in base al CCNL 19/04/2018, come illustrato nella nota MIUR 2422 del 07/12/2018. Le principali novità includono:
- Aggiornamento automatico delle voci retributive.
- Obbligo di ricalcolo o cancellazione delle pratiche esistenti in base al nuovo CCNL.
- Gestione delle pratiche solo dall’ufficio che le ha aperte, con trasferimento al nuovo ufficio competente in caso di trasferimento del dipendente.
8. Prescrizione dei termini per la ricostruzione di carriera
Secondo la circolare MEF n. 27 del 06/10/2017, in caso di mancata emissione del decreto entro cinque anni dalla presentazione della domanda, il termine prescrizionale si interrompe. In assenza di tale decreto, l’interessato ha diritto alla liquidazione degli arretrati relativi ai cinque anni precedenti alla data di emissione del decreto.
La ricostruzione di carriera è un diritto fondamentale per il personale scolastico, finalizzato a riconoscere e valorizzare il servizio prestato. È essenziale seguire scrupolosamente le procedure e rispettare i termini prescrizionali, garantendo così una corretta progressione nella carriera professionale.
Riferimenti normativi principali:
- Codice Civile: Art. 2946.
- Legge 107/2015 (Buona Scuola): Art. 1, comma 209.
- Legge 124/1999: Riguardante la durata del servizio pre-ruolo.
- Circolare MEF n. 27 del 06/10/2017.
- Nota MIUR n. 2422 del 07/12/2018.