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Scheda Tecnica: composizione delle classi – Numero di alunni previsto ed eccezioni normative

Composizione delle Classi: Norme GeneraliLa composizione delle classi scolastiche è regolata dal DPR 81/2009, che definisce il numero minimo e massimo di alunni per classe in base all’ordine e al grad...

A cura di Redazione
11 febbraio 2025 16:26
Scheda Tecnica: composizione delle classi – Numero di alunni previsto ed eccezioni normative -
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Composizione delle Classi: Norme Generali

La composizione delle classi scolastiche è regolata dal DPR 81/2009, che definisce il numero minimo e massimo di alunni per classe in base all’ordine e al grado di istruzione. Le disposizioni tengono conto di specifiche esigenze, come la presenza di alunni con disabilità o particolari condizioni geografiche.

Numero di Alunni per Classe (DPR 81/2009)

  1. Scuola dell’Infanzia (Art. 9):
    • Minimo: 18 alunni
    • Massimo: 26 alunni (elevabile a 29)
  2. Scuola Primaria (Art. 10):
    • Minimo: 15 alunni
    • Massimo: 26 alunni (elevabile a 27)
    • Pluriclassi Primaria: Da 8 a 18 alunni
    • Zone Montane, Piccole Isole e Aree con Minoranze Linguistiche:
      • Minimo: 10 alunni
  3. Scuola Secondaria di Primo Grado (Art. 11):
    • Minimo: 18 alunni
    • Massimo: 27 alunni (elevabile a 28 o 30 in caso di unica classe prima)
    • Zone Montane, Piccole Isole e Aree con Minoranze Linguistiche:
      • Minimo: 10 alunni
  4. Scuola Secondaria di Secondo Grado (Art. 16):
    • Minimo: 27 alunni
    • Massimo: 30 alunni
  5. Centri per l’Istruzione degli Adulti (CPIA):
    • La composizione delle classi si basa sulla serie storica degli studenti scrutinati e ammessi agli esami finali, non sui soli iscritti.

Eccezioni per Alunni con Disabilità

  • Classi con alunni con disabilità: Il numero di alunni, “di norma”, non deve superare le 20 unità, per garantire un contesto educativo inclusivo e adeguato.

Contesti Particolari

  • Zone Montane, Piccole Isole e Minoranze Linguistiche: Le scuole in queste aree possono costituire classi con un numero inferiore di alunni rispetto agli standard minimi previsti.
  • E’ consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché tali classi siano formate con un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di minore consistenza consti di almeno 12 alunni.

Riferimenti Normativi

  • DPR 81/2009: Norme generali per la formazione delle classi.
  • Art. 64, c. 4, DL 112/2008, convertito in Legge 133/2008: Revisione dell’assetto organizzativo e didattico (Riforma Gelmini).
  • DM 139/2007: Certificazioni delle competenze per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione.

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