La Voce della Scuola

Scheda tecnica: Infortunio per causa di servizio

Normativa di riferimentoD.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in Legge 22 dicembre 2011, n. 214D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo Unico sugli infortuni sul lavoro e malattie professionali)D.Lgs. 23 f...

A cura di Redazione
13 ottobre 2024 19:57
Scheda tecnica: Infortunio per causa di servizio -
Condividi

Normativa di riferimento

  • D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in Legge 22 dicembre 2011, n. 214
  • D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo Unico sugli infortuni sul lavoro e malattie professionali)
  • D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38

Definizione di infortunio per causa di servizio

Prima della sua abrogazione con il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, l’infortunio per causa di servizio era l’evento in cui un dipendente pubblico o statale subiva un danno fisico o psichico a causa o in occasione del lavoro svolto. Il riconoscimento della causa di servizio dava diritto a varie prestazioni, come il rimborso delle spese mediche, l’equo indennizzo e, in casi gravi, la pensione privilegiata.

Con la nuova normativa, i dipendenti pubblici e statali sono coperti dall’assicurazione INAIL contro gli infortuni e le malattie professionali, che sostituisce il precedente regime della causa di servizio.

Copertura assicurativa INAIL

Dopo il 2011, l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è gestita dall’INAIL e si applica a tutto il personale, incluse le categorie pubbliche. Essa copre:

  • Infortuni sul lavoro: Danni fisici subiti durante l’attività lavorativa, inclusi gli incidenti legati all’uso di attrezzature e macchinari.
  • Infortuni in itinere: Incidenti avvenuti durante il tragitto casa-lavoro, purché il percorso sia legato all’attività lavorativa.
  • Malattie professionali: Patologie contratte a causa dell’esposizione prolungata a rischi legati all’ambiente di lavoro.

Adempimenti in caso di infortunio

  1. Notifica immediata: Il lavoratore deve segnalare l’infortunio al datore di lavoro immediatamente.
  2. Denuncia del datore di lavoro: Entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, il datore di lavoro è tenuto a denunciare l’infortunio all’INAIL se la prognosi è superiore a 3 giorni.
  3. Documentazione: La denuncia deve essere inviata all’INAIL tramite modalità telematica o PEC.

Diritti del lavoratore

  • Conservazione del posto: Il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica certificata.
  • Retribuzione: Durante l’assenza dovuta all’infortunio, il lavoratore ha diritto all’intera retribuzione per un massimo di 18 mesi, secondo i contratti collettivi.

Trattamento per il personale scolastico

  • Personale docente: Copertura assicurativa per attività didattiche con macchine elettriche, esperienze tecnico-scientifiche, e attività sportive. Copertura anche per gli insegnanti di sostegno e per i docenti accompagnatori durante viaggi di istruzione.
  • Personale ATA: Copertura per attività che richiedono l’uso di attrezzature elettriche (computer, fotocopiatrici) o per infortuni avvenuti in ambienti organizzati.

Aggiornamenti normativi

Negli ultimi anni, ci sono stati alcuni aggiornamenti normativi relativi agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali, che includono nuove disposizioni sull’assicurazione INAIL e le rivalutazioni delle prestazioni economiche per il settore pubblico e privato.

Uno degli aggiornamenti principali riguarda le rivalutazioni delle rendite per inabilità permanente e malattie professionali, con decorrenza dal 1° luglio 2024. In base a quanto previsto dalla Circolare INAIL n. 23/2024, il massimale e il minimale di rendita sono stati aggiornati, con un nuovo massimale fissato a 37.623,30 euro e il minimale a 20.258,70 euro. Questa modifica incide sulle prestazioni economiche erogate dall’INAIL per tutti i settori coperti dall’assicurazione obbligatoria, incluso il settore pubblico​.

Inoltre, la Circolare n. 40 del 2023 ha rivisto la modalità di calcolo delle rendite per particolari categorie, come studenti, alunni e lavoratori portuali, con specifiche tabelle di riferimento per le retribuzioni convenzionali. Ad esempio, per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, la retribuzione convenzionale è stata fissata a 20.234,45 euro dal 1° luglio 2023​.

Questi aggiornamenti rappresentano un adeguamento delle prestazioni economiche, tenendo conto dell’inflazione e delle variazioni retributive. Tuttavia, non ci sono state modifiche strutturali importanti nel regime di protezione INAIL dopo l’abrogazione dell’istituto della causa di servizio nel 2011.

La Voce della Scuola sui social