Scheda tecnica: Infortunio per causa di servizio
Normativa di riferimentoD.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in Legge 22 dicembre 2011, n. 214D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo Unico sugli infortuni sul lavoro e malattie professionali)D.Lgs. 23 f...

Normativa di riferimento
- D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in Legge 22 dicembre 2011, n. 214
- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo Unico sugli infortuni sul lavoro e malattie professionali)
- D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38
Definizione di infortunio per causa di servizio
Prima della sua abrogazione con il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, l’infortunio per causa di servizio era l’evento in cui un dipendente pubblico o statale subiva un danno fisico o psichico a causa o in occasione del lavoro svolto. Il riconoscimento della causa di servizio dava diritto a varie prestazioni, come il rimborso delle spese mediche, l’equo indennizzo e, in casi gravi, la pensione privilegiata.
Con la nuova normativa, i dipendenti pubblici e statali sono coperti dall’assicurazione INAIL contro gli infortuni e le malattie professionali, che sostituisce il precedente regime della causa di servizio.
Copertura assicurativa INAIL
Dopo il 2011, l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è gestita dall’INAIL e si applica a tutto il personale, incluse le categorie pubbliche. Essa copre:
- Infortuni sul lavoro: Danni fisici subiti durante l’attività lavorativa, inclusi gli incidenti legati all’uso di attrezzature e macchinari.
- Infortuni in itinere: Incidenti avvenuti durante il tragitto casa-lavoro, purché il percorso sia legato all’attività lavorativa.
- Malattie professionali: Patologie contratte a causa dell’esposizione prolungata a rischi legati all’ambiente di lavoro.
Adempimenti in caso di infortunio
- Notifica immediata: Il lavoratore deve segnalare l’infortunio al datore di lavoro immediatamente.
- Denuncia del datore di lavoro: Entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, il datore di lavoro è tenuto a denunciare l’infortunio all’INAIL se la prognosi è superiore a 3 giorni.
- Documentazione: La denuncia deve essere inviata all’INAIL tramite modalità telematica o PEC.
Diritti del lavoratore
- Conservazione del posto: Il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica certificata.
- Retribuzione: Durante l’assenza dovuta all’infortunio, il lavoratore ha diritto all’intera retribuzione per un massimo di 18 mesi, secondo i contratti collettivi.
Trattamento per il personale scolastico
- Personale docente: Copertura assicurativa per attività didattiche con macchine elettriche, esperienze tecnico-scientifiche, e attività sportive. Copertura anche per gli insegnanti di sostegno e per i docenti accompagnatori durante viaggi di istruzione.
- Personale ATA: Copertura per attività che richiedono l’uso di attrezzature elettriche (computer, fotocopiatrici) o per infortuni avvenuti in ambienti organizzati.
Aggiornamenti normativi
Negli ultimi anni, ci sono stati alcuni aggiornamenti normativi relativi agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali, che includono nuove disposizioni sull’assicurazione INAIL e le rivalutazioni delle prestazioni economiche per il settore pubblico e privato.
Uno degli aggiornamenti principali riguarda le rivalutazioni delle rendite per inabilità permanente e malattie professionali, con decorrenza dal 1° luglio 2024. In base a quanto previsto dalla Circolare INAIL n. 23/2024, il massimale e il minimale di rendita sono stati aggiornati, con un nuovo massimale fissato a 37.623,30 euro e il minimale a 20.258,70 euro. Questa modifica incide sulle prestazioni economiche erogate dall’INAIL per tutti i settori coperti dall’assicurazione obbligatoria, incluso il settore pubblico.
Inoltre, la Circolare n. 40 del 2023 ha rivisto la modalità di calcolo delle rendite per particolari categorie, come studenti, alunni e lavoratori portuali, con specifiche tabelle di riferimento per le retribuzioni convenzionali. Ad esempio, per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, la retribuzione convenzionale è stata fissata a 20.234,45 euro dal 1° luglio 2023.
Questi aggiornamenti rappresentano un adeguamento delle prestazioni economiche, tenendo conto dell’inflazione e delle variazioni retributive. Tuttavia, non ci sono state modifiche strutturali importanti nel regime di protezione INAIL dopo l’abrogazione dell’istituto della causa di servizio nel 2011.