Scheda tecnica: malattia, visite fiscali, controlli
Scheda tecnica: malattia, visite fiscali, controlli

La scheda tecnica sulle assenze per malattia, le visite fiscali, e i controlli relativi al personale dipendente pubblico, inclusi gli insegnanti, fornisce un quadro completo della normativa vigente e delle procedure da seguire. Di seguito è riportata una panoramica approfondita dei principali aspetti relativi a questo argomento.
Premessa Normativa
Le assenze per malattia dei dipendenti pubblici sono regolate principalmente dall’art. 55-septies del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165, introdotto dall’art. 69 del D.Lgs. n. 150 del 2009, e dal Decreto Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 17/10/2017 n. 206. Questo quadro normativo ha conferito all’INPS la gestione del Polo Unico per le Visite Fiscali, centralizzando i controlli attraverso un sistema telematico. Il legislatore ha introdotto questo sistema per migliorare il rigore e l’efficienza dei controlli.
Soggetti Coinvolti
I soggetti coinvolti nel processo di controllo delle assenze per malattia includono:
- Il dipendente pubblico,
- Il medico certificatore o la struttura sanitaria,
- L’amministrazione di appartenenza del dipendente,
- L’INPS, che gestisce il Polo Unico per le visite fiscali.
Ogni soggetto ha specifici obblighi da rispettare, a partire dalla tempestiva comunicazione dell’assenza per malattia da parte del dipendente fino all’organizzazione della visita di controllo.
Obblighi del Dipendente
Il dipendente, ai sensi dell’art. 17, co. 10, del CCNL 2007, deve comunicare tempestivamente la propria assenza per malattia all’amministrazione prima dell’inizio dell’orario di lavoro. La comunicazione può avvenire tramite telefono o altri mezzi telematici, garantendo così la vigilanza sugli alunni nel caso del personale scolastico.
Certificazione Medica
La certificazione medica dell’assenza per malattia deve essere rilasciata da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale o da una struttura sanitaria pubblica. Il certificato viene poi trasmesso telematicamente all’INPS, che lo inoltra all’amministrazione. La normativa prevede che la certificazione includa la prognosi (durata della malattia) e il codice nosologico (codice della patologia), essenziale per l’organizzazione di eventuali controlli.
Formalizzazione della Domanda di Malattia
Nonostante la trasmissione telematica del certificato, il dipendente deve formalizzare la domanda di assenza per malattia presso l’amministrazione. Questo serve a documentare la volontà di assumere lo status di “assente per malattia” e accedere ai relativi diritti economici e previdenziali.
Visite Fiscali: Competenza e Criteri
Le visite fiscali sono effettuate dall’INPS, su richiesta dell’amministrazione, nelle seguenti circostanze:
- Quando l’assenza per malattia supera i 10 giorni consecutivi,
- Dal terzo evento di malattia nell’anno solare,
- In ogni caso, quando l’assenza si verifica prima o dopo le giornate non lavorative (weekend o festivi).
L’art. 55-septies, co. 5, prevede che l’amministrazione possa richiedere una visita fiscale sin dal primo giorno di assenza, qualora vi siano sospetti di abusi, soprattutto in caso di assenze strategiche.
Fasce Orarie di Reperibilità
Le visite fiscali possono essere effettuate durante le fasce orarie di reperibilità stabilite per i dipendenti pubblici, che attualmente sono dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00, inclusi i giorni festivi e non lavorativi. Il dipendente è obbligato a rispettare queste fasce orarie o comunicare preventivamente eventuali spostamenti per visite o accertamenti medici.
Eccezioni all’Obbligo di Reperibilità
Il dipendente può essere esonerato dall’obbligo di reperibilità nei seguenti casi:
- Patologie gravi che richiedono terapie salvavita,
- Invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%,
- Menomazioni ascrivibili alle prime tre categorie della Tabella A del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834.
Assenze per Visite Mediche, Terapie e Accertamenti Diagnostici
Ai sensi dell’Art. 69 del CCNL 2019-2021, il personale ATA ha diritto a permessi per visite mediche e terapie fino a un massimo di 18 ore all’anno. Tali permessi sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto, ma non sono soggetti alla decurtazione economica prevista per i primi 10 giorni di malattia.
Rientro Anticipato al Lavoro
Il dipendente che si ristabilisce prima del termine indicato nella prognosi può rientrare al lavoro presentando un certificato medico sostitutivo, che attesti la guarigione anticipata.
Questa scheda tecnica riassume i principali aspetti relativi alla gestione delle assenze per malattia, alle visite fiscali e ai controlli nel settore pubblico, con particolare attenzione al personale scolastico.