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Scheda tecnica: Ore eccedenti. Cosa sono, a chi spettano, quanto vengono retribuite

Definizione: Le ore eccedenti sono ore di insegnamento svolte dai docenti che vanno oltre l’orario obbligatorio previsto dal contratto, ma che non rientrano nelle attività aggiuntive previste dall’art...

A cura di Redazione
13 ottobre 2024 13:20
Scheda tecnica: Ore eccedenti. Cosa sono, a chi spettano, quanto vengono retribuite -
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Definizione: Le ore eccedenti sono ore di insegnamento svolte dai docenti che vanno oltre l’orario obbligatorio previsto dal contratto, ma che non rientrano nelle attività aggiuntive previste dall’art. 88 del CCNL del 29 novembre 2007. Queste ore assumono diverse connotazioni a seconda dell’attività svolta e del tipo di istituto scolastico in cui vengono prestate.

Tipologie di ore eccedenti:

  1. Ore prestate per l’approfondimento negli istituti professionali (ormai superate da una diversa organizzazione ordinamentale).
  2. Ore per la sostituzione di colleghi assenti, in qualsiasi ordine o grado scolastico.
  3. Ore prestate per l’intera durata dell’anno scolastico su cattedre con orario superiore a quello obbligatorio o in classi collaterali.
  4. Attività complementari di educazione fisica, prestate per l’avviamento alla pratica sportiva.

Retribuzione: Le ore eccedenti sono retribuite secondo il criterio stabilito dall’art. 88, comma 4, del d.P.R. n. 417/1974, che prevede un compenso pari a 1/78 dello stipendio tabellare mensile per ogni ora effettivamente prestata. Questo calcolo si basa su un totale di 936 ore annuali (18 ore settimanali per 52 settimane, suddivise in 78 mensili).

Approfondimento istituti professionali: Introdotte dal D.M. del 24 aprile 1992, le ore eccedenti per l’approfondimento negli istituti professionali erano compensate con 1/78 dello stipendio mensile tabellare. Tuttavia, questo modello è stato superato e le ore non sono più attivate con le stesse modalità.

Ore eccedenti per l’intero anno scolastico: Il D.M. 131/2007 prevede che i docenti possano accettare ore eccedenti fino a un massimo di 24 ore settimanali, a condizione che abbiano l’abilitazione specifica per l’insegnamento della disciplina. Queste ore sono retribuite con 1/18 dello stipendio mensile tabellare, includendo l’IIS.

Ore eccedenti per la sostituzione di colleghi: Per la sostituzione di docenti assenti, le scuole possono assegnare ore eccedenti al personale docente fino a un massimo di 15 giorni. L’attribuzione delle ore deve rispettare criteri precisi, privilegiando i docenti con contratti a tempo determinato e abilitati per la materia. Il compenso varia a seconda del grado scolastico e può includere un incremento del 20% sul valore base per i docenti della scuola media e superiore.

Ore eccedenti per attività di educazione fisica: I docenti di educazione fisica possono svolgere ore aggiuntive per avviamento alla pratica sportiva nelle scuole secondarie. Il compenso per queste attività è calcolato in base a 1/78 dello stipendio mensile tabellare, maggiorato del 10%. Il pagamento è subordinato all’attivazione dei progetti sportivi da parte degli Uffici Scolastici Regionali.

Criticità e prospettive: L’art. 90 del CCNL del 2007 prevedeva una revisione della materia delle ore eccedenti, che rimane complessa a causa delle disparità di compenso tra le diverse tipologie di ore. Il nuovo CCNL del 2024 non risolve queste disparità e le ore eccedenti continuano a essere regolate in modo diverso a seconda delle attività svolte.

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