Scheda tecnica: Ricostruzione di carriera - Tempi e modalità di richiesta
La ricostruzione di carriera è un processo che consente al personale scolastico (docente e ATA) di ottenere il riconoscimento dei periodi di servizio pre-ruolo ai fini della progressione retributiva e...

La ricostruzione di carriera è un processo che consente al personale scolastico (docente e ATA) di ottenere il riconoscimento dei periodi di servizio pre-ruolo ai fini della progressione retributiva e giuridica. Questo processo è fondamentale per determinare correttamente l’inquadramento economico del personale e gli scatti di anzianità.
1. Normativa di Riferimento
- Decreto Legislativo 297/1994: fornisce le basi normative per la nomina e la conferma in ruolo.
- Legge 370/1970: definisce i criteri per il riconoscimento del servizio pre-ruolo.
- CCNL di comparto: stabilisce le tabelle retributive e i criteri di progressione economica.
- Legge 107/2015: specifica le scadenze per la presentazione delle domande di ricostruzione di carriera.
- Art. 15 della Legge 183/2011 (“Decreto Semplificazioni”): obbliga le amministrazioni pubbliche a non richiedere certificati emessi da altre amministrazioni.
2. Chi può richiedere la ricostruzione di carriera?
- Docenti: personale docente a tempo indeterminato che ha superato l’anno di prova e formazione.
- Personale ATA: dipendenti ATA che hanno completato il periodo di prova previsto per la loro qualifica.
3. Quando si può presentare la domanda?
- La richiesta di ricostruzione di carriera può essere presentata dopo la conferma in ruolo:
- Docenti: dal 1° settembre dell’anno scolastico successivo al superamento dell’anno di prova.
- Personale ATA: dopo il completamento dei 2 o 4 mesi di prova, in base al profilo professionale.
- Termini di presentazione: La domanda deve essere presentata al Dirigente Scolastico dal 1° settembre al 31 dicembre di ogni anno scolastico.
4. Documentazione necessaria e Obbligo di Autocertificazione La domanda di ricostruzione di carriera deve essere redatta in carta semplice e corredata da dichiarazioni sostitutive. Secondo l’art. 15 della Legge 183/2011:
- Il lavoratore non deve produrre certificati emessi da altre amministrazioni pubbliche.
- I servizi e i periodi lavorativi precedenti devono essere autocertificati dal dipendente tramite dichiarazione sostitutiva.
- L’amministrazione scolastica ha il compito di verificare la veridicità delle dichiarazioni attraverso i propri canali interni e i sistemi informativi disponibili.
5. Modalità di Presentazione della Domanda La domanda deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico della sede di titolarità (o della sede di servizio, se diversa).
La domanda va presentata on-line attraverso il sistema informatico Istanze on Line.
La competenza per l’emissione del provvedimento di ricostruzione di carriera e per l’inquadramento retributivo spetta all’istituzione scolastica.
6. Decorrenza della Ricostruzione di Carriera
- Docenti: la ricostruzione decorre dal 1° settembre dell’anno successivo al superamento dell’anno di prova.
- Personale ATA: la ricostruzione ha effetto retroattivo dalla nomina in ruolo (dal 1° settembre dell’anno di nomina ai fini giuridici).
7. Prescrizione del Diritto Il diritto alla ricostruzione di carriera è soggetto a prescrizione:
- Prescrizione quinquennale: riguarda gli arretrati economici e decorre dal momento della conferma in ruolo.
- Prescrizione decennale: riguarda il diritto stesso di poter richiedere la ricostruzione di carriera. Se la richiesta viene presentata oltre i dieci anni dalla conferma in ruolo, non è ammissibile.
8. Effetti della Ricostruzione di Carriera e Richiesta del Terzo dei Periodi Pre-ruolo Il riconoscimento del servizio pre-ruolo incide sul posizionamento nelle fasce retributive:
- Ai docenti e al personale ATA viene riconosciuta l’anzianità di servizio ai fini economici e giuridici fino a quattro anni e ai due terzi per i successivi periodi pre-ruolo.
- Il restante terzo dei periodi di servizio pre-ruolo viene inizialmente riconosciuto ai soli fini economici, ma può essere richiesto successivamente ai fini giuridici in occasione di un passaggio di fascia retributiva o di un nuovo inquadramento. Questa richiesta è possibile quando il dipendente raggiunge un nuovo scatto di anzianità, permettendo un aggiornamento dell’inquadramento economico e giuridico.