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Scuola e protezione dei dati. L'informativa e il consenso

Scuola e protezione dei dati. L’utente (il genitore) esprime il suo consenso, ma la scuola deve garantire il trattamento istituzionale del datoScuola e protezione dei dati (foto e/o video di alunni)Sc...

19 dicembre 2024 14:26
Scuola e protezione dei dati. L'informativa e il consenso -
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Scuola e protezione dei dati. L’utente (il genitore) esprime il suo consenso, ma la scuola deve garantire il trattamento istituzionale del dato

Scuola e protezione dei dati (foto e/o video di alunni)

Scuola e protezione dei dati. L’attuale secolo è caratterizzato dalla centralità del dato. Questo costituisce il nuovo oro intorno al quale ruotano interessi economici. Un esempio conferma la tesi. Ogni voltà che noi accettiamo un servizio, inserendo i dati, apparentemente la modalità sembra non costarci nulla. In realtà stiamo cedendo noi stessi. In altri termini noi siamo il prodotto.
L’istituzione scolastica non è estranea all’infosfera (L. Floridi). Ogni giorno tratta dati personali e sensibili. Tra questi troviamo anche le foto, i video pubblicati su siti scolastici che ritraggono gli alunni e gli studenti. Essi sono quasi tutti minori. L’immagine, ovviamente rappresenta un insieme di dati che rivela la personalità del ripreso. Quindi è protetto dall’art. 2 e 31 della nostra Carta costituzionale. Il primo rimanda ai diritti inviolabili dell’uomo e tra questi annoveriamo anche quello alla tutela della persona. Il secondo, invece è più preciso. La Repubblica “Protegge…l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”. Ovviamente il nostro Paese si muove all’interno di un contesto internazionale che da diverso tempo riconosce il minore come un soggetto da tutelare. Il riferimento principale è  la Convenzione internazionale sui Diritti dell’infanzia (20 novembre 1989), ratificato con la legge nazionale 176/91. I passaggi che sintetizzano la Convenzione si ritrovano nell’art. 3 comma 2 e 3 “Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere…Gli Stati parti vigilano affinchè il funzionamento delle istituzioni, servizi ed istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle Autorità competenti in particolare nell’ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l’esistenza di un adeguato controllo

Il consenso è un atto dovuto

Il contesto legislativo presentato sinteticamente giustifica il dovere dell’istituzione scolastica con profilo pubblico di richiedere il consenso  a chi esercita la responsabilità genitoriale.  Occorre scrivere, purtroppo che il Garante per la privacy nei due documenti ” “Scuola a prova di privacy” del 2016 e 2023 non fanno alcun riferimento alla pubblicazione di foto o video.  Non esiste, purtroppo una normativa di settore che regolamenti la questione. La liceità della pubblicazione è indirettamente desunta dalla briciola di pane contenuta nel suddetto documento. Questo consente alla scuola il trattamento dei dati (foto o video)per il perseguimento dei fini istituzionali del singolo istituto (indispensabile  però la pubblicazione  sia formalmente espressa nel Ptof).
Ne consegue l’obbligo  di richiedere ai genitori un consenso scritto. La pratica è pervasiva ed è prevista dal GPPR  2016/679 e conseguentemente dal Nuovo codice della privacy D.Lvo 101/18.

Gli impegni della scuola

Il consenso, però non è sufficiente, deve essere informato. In altri termini la scuola  deve mettere preventivamente  a conoscenza ii genitori delle modalità del trattamento del dato interessato. I criteri li desumiamo dall’art. 5 del GDPR.

  • liceità. Il materiale dve essere coeente con la finalità della scuola. In concreto deve documentare un’attività o progetto didattico svolto.
  • limitazione della finalità del trattamento. Le foto e il video non dovranno essere proposti nel tempo  con altri scopi.
  • Minimizzazione dei dati.In questo caso evitare i primi piani, le riprese del singolo studente, preferendo le riprese di piccoli gruppi o dell’intera classe. Il materiale non deve rappresnetare una passerella del singolo, ma evidenziare il progetto
  • Limitazione della conservazione. In concreto la permanenza del materiale non deve superare l’arco temporale del ciclo scolastico frequentato dallo studente. Meglio provvedere alla rimozione dopo ogni anno scolastico
  • Integrità e riservatezza: occorre limitare la visione del materiale con password automatica e personale per gli interessati profilati nel sito.

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