Studente con tante insufficienze. Bocciato, ma poi promosso dal Tar. Siamo alle solite!
Studente con molte insufficienze. Bocciato dal Consiglio di classe. Promosso dal Tar. Ritorna il problema della documentazioneStudente con molte insufficienze. Bocciato e poi promosso dal TarStudente...

Studente con molte insufficienze. Bocciato dal Consiglio di classe. Promosso dal Tar. Ritorna il problema della documentazione
Studente con molte insufficienze. Bocciato e poi promosso dal Tar
Studente con molte insufficienze. Il Consiglio di classe lo boccia. Il Tar, invece ribalta il provvedimento. Siamo di fronte all’ultimo caso dove la bocciatura non è giustificata da una serie di atti.
La vicenda. Uno studente di un Istituto valdostano è bocciato dal Consiglio di classe (2022). Il Tar ribalta il provvevdimento e lo promuove (Sentenza n.42 del 28 agosto 2023). Ultimo caso di un intervento sulla parte amministrativa da parte del Tar. Si noti la denominazione: Tribunale amministrativo della Regione Valle d’Aosta! La sua funzione non entra a gamba tesa sulla didattica. Questa rientra tra i compiti del docente. L’occhio del Tribunale, invece si concentra sulla correttezza amministrativa del provvedimento. La promozione o la bocciatura, sono decisioni composite dove la didattica deve armonizzarsi con le regole normative. Ne consegue che la decisione del consiglio di classe non è insindacabile. Occorre seguire tutte le procedure previste!
La sentenza non lascia dubbi
La giurisprudenza amministrativa ha evidenziato come per la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo sia necessaria un’adeguata motivazione implicante “l’esame predittivo e ragionato delle possibilità di recupero in più ampio periodo scolastico” (Cons. Stato, sez. VI, n. 5917/2019) e la valutazione “del livello di apprendimento raggiunto anche nei periodi immediatamente precedentia quello nel quale si sono registrate le carenze eventualmente da recuperare” (Cons. Stato, sez. VI, n. 3906/2020).
Nel caso di specie, il provvedimento gravato appare privo del predetto corredo motivazionale, peraltro, anche lo stesso assetto dei risultati conseguiti ed indicati nel verbale del Consiglio di classe restituisce una griglia di voti in un solo caso inferiore al “cinque” suggerendo – in linea con le esigenze di una corretta istruttoria – all’intimata amministrazione una verifica più ampia, sul versante temporale, che facesse riferimento unitario e complessivo a periodi più estesi rispetto al singolo anno scolastico anche in ragione della mancata attuazione delle misure di recupero necessarie alla luce della specifica situazione dell’alunno”.
Più chiaro di così!