Il TAR contro il Ministero dell'Istruzione sui quesiti errati del concorso del 2020. Decine le perizie di accademici di fama a sostegno dei docenti. Parte intanto una nuova azione legale
Questo articolo, sebbene redatto e firmato da me, è al tempo stesso un comunicato stampa condiviso coi professori Michele Cortelazzo, Federico Sanguineti e Diego Palma e con gli avvocati Vincenzina S...

Questo articolo, sebbene redatto e firmato da me, è al tempo stesso un comunicato stampa condiviso coi professori Michele Cortelazzo, Federico Sanguineti e Diego Palma e con gli avvocati Vincenzina Salvatore e Marcello Di Iorio e perciò sottoscritto idealmente anche da loro.
Il 22 luglio 2023 Paola Frassinetti, sottosegretaria al Ministero dell’Istruzione e del Merito, intervistata dal quotidiano “La Stampa”, ha dichiarato, con riferimento a un dossier di centinaia di pagine elaborato dal sottoscritto e trasmesso al MIM dall’avvocato Vincenzina Salvatore:
«Rettificheremo nelle prossime settimane i quesiti errati che sono stati segnalati nel dossier che mi è stato inviato».
In quell’intervista la Sottosegretaria aveva anche detto:
«Su alcuni errori si sono già espressi i Tar regionali. Ora tutte le segnalazioni sono alla nostra attenzione. Certo, stiamo parlando di un dossier enorme contenente decine di segnalazioni e perizie. La nostra intenzione è di rimediare procedendo nelle prossime settimane, anche se al momento non posso dare una data sicura, ad un documento conclusivo e generale di rettifica dei quiz errati. Stiamo proseguendo per step, in questo momento l’attenzione è come dicevo sulla formulazione di un documento che sciolga le riserve. Conseguentemente, chi è stato ingiustamente escluso dagli orali potrà veder ritoccato il punteggio. Ora siamo all’analisi del documento».
Un anno dopo
A più di un anno dalle sue inequivocabili dichiarazioni Frassinetti non ha fatto nulla circa la selezione relativa a quel dossier, il concorso ordinario per la scuola secondaria di primo e secondo grado, sui posti comuni e di sostegno, bandito col Decreto Dipartimentale n. 499/21 aprile 2020 e poi modificato dal Decreto Dipartimentale n. 23/5 gennaio 2022. Parliamo del peggior concorso scolastico dell’Italia repubblicana, pensato per eliminare il maggior numero possibile di concorrenti beffati da una selezione di quiz a risposta multipla raffazzonata e iniqua, oltreché ipernozionistica, così stracolma di errori, e offensiva del merito, da averci a suo tempo indotti a lanciare, in collaborazione con la testata specializzata “La Voce della Scuola” e col suo direttore, Diego Palma, un appello redatto da tre professori universitari (oltre a me Michele Cortelazzo e Federico Sanguineti) e sottoscritto da più di 500 persone fra cui alcuni fra i più noti e impegnati intellettuali, docenti universitari, artisti e uomini e donne di cultura del nostro paese, da Massimo Cacciari a Luciano Canfora, da Donatella Di Cesare ad Alessandro Barbero, da Salvatore Settis a Edoardo Boncinelli, da Silvia Ronchey a Giulio Ferroni, da Moni Ovadia ad Andrea Liberovici, da Piero Boitani a Luca Serianni, da Angelo d’Orsi a Gian Luigi Beccaria, da Claudio Marazzini a Tomaso Montanari, da Maurizio Bettini a Silvano Tagliagambe, da Aldo Nove a Paolo Di Stefano, da Lello Voce a Lucio Russo. C’era di tutto in quei quesiti, dall’errore materiale allo sbaglio sostanziale, dall’ambiguità manifesta allo strafalcione grammaticale, dalla formulazione assurda alla domanda mal posta (o non pertinente). A non tenere conto dei quiz scopiazzati da svariate fonti più o meno improbabili.
Una situazione come quella appena descritta, le cui responsabilità ricadono innanzi tutto sulla Commissione nazionale incaricata della selezione dei quesiti e composta da Alberto Melloni (presidente), dell’Università di Modena-Reggio Emilia, e da Roberta Fantinato (vicepresidente), direttrice della Scuola per l’Europa di Parma, non poteva non generare una valanga di ricorsi, in moltissimi casi accolti dai giudici amministrativi regionali per l’evidente erroneità o difettosità di tanti fra i quiz somministrati. Citiamo appena tre casi fra i più clamorosi, quesiti che avrebbero dovuto essere annullati o per i quali si sarebbero dovute ammettere le risposte giuste o pertinenti fornite dai candidati e confortate da decine di perizie stilate dai massimi esperti nelle materie coinvolte e perfino dai diretti interessati. Così non è stato, perché il Ministero, relativamente a quel concorso, ha riconosciuto gli errori commessi dai selezionatori limitatamente a pochi casi e non sono quelli di cui parliamo. Per una selezione degna di questo nome, che ottemperi ai criteri – a tutela del buon andamento della Pubblica Amministrazione, secondo quanto contemplato dall’art. 97 della nostra Costituzione – della proporzionalità, della ragionevolezza, dell’adeguatezza (Legge del 7 agosto 1990, n. 241), è necessaria l’assoluta «certezza ed univocità della soluzione» (Tar Campania, Napoli, sezione IV, sentenza 30 settembre 2011, n. 4591), che non deve prestare il fianco ad ambiguità o contraddittorietà; queste, qualora poi investano più di un caso, possono riflettersi negativamente sull’intera prova da sostenere da parte del candidato, disorientandolo, deconcentrandolo e facendogli sprecare il tempo che avrebbe potuto dedicare alla soluzione degli altri quesiti (cfr. Tar Lombardia, Milano, sezione I, sentenza 29 luglio 2011, n. 2035; Tar Campania, Napoli, sezione IV, sentenza 30 settembre 2011, n. 4591 e sentenza 28 ottobre 2011, n. 5051).
Di seguito i tre clamorosi quesiti mai corretti dal MIM.
Primo quesito.
Il quesito, proposto per la classe di concorso A018 (Filosofia e Scienze umane), chiama in causa Howard Gardner, famoso per la sua teoria sulle intelligenze multiple, una celebrità mondiale nel campo della psicologia dell’educazione e della neuropsicologia. Nel quesito si chiedeva cosa fosse l’intelligenza per lo studioso. Queste le quattro opzioni di risposta, la prima delle quali giusta secondo il Ministero: a) «un insieme di procedure per fare cose, da considerarsi come un “sistema” con proprie regole, operante su basi biologiche e culturali»; b) «un processo di adattamento ottimale (equilibrio tra assimilazione e accomodamento)»; c) «una realtà multidimensionale, non a struttura gerarchica ma a disposizione cubica»; d) «un costrutto teorico che viene misurato dai test sotto forma di QI e in cui giocano due fattori, uno generale e uno specifico». Nessuna di queste quattro risposte è corretta, perché nell’opera del neuropsicologo non c’è traccia di una definizione dell’intelligenza che corrisponda a quella proposta dal selezionatore ministeriale: le intelligenze multiple di Gardner sono intelligenze multidimensionali e separate a monte delle quali non c’è nessuna serie di procedure strutturate in un sistema. Alcuni candidati scrissero a suo tempo allo stesso Gardner, il quale confermò (ovviamente) che il quesito era mal formulato e il 3 giugno 2022 inviò una e-mail di precisazione al Ministero. Nessun effetto. Il Tar del Lazio, nella sentenza n. 15263 del 16 ottobre 2023 (con le altre a seguire: nn. 18031, 19078, 19079, 19080), si è così pronunciato:
«il presupposto che introduce il quesito […] risulta erroneo e pertanto allo stesso non può ricondursi alcuna risposta “esatta”. Più precisamente l’incipit del quesito presuppone che il Prof. Gardner abbia elaborato una teoria della “intelligenza”, mentre così non è, dal momento che, come chiarito nella verificazione e dallo stesso studioso in prese di posizione pubbliche depositate in atti, la teoria del predetto si contraddistingue precipuamente per caratterizzare al plurale, e non al singolare, la capacità cognitivo-comportamentale[;] […] nessuna delle varie intelligenze indagate dal Gardner appare potersi considerare alla stregua di un genus cui afferiscono diverse species. Vale altresì notare che pure la risposta indicata dal Ministero come corretta è intrinsecamente erronea, quantomeno per la circostanza che declina (di nuovo) prevalentemente al singolare un pensiero il cui profilo pregnante consiste invece nella individuazione di una molteplicità di elementi autonomi in luogo di un’unica categoria concettuale onnicomprensiva, come appare chiaro dagli stessi titoli di alcune delle opere dello studioso […]. Appare quindi perfettamente quanto affermato nella verificazione in ordine alla circostanza che la risposta ritenuta esatta dal Ministero si compone in realtà solo di alcune locuzioni che, seppure sono state adoperate dallo studioso di cui si è detto, risultano del tutto decontestualizzate nel quesito. Nel predetto contesto non può nemmeno essere ipotizzata la possibilità di considerare comunque corretto il quesito perché le altre risposte sarebbero ancor meno convincenti, in quanto la regola dettata dal bando di concorso non prevede la individuazione della risposta di minore implausibilità ma di verificare quale sia l’unica “esatta”, ossia precisa e veritiera, nel presupposto indispensabile che ve ne sia una in possesso di tali caratteristiche».
Il Tar, nel dare ragione al ricorrente, ha dunque messo nero su bianco che siamo di fronte a un caso acclarato di violazione delle regole previste dal bando di selezione, facendo così risaltare le pesanti responsabilità che ricadono nella circostanza sul Ministero e sul gruppo di lavoro responsabile della selezione dei quesiti per la classe A018 (il decreto di nomina della Commissione nazionale e delle sottocommissioni per le singole classi di concorso, firmato dall’allora capo dipartimento Stefano Versari, è del 5 maggio 2022/n. 0001074): Adriano Fabris (presidente, Università degli Studi di Pisa); Franco Gallo (dirigente tecnico U.S.R. Lombardia); Carla Guetti (docente comandata del Ministero dell’Istruzione); Maura Striano (Università degli Studi di Napoli Federico II).
Secondo quesito.
Questo quesito, sottoposto ai candidati della classe di concorso A022 (Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di primo grado) e riguardante la sirma petrarchesca, oltre a poter contare su una sentenza del Tar del Lazio (n. 07710, 21 marzo 2023) favorevole al ricorrente, esibisce almeno 26 pareri di professori ordinari e associati anch’essi a favore ai candidati:
- Arcangeli Massimo, prof. ordinario, Università di Cagliari
- Pietro Beltrami, prof. emerito, Università di Pisa
- Carlo Delcorno, già prof. di Letteratura italiana, Università di Bologna
- Guglielmo Barucci, prof. associato, Università di Milano
- Francesco Bausi, prof. ordinario, Università di Firenze
- Marco Berisso, prof. ordinario, Università di Genova
- Giuseppe Chiecchi, prof. ordinario, Università di Verona
- Claudio Ciociola, prof. onorario, Scuola Normale Superiore di Pisa
- Antonio Corsaro, prof. ordinario, Università di Urbino “Carlo Bo”
- Antonella Del Gatto, prof.ssa associata, Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara
- Claudio Giunta, prof. ordinario, Università di Trento
- Andrea Afribo, prof. ordinario, Università di Padova
- Sergio Bozzola, prof. ordinario, Università di Padova
- Luca Zuliani, prof. associato, Università di Padova
- Pier Vincenzo Mengaldo, prof. emerito, Università di Padova
- Alessandro Pancheri, prof. ordinario, Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara
- Emiliano Picchiorri, Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara
- Rodolfo Zucco, prof. associato, Università di Udine
- Valerio Vianello, prof. associato, Università “Ca’ Foscari” Venezia
- Davide Checchi, prof. associato, Università di Bergamo
- Giulio Maria Cappelli, prof. associato, Università di Napoli “L’Orientale”
- Giorgio Inglese, prof. ordinario, Sapienza Università di Roma
- Giorgio Forni, prof. ordinario, Università di Messina
- Giuseppe Ledda, prof. ordinario, Università di Bologna
- Federico Sanguineti, già prof. ordinario, Università di Salerno
- Tiziano Zanato, prof. emerito, Università “Ca’ Foscari” Venezia.
Questi i componenti della sottocommissione interessata:
- Laura Melosi, Università di Macerata (coordinatrice)
- Francesca Vennarucci, insegnante al Liceo classico Giulio Cesare di Roma
- Roberto Danese, Università di Urbino “Carlo Bo”
- Francesca De Gaetano, insegnante al Liceo statale “Ettore Majorana” di Roma
- Clizia Gurreri, insegnante al Liceo classico e scientifico Socrate di Roma
- Rita Scocchera, Dirigente tecnico U.S.R. Marche
- Riccardo Morri, Sapienza Università di Roma
Terzo quesito.
Il quesito, anche questo proposto ai candidati per la classe di concorso A022, e riguardante la congiunzione “ebbene”, oltre a ben cinque sentenze dei tribunali amministrativi (Tar dell’Abruzzo, n. 00067, 25 gennaio 2023; Tar del Lazio, n. 04112, 24 gennaio 2023; Tar del Lazio, nn. 06872 e 06932, 4 aprile 2023, doppia; Tar del Lazio, n. 08037, 9 maggio 2023), può vantare almeno 17 pareri pro veritate a favore dei candidati. Questo l’elenco dei docenti universitari, che, sempre a nostra conoscenza, hanno messo nero su bianco il loro parere:
- Massimo Arcangeli, prof. ordinario, Università di Cagliari
- Luca Serianni, prof. emerito, Sapienza Università di Roma
- Marina Castiglione, prof.ssa ordinaria, Università di Palermo
- Vittorio Coletti, prof. emerito, Università di Genova
- Nicola De Blasi, prof. ordinario, Università di Napoli “Federico II”
- Francesco Avolio, prof. ordinario, Università Dell’Aquila
- Alberto Bramati, prof. associato, Università di Milano
- Emanuele Banfi, già prof. ordinario, Università di Milano Bicocca
- Giovanni Ruffino, prof. emerito, Università di Palermo
- Vittorio Formentin, prof. ordinario, Università di Udine
- Michele Prandi, prof. emerito, Università di Genova
- Paolo Ramat, prof. emerito, Università di Pavia
- Rita Librandi, prof.ssa emerita, Università di Napoli “L’Orientale”
- Paolo D’Achille, prof. ordinario, Università Roma Tre
- Pietro Trifone, prof. emerito, Università di Roma Tor Vergata
- Maurizio Dardano, prof. emerito, Università di Roma Tre
- Salvatore Claudio Sgroi, già prof. ordinario, Università di Catania
Pronta un’ istanza di annullamento in mancanza di interventi del MIM
Se il MIM non interverrà a correggere tutti i quesiti mal formulati o palesemente l’avvocato Salvatore, in aggiunta all’azione legale a suo tempo intrapresa e con la collaborazione dell’avvocato Marcello Di Iorio, presenterà, per le classi di concorso interessate e per conto degli insegnanti che avranno aderito, un’istanza di annullamento in autotutela dei quesiti che siano stati oggetto di sentenza favorevole da parte del TAR.