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Tar Piemonte promuove una studentessa. I motivi che hanno revocato la sua bocciatura

 Tar Piemonte promuove una studentessa. I motivi della revoca del provvedimento amministrativo di bocciatura deciso dal Consiglio di classeTar Piemonte promuove una studentessa. I motivi dell’annullam...

22 ottobre 2024 21:59
Tar Piemonte promuove una studentessa. I motivi che hanno revocato la sua bocciatura -
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Tar Piemonte promuove una studentessa. I motivi della revoca del provvedimento amministrativo di bocciatura deciso dal Consiglio di classe

Tar Piemonte promuove una studentessa. I motivi dell’annullamento della bocciatura

Tar Piemonte promuove una studentessa. Questa era stata decisa da un Consiglio di classe (11.06.24) a svantaggio di una studentessa per la presenza di  “voti insufficienti nelle seguenti materie: francese, matematica, fisica e scienze naturali“. La sentenza del tribunale di Torino n° 1029/24 reperibile attraverso il portale Giustizia-amministrativa.it  (occorre digitare i riferimenti)  evidenzia “irregolarità poste in essere dall’Amministrazione nelle tre discipline di matematica, francese e scienze naturali” Ovviamente il pronunciamento entra nel merito.

Con riferimento alla disciplina della matematica, dalla documentazione versata in atti è emerso che l’insegnante in sede di verifica di recupero del 12.03.2024, relativa agli argomenti trattati nel primo trimestre, ha inserito un argomento non previsto, ossia le disequazioni di secondo grado, argomento del pentamestre. Tanto si evince dal file predisposto su classroom il giorno 31.01.2024, in vista della verifica di recupero, in cui non figurano sistemi di disequazioni (cfr. allegato n. 3 al ricorso introduttivo). L’insegnante, inserendo nella verifica un argomento non trattato nel primo trimestre, ha disatteso la finalità dell’esame di recupero relativo ad argomenti esaminati nel primo trimestre“.

Per quanto riguarda l’insegnamento del francese “dai documenti prodotti e dagli atti di causa è emerso che l’insegnante ha ritenuto insufficiente la verifica svoltasi il 30.05.2024, senza restituirla con le eventuali correzioni alla studentessa in violazione del punto 1.3 del Regolamento d’Istituto che menziona espressamente la “restituzione delle verifiche corrette”. Inoltre, il docente non ha indicato alcun voto nel registro.

La prova di francese, oggetto di accesso, non è stata acquisita agli atti, in quanto risulterebbe smarrita, non essendo conservata presso l’archivio scolastico. Il docente, interpellato telefonicamente dal dirigente, ha dichiarato di non aver voluto registrare il voto della prova di verifica di recupero eseguita dalla studentessa in data 30.05.2024 nel registro elettronico per non aggravare la sua già precaria situazione di profitto, in quanto la prova di recupero risultava gravemente insufficiente.
Infine per quanto riguarda le scienze naturali ” il relativo docente in data 22.02.2024 ha assegnato alla classe una verifica a sorpresa, senza alcuna programmazione precedente, come si evince dall’esame del registro elettronico di febbraio (cfr. allegato n. 11 bis al ricorso introduttivo). Tale circostanza non risulta contestata dall’Amministrazione.

La figlia dei ricorrenti ha conseguito, all’esito della prova, votazione negativa. In questo caso risulta violato il punto 1.3 del Regolamento d’Istituto, laddove prevede che “le date e le modalità delle prove scritte devono essere comunicate con un preavviso di almeno 7 gg fatti salvi diversi accordi tra docenti e studenti
Ovviamente la sentenza è molto più articolata, ma i i passaggi riportati fanno capire che occorre essere molto precisi nelle procedure.

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