Una spinta alla compagna. Una sentenza che evidenzia le due "culpae"
Una spinta alla compagna. Il Tribunale riconosce le due “Culpae”. La prima in educando, la seconda in vigilandoUna spinta alla compagna. La vicendaUna spinta alla compagna. E’ il 2019 e in un Istituto...

Una spinta alla compagna. Il Tribunale riconosce le due “Culpae”. La prima in educando, la seconda in vigilando
Una spinta alla compagna. La vicenda
Una spinta alla compagna. E’ il 2019 e in un Istituto di Pistoia due ragazze sono autorizzate dal docente ad uscire dall’aula per raggiungere gli armadietti. Una delle due è spinta dalla compagna. L’esito è la caduta per le scale che le procura un profondo taglio in viso. Al momento dell’accaduto era presente una collaboratrice scolastica. Si legge su corriereuniv.it “La ragazza ferita era stata quindi trasportata in ambulanza presso il vicino pronto soccorso dell’ospedale di Pistoia, dove dai primi accertamenti le veniva diagnosticato un trauma cranico con ferita lacerocontusa del cranio. Il 20 aprile la studentessa era stata dimessa con una prognosi di 20 giorni e il 25 maggio, sempre del 2019, il medico curante aveva infine redatto un certificato di clinica guarigione con postumi da valutare“.
La sentenza del Tribunale
Il dibattimento dura diversi anni. La conclusione è la seguente: i giudici condannano i genitori della studentessa che ha spinti al pagamento di 85.000. Cifra superiore a quella richiesta di 32.000€. Il motivo è semplice e riportato da Ilsole24ore-scuola: la culpa in educando. In altri termini: ogni genitore “ha l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole, tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli“.
Lascia perplessi invece il riconoscimento della responsabilità della scuola che si può rivalere sul docente (L. 312/80) per “colpa grave o negligenza” (L. 312/80) , in quanto non era presente al momento della caduta. Nulla è valsa la sua difesa della scuola, la quale evidenziava che la vicenda era avvenuta “in un ambiente noto alle alunne e privo di particolari profili di pericolosità”, Lo era una collaboratrice scolastica che aveva ripreso prima dell’evento la ragazza. Si ipotizza (la sentenza non è ancora disponibile) che la sua presenza però, non sia stata ritenuta coerente con quanto prescritto dall’art. 2048 c.c. (cita il precettore, quindi il personale docente). Probabilmente la vigilanza sul piano (compito del collaboratore) non è stata estesa anche alle scale.
Quest’ultima parte della sentenza ripropone la complessità della vigilanza e sorveglianza del minore affidato alla scuola. L’organizzazione del personale e le condizioni non possono assicurare una costante presenza fisica del personale docente. Purtroppo ogni caso è lasciato all’interpretazione dei giudici, che possono valutare alcuni aspetti come determinanti o meno per il verificarsi dell’evento.