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Visite specialistiche fuori Regione: il giorno di viaggio deve essere incluso nella malattia? L' Aran dice no, il parere di esperti contro

Un caso concreto riportato da La Tecnica della Scuola, che ha coinvolto una docente di un Istituto Comprensivo calabrese, riapre il dibattito su una questione centrale per i dipendenti del settore pub...

A cura di Redazione
04 novembre 2024 20:22
Visite specialistiche fuori Regione: il giorno di viaggio deve essere incluso nella malattia? L' Aran dice no, il parere di esperti contro -
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Un caso concreto riportato da La Tecnica della Scuola, che ha coinvolto una docente di un Istituto Comprensivo calabrese, riapre il dibattito su una questione centrale per i dipendenti del settore pubblico: il diritto a considerare il giorno di viaggio per visite specialistiche fuori Regione come parte del periodo di malattia. Sull’argomento si sono espressi l’avvocato Domenico Ruggiero e la dottoressa Alessandra Villari, entrambi esperti di diritto scolastico, smontando la posizione dell’ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) e sollevando importanti questioni normative e costituzionali.

Il caso e il diniego del dirigente scolastico

La vicenda coinvolge una docente di scuola primaria che, avendo bisogno di cure specialistiche in una struttura fuori dalla propria regione, ha richiesto di considerare il giorno di viaggio come parte integrante del periodo di malattia. Il dirigente scolastico, basandosi su un orientamento dell’ARAN del 2017, ha negato questa richiesta, sostenendo che il viaggio dovesse essere giustificato con un permesso retribuito separato. Tale orientamento si rifà a una lettura dell’art. 55 septies, c. 5 ter del D.Lgs. 165/2001, che, secondo l’ARAN, circoscrive la malattia ai soli giorni necessari alla prestazione sanitaria, escludendo quindi il tempo di viaggio.

La posizione degli esperti: inclusione del giorno di viaggio

L’avvocato Ruggiero e la dottoressa Villari criticano questa interpretazione, ritenendo che il tempo di viaggio per recarsi a una visita specialistica sia funzionale e imprescindibile per l’accesso alle cure mediche, soprattutto quando queste non siano disponibili localmente. I due esperti richiamano l’art. 48 del CCNL del Comparto Scuola, che consente di fruire di permessi retribuiti per motivi personali o familiari, chiarendo che il dirigente scolastico non può sindacare le ragioni che il lavoratore addita per l’utilizzo di tali permessi. Tuttavia, l’uso di questi permessi per coprire il giorno di viaggio appare inappropriato, poiché essi hanno finalità specifiche diverse e limitate.

Supporto normativo e giurisprudenziale

A sostegno della loro posizione, Ruggiero e Villari fanno riferimento alla Circolare Ministeriale n. 301 del 1996, che già riconosceva il diritto dei dipendenti a considerare il tempo necessario per lo spostamento verso la sede medica come parte del periodo di malattia. Inoltre, il Decreto Legge 98/2011, poi convertito nella legge 111/2011, conferma che l’assenza per malattia per visite specialistiche deve essere giustificata tramite un’attestazione della struttura medica, senza distinzione tra il tempo della visita e il viaggio necessario.

Anche la sentenza del TAR Lazio n. 5714 del 2015 fornisce ulteriori basi giuridiche. Il TAR ha annullato una circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica, che limitava le assenze per visite specialistiche ai soli permessi retribuiti, dichiarando che i permessi contrattuali sono inadeguati per coprire le esigenze sanitarie dei dipendenti. Secondo il TAR, infatti, tali permessi sono riservati ad altre finalità e la loro esiguità rende impossibile garantire cure adeguate. La sentenza ribadisce che le assenze per malattia includono non solo le terapie e le prestazioni, ma anche i tempi strumentali, come il viaggio per raggiungere la struttura sanitaria.

Aspetti costituzionali e libertà di scelta

Gli esperti mettono in evidenza anche un aspetto costituzionale di grande rilevanza. Escludere il tempo di viaggio dal computo della malattia non solo violerebbe il diritto alla salute garantito dall’art. 32 della Costituzione, ma andrebbe anche contro l’art. 8 bis del D.Lgs. 502/1992, che sancisce il diritto dei cittadini di scegliere liberamente il luogo di cura. Impedire la fruizione del giorno di viaggio significherebbe limitare questa libertà, costringendo i lavoratori a optare per strutture vicine, anche quando queste non offrano le prestazioni necessarie.

Tutela completa per il diritto alla salute

La questione dell’inclusione del giorno di viaggio per visite specialistiche fuori Regione nel periodo di malattia è una problematica che tocca principi fondamentali del diritto alla salute e della tutela dei lavoratori. L’interpretazione restrittiva dell’ARAN risulta non solo limitante, ma anche in contrasto con la normativa esistente, la giurisprudenza e i principi costituzionali. Secondo Ruggiero e Villari, il viaggio verso la struttura sanitaria è parte integrante della prestazione sanitaria e, come tale, dovrebbe essere tutelato.

La normativa dovrebbe garantire un accesso alle cure libero e senza restrizioni, soprattutto per quei lavoratori che necessitano di spostamenti verso strutture fuori Regione per ricevere trattamenti specialistici.

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